Sentenza 4 dicembre 1991
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la reputazione che per taluni aspetti sia stata compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni. Ne consegue che anche per una persona imputata di alcuni reati non può non risultare lesiva la notizia che essa è stata condannata per altri gravi reati, ed anzi siffatta notizia, oltre a determinare una valutazione negativa per la condanna, fa apparire in una luce diversa e peggiore anche l'esistenza di quelle imputazioni sulla cui fondatezza il giudice non si è ancora pronunciato. (La Cassazione ha peraltro evidenziato che può anche accadere che rispetto ad una pluralità di fatti veri, cui si aggiunga un fatto marginale non vero, la notizia di questo possa risultare sostanzialmente irrilevante e priva di lesività, nulla aggiungendo alla menomazione della reputazione già verificatasi per la notizia degli altri fatti veri).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/1991, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1991 |
Testo completo
1 4 8 1 GRTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBL ICA ITALIANA Udienza pubblica UFFICIO COPIE
-
Richiesta copia studio del 4 dicembre IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dal Sig. VALLE 1991 pay diritti 4.55 1.0.4.LUR.2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IL CANCELLIERE SENTENZA
SEZIONE QUINTA PENALE n. 942 composta da:
Registro gen. Dott. Francesco GARELLA presidente n. 23221/91
1) Dott. Raffaele BERTONI consigliere
2) Dott. Antonio ALIBRANDI consigliere "CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE
COPIE 3) Dott. Guido IETTI consigliere i studiof rio 4) Dott. IO LATTANZI consigliere Argitelianc a¹
Def/diritti L. 2000 ha pronunciato la seguente
11 - 7 MAR. 1992 IL CANCELLIERE S EN TENZA
نا sui ricorsi proposti da IO TT, nato il 18
luglio 1952, e da EU SC, nato [...],
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 11 giugno 1991
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consi-
Richiesta copia studio gliere dott. IO LATTANZI dal Sig.BONSIGNORI udito il pubblico ministero nella persona del sostituto per diritti € 4,65 il 23 MAR 200 IL CANCELLIERE procuratore generale dott. Guido CUCCO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE UFFIC COPIE
Richiest i studio Rilasolaja Rilascipta con studio legals
*1 SIG.Ballgrise Gallanco dal Sig. DELL'ARICCIA al SIG.
L. 24000+6 per diritti L. 2000 per diry L. 3000 per diritti
* 25 GEN. 1993 13 APR.1993 il
IL CANCELLIER IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
34.
d r
i
B
Ri
3. Au feluce™ dio i
6000431 Ritenuto in fatto e in diritto
4 16 bib, 1993 IO TT ed EU SC sono stati IL CANCELLIERE
giudicati dal Tribunale di Roma con il rito direttissi-
mo per il reato di diffamazione a mezzo stampa aggrava--
to dall'attribuzione di un fatto determinato per un ar-
ticolo pubblicato il 7 giugno 1984 sul quotidiano "La
Repubblica", con il quale secondo l'imputazione era
stata offesa la reputazione di LL TI con le parole "LL FF già condannato per il golpe Borghese".
Il tribunale dopo aver accertato che TI Пon
solo non era stato condannato ma neppure era mai stato imputato per il "golpe Borghese" ha ritenuto gli impu-
tati responsabili del reato loro addebitato e, con le
attenuanti generiche equivalenti all'aggravante conte-
stata, ha condannato TT, autore dell'articolo,
alla pena di lire 500.000 di multa e SC, diretto-
re del giornale, alla pena di lire 300,000 di multa,
entrambi inoltre in solido al risarcimento dei danni in favore di TI, che si era costituito parte civile.
In seguito alla morte di LL TI si sono costituiti parto civile nel giudizio di appello la ve-
dova e i figli e la Corte di appello di Roma con sen tenza dell'11 giugno 1991, ha dichiarato estinto nei confronti di SC il reato per amnistia ed ha con-
fermato nel resto la decisione di primo grado, anche agli effetti civili. La corte di appello ha giudicato priva di fonda-
MAGGA R 2
། ོ ག ་65 " mento la tesi degli imputati secondo cui la notizia della condanna per il "golpe Borghese" pur essendo поп
vera sarebbe risultata inoffensiva in quanto inidonea a ledere la reputazione di TI, dal momento che que-
sti, anche se estraneo al processo per il "golpe Bor-
ghese", era stato "tratto in arresto nell'ambito delle indagini sulle attività del disciolto movimento politico di estrema destra Ordine Nuovo".
Gli imputati hanno inno proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto essendo stato TI imputato di associazione che :
sovversiva costituiva esercizio del diritto di cronaca e non poteva considerarsi lesiva della sua reputazione la notizia che egli era stato condannato per il "golpe
Borghese" ed hanno aggiunto che secondo un orientamento giurisprudenzale di questa Corte non vi sarebbe offesa allorché il settore di reputazione aggredito fosse già
gravemente compromesso per effetto di comportamenti realmente tenuti dal querelante.
Il motivo è privo di fondamento perché anche la reputazione che per alcuni aspetti sia stata compromes-
sa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni,
come si è appunto verificato nel caso in esame. Certo
può accadere che rispetto ad una pluralità di fatti ve-
ri, cui si aggiunga un fatto marginale non vero, la no-
tizia di questo possa risultare sostanzialmente irrile-
vante e priva di lesività, nulla aggiungendo alla meno-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 3
Richiesta copia studio dal Sig. SCALA per diritti 1.55 il 19 MAR 2003 mazione della reputazione che già si era verificata per la notizia degli altri fatti veri%3 ma non è questa la situazione in esame. Infatti anche per una persona im-
putata di alcuni reati non può non risultare lesiva la notizia che essa è stata condannata per altri gravi reati, ed anzi questa notizia, oltre a determinare una valutazione negativa per la condanna, fa apparire in una luce diversa e peggiore anche l'esistenza di quelle imputazioni sulla cui fondatezza il giudice ancora non si è pronunciato.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denuncia-
to un vizio di motivazione circa la ritenuta sussisten- za dell'aggravante del fatto determinato, osservando
che "i giudici di secondo grado si sono limitati a ri-
levare con motivazione manifestamente apodittica che
'sussiste l'aggravante in quanto il fatto è preciso e circostanziato'. Senza fornire alcuna indicazione delle circostanze che sarebbero valse a specificare l'azione disonorevole".
Il motivo è infondato perché l'attribuzione alla persona offesa di un fatto determinato era evidente e richiedeva alcuna "indicazione delle circostanze non che sarebbero valse a specificare l'azione disonorevo-
le", posto che questa secondo l'articolo incriminato consisteva nell'avere riportato una condanna per fatti specifici generalmente noti con la denominazione di
"golpe Borghese".
Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere ri-
کر gettati e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al
versamento di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta i ricorsi e condan-
na i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di lire cinque-
centomila a favore della cassa delle ammende.
Roma 4 dicembre 1991
Presidente Il
Parelly Il consigliere estensore7
, f
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 12 FEB 1982
IL CANCELLIERE LABORATORE DI CANCELLE
242426 Carmela LanzUISE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 門 I NT
15 01.2004.
510