Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
Sussiste il potere-dovere del tribunale della libertà di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare in cui il G.i.p. non si era limitato a trascrivere il materiale posto a base della richiesta del pubblico ministero, ma aveva selezionato gli elementi utili per la valutazione della gravità indiziaria, correlandoli con gli esiti delle intercettazioni e con alcuni brani degli atti di indagine, ed aveva espresso una valutazione sintetica delle parti non oggetto di specifico approfondimento. (Conf. sentenze da n. 8661 a n. 8664 del 4 febbraio 2014, dep. 21 febbraio 2014, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 8660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8660 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 248
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 46706/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AN, nato il giorno 20 agosto 1990;
avverso l'ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale di Salerno che ha respinto il riesame;
avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti, in data 18 giugno 2013, dal Gip presso il Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente, avv. ALFANO Michele, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
1. CI AN ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale di Salerno, che ha respinto il riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti, in data 18 giugno 2013, dal Gip presso il Tribunale di Salerno per reati in tema di droga.
2. Il ricorrente, che si ipotizza sia stato uno dei terminali dello spaccio nel comune di Castel S.Giorgio, risponde del capo associativo e delle ipotesi sub w. z, z.
6. oltre che del capo z.13 (per il quale ultimo si è proceduto separatamente, essendo stato egli arrestato nella flagranza del reato).
3. La difesa ha eccepito la nullità dell'ordinanza in quanto motivata in modo solo apparente e tale da far comprendere che il giudice non aveva proprio esercitato alcun vaglio critico così rimettendo la decisione all'organo dell'accusa.
4. L'ordinanza del riesame oggi impugnata non ha del tutto condiviso l'asserzione difensiva in ordine all'assenza sostanziale di un vero e proprio percorso motivazionale riconducibile al G.I.P., evidenziando che sussiste una "ipomotivazione" almeno a chiusura dei primi due capi d'imputazione satellite, capi w) e z).
4.1. Per i restanti capi il Tribunale ha ritenuto che la tecnica motivazionale del G.I.P. sia sbrigativa e discutibile anche perché l'ordinanza riporta, verosimilmente attraverso la tecnica del copia e incolla informatico, alcuni passaggi della richiesta del pubblico ministero e, nella parte introduttiva, espone una serie di massime giurisprudenziali in tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e di utilizzabilità delle intercettazioni, buone per ogni situazione.
Tuttavia - prosegue sempre l'ordinanza - alla riproduzione dei brogliacci delle più salienti intercettazioni o, in alcuni casi, ai passaggi delle informative (quantunque attraverso, la solita tecnica del copia e incolla) sono seguite parole di commento che non possono nemmeno ritenersi improntate a formule di stile, tendenzialmente apodittiche.
4.2. Nella vicenda, quindi, il Riesame, preso atto che l'ordinanza non presenta quel totale deficit argomentativo eccepito dal difensore, ha supplito alle assenze-carenze di motivazione aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur in caso di rilevata nullità, si ritiene corretto che il tribunale del riesame possa e debba esercitare il potere di integrazione/surrogazione dell'apparato argomentativo, normativamente impostogli ex art. 309 c.p.p., comma 9, esprimendo per la prima volta le ragioni giustificative della misura cautelare adottata.
4.3. In particolare e nella specie, il Tribunale dopo aver spiegato di essersi uniformato a tale interpretazione "anche in un'ottica di salvezza del provvedimento e nel rispetto delle ragioni di tutela sociale" ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. motivando diffusamente sulle singole ipotesi d'accusa, adottando una "tecnica retrospettiva" che, partendo dalla fine ovvero dal sequestro del carico consegnato dal Ciaglia, ha proceduto a ritroso, illuminando anche i contatti precedenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione la difesa del CI prospetta, oltre alla nullità per mancanza di motivazione dell'ordinanza del G.I.P., il mancato rispetto della regola dell'indispensabile presenza di indizi di colpevolezza in quanto, con l'apparente razionalità giuridica della tecnica retrospettiva di valutazione della prova, il riesame ha prevaricato la portata degli elementi a sua disposizione, enfatizzandoli in modo illegittimo, e per di più dando per scontata una circostanza da dimostrare, e cioè che il quantitativo di droga affidato ai ricorrente fosse il dato significativo del rapporto associativo.
1.1. In definitiva tutto sarebbe basato su illazioni, congetture, ipotesi ed evocazioni, in realtà elementi fantastici, che non possono costituire la sostanza degli indizi necessari per dare fondamento alla esigenza di privazione alla libertà del cittadino, secondo le prescrizioni della Corte Costituzionale e della Corte dei Diritti Fondamentali della Unione Europea.
2. Tanto premesso, le doglianze formulate non possono essere accolte.
2.1. Preliminarmente ritiene il Collegio, pur non ignorando la recente decisione di questa stessa sezione (c.c. 24 maggio 2012, dep. 02 luglio 2012, n. 25631, Piscopo ed altri, Rv. 254161, secondo cui il potere dovere del tribunale del riesame, di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni), che debba essere evidenziato che la fattispecie in allora decisa riguardava una ordinanza applicativa di misura coercitiva personale, costituita dalla copia di parti di motivazioni di ordinanze emesse nell'ambito di differenti vicende giudiziarie e dall'integrale contenuto della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e dell'autorità procedente.
2.2. Situazione ben diversa da quella oggi da esaminare nella quale l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P., pur nella stringatezza delle giustificazioni (il Tribunale del riesame ha accennato anche ad una "ipomotivazione") ha fatto uso di alcuni opportuni accorgimenti nel senso che:
a) ha esposto, non solo trascrivendolo ma selezionandolo utilmente, il materiale -rilevante e funzionale- ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria;
b) ha accompagnato ad esso, come strumento di conforme interpretazione, brani adesivi e commentati delle indagini di Polizia giudiziaria;
c) ha correlato gli esiti delle intercettazioni ed il loro ragionevole tenore, interpretato unitariamente, con le altre sinergiche emergenze processuali;
d) ha operato, per le parti non oggetto di uno specifico approfondimento, una valutazione sintetica che risulta incompatibile con la negazione della grave realtà indiziaria ritenuta.
2.3. In tale quadro e nella specie, appare quindi corretto il potere di integrazione e/o di surroga esercitato nell'ordinanza gravata (cfr.: Cass. pen. sez. 2^, 7967/2012 Rv. 252222, Sez. 6^, 8590/2006 Rv. 233499 Pupuleku;
massime conformi dal 1996 al 2004: 2950/1996 Rv. 206213; 4325/1996 Rv. 206494, 5502/1996 Rv. 203777, 5560/1996 Rv. 204041, 4753/1998 Rv. 211887, 11466/2001 Rv. 218752, 15729/2002 Rv. 21297, 35080/2002 Rv. 22636, 36611/2003 Rv. 226028, 35993/2004 Rv. 229763), senza aderire al più radicale orientamento giurisprudenziale il quale nega al tribunale del riesame, laddove si ravvisi difetto di motivazione, il potere di annullare il provvedimento cautelare impugnato - dovendosi attribuire al solo giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento per tale vizio- con la naturale conseguenza di ritenere doverosa e corretta l'azione del Tribunale di "provvedere integrativamente ad un'autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari".
2.4. Invero la ricezione integrale del contenuto della richiesta del P.M. nell'ordinanza del G.I.P., laddove avvenuto, non implica di per sè la nullità di questa, quando risulti che il giudice abbia comunque esercitato un vaglio critico oppure, come nella specie, quando non emerga che il giudice abbia recepito del tutto acriticamente l'atto incorporato (cfr in termini: Sez. 4^, n. 4181/2008, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 2^, n. 39383/2008, D'Amore e altro, Rv. 241868, la quale ha affermato che "in caso di ritrascrizione integrale dei contenuti dell'atto di riferimento" deve ritenersi effettuato un vaglio consapevole del giudice sul contenuto del provvedimento di riferimento;
Sez. 2^, n. 6966/2011 P.M. in proc. Giampapa e altro, Rv. 249681; Sez. 2^, n. 13385/2011, Soldano, Rv. 249682; Sez. 1^, n. 14830/2012, P.M. in proc. Faye, Rv. 252274).
3. Ribadito quindi il potere di surroga ed integrazione del Riesame, va ora valutata l'ammissibilità e la fondatezza della proposta impugnazione.
3.1. Reputa il Collegio che le critiche, come sopra formulate sulla giustificazione redatta dai giudici del merito cautelare, non siano accogligli per il loro palese vizio di inammissibilità. 3.2. È noto che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, per risalente ed immodificata giurisprudenza (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. Sez. 1^, 1700/1998 Rv. 210566), è preordinato ad una doppia verifica: da un lato, quella della congruenza e della coordinazione logica dell'apparato argomentativo, che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, quello della valenza sintomatica degli indizi.
3.4. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, nel caso in cui la motivazione risulti adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio.
3.5. Inoltre ed in particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea alla valutazione di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
4. Orbene, l'applicazione di tali canoni consente - per questa parte del motivo di ricorso- una decisione di inammissibilità, versandosi nella specie a fronte di una motivazione ben strutturata, lineare, priva di illogicità, conforme al modello voluto dal legislatore, e, soprattutto esaustiva in ordine alla individuazione, peso ed apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, recuperati dal compendio processuale ed interpretati con persuasività e ragionevolezza non invalidabile per effetto delle critiche dell'impugnazione che tendono a suggerire una diversa e più favorevole lettura delle acquisizioni processuali.
5. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014