Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2002, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 S 8 N A 9 . I 1 O I N / R Z 4 - / A A 6 B T R 2 . 2 T U . L S REPUBBLICA ITALIA R B L . I I A P G . R . D E T B R IN NOME DEL POPOLO ITALIANIN NOME DEL L A A E T I A D 1 R I D 3 S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E N T E T . S A N N I E A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.12453.98 S E Cron. 2620 Composta dai Magistrati: Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Rep. Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Ud.
2.10.01 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: imposte Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE dirette Dott. FRANCESCO TIRELLI CONSIGLIERE rettifica ha pronunciato la seguente presunzioni SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ AR IU nata a [...] il [...] ivi res., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Feliziani di Rieti per delega in calce al domiciliata in Roma viaricorso per Cassazione, elettivamente Avezzana 31 presso avv. Enrico Guidi ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato intimato, non costituito 3 8 8 1 avversO la sentenza n. 161.50.97 in data 10.4.97 della Commissione Tributaria Regionale di Roma depositata in data 19.5.97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.10.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Feliziani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. GU AR GI, esercente un bar in Rieti, denunciava per il 1985 spese per il personale dipendente in lit. 43.419.000, costo del venduto lit. 65.461.000 e ricavi per lit. 86.394.000. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette chiedeva alla contribuente l'esibizione delle scritture contabili, indi spediva avviso di accertamento col quale elevava il reddito dichiarato di lit.
7.169.000 a lit. 64.810.000. L'Ufficio, ritenuti irrisori i ricavi dichiarati, accertava i margini di ricarico relativi al caffè, al cappuccino, alla vendita diretta di caffè tostato, ai succhi di frutta.
2. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la GU, ricorso il quale veniva respinto, non avendo la contribuente presentato una documentazione idonea e sufficiente a contrastare gli elementi forniti dall'ufficio. Proponeva appello la GU e la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione GU AR GI, deducendo cinque motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC La sentenza di secondo grado si risolve in una formula meramente preconcetta e tautologica>.
5. Il motivo è infondato. La Commissione Tributaria Regionale ha richiamato le motivazioni dell'ufficio ed ha dichiarato di condividerle. На ritenuto invece non condivisibili le argomentazioni della contribuente in ordine alla percentuale di ricarico ed agli incassi. Nella parte narrativa, la Commissione ha dato atto che l'ufficio ha esaminato i prezzi praticati sui generi più venduti per determinare il ricarico effettivo e si è avvalso di ammissioni della contribuente, la quale ne ha poi negato la fondatezza. Non può dirsi che manchi la motivazione o che essa sia contraddittoria о lacunosa. La Commissione Tributaria Regionale ha sinteticamente motivato in punto di accertamento talchè è possibile percepire l'iter> logico attraverso il quale è pervenuta alla determinazione dei ricavi effettivi rispetto a quelli dichiarati. Юли 6. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 comma 1 D. P.R. n. 600.73. L'ufficio ha disatteso le scritture contabili sostituendole con astrusi e singolari calcoli>, mentre nella specie non ricorrevano i presupposti a giustificazione del metodo adottato.
7. Il motivo è infondato. Richiamate le premesse in fatto di cui al par. 1 che precede, l'ufficio ha fondatamente ritenuto inesatte le dichiarazioni della parte, vale a dire ha ritenuto impossibile che un bar possa dichiarare ricavi lordi pari a lit. 86.394.000 a fronte di costi per il personale di lit. 43.419.000 e costo del venduto rimanenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali pari a lit. 65.461.000. Valutato il costo del caffè da tostare, la resa del caffè tostato, il ricarico sulla tazzina di caffè e sugli ingredienti del cappuccino, valutato il ricarico sui succhi di frutta, rettamente l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ha determinato maggiori ricavi nella misura indicata nell'avviso di accertamento. Del pari sono indicati gli elementi in possesso dell'ufficio dai quali sono stati desunti i dati necessari per la rettifica. Appare pertanto evidente che le scritture contabili e la dichiarazione sono inattendibile, mentre le presunzioni adottate dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette appaiono gravi, precise e concordanti.
8. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, della Legge n. 4 bam 17.85, per avere l'ufficio considerato solo alcuni prodotti anzichè operare con la media ponderata.
9. Il motivo è infondato. Trattasi del DL. n. 853.84, convertito nella legge sopra citata, il quale prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre dai ricavi determinate percentuali forfettizzate di costi, nonchè altre voci analiticamente determinate ( art. 2 comma 9). Gli uffici, previa richiesta di chiarimenti, possono tuttavia rettificare le dichiarazioni in via induttiva, sulla base di presunzioni desunte tra le altre, dal ' tipo di attività, dal costo del personale, dagli acquisti effettuati e da altri elementi determinati dal Ministro delle Finanze con proprio decreto ( art. 2 comma 29). Tanto è avvenuto nella specie. Per il resto, il motivo attiene al fatto>, vale a dire si risolve in un sindacato circa il quantum> della pretesa del Fisco, inammissibile in questa sede. La contribuente lamenta la mancata applicazione della media ponderata, laddove l'ufficio trattandosi di un bar - ha preso in esame i prodotti maggiormente commercializzati ed ha quindi basato la rettifica in aumento dei ricavi sulla base di dati significativi dell'attività economica del contribuente. 10. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, della Legge n. 413.91 (condono). Trattasi della dichiarazione integrativa della quale è cenno nei precedenti gradi del processo, dichiarazione non tombale>, per la quale, secondo la contribuente, S бли il processo doveva proseguire limitatamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa ( art. 36). Il motivo è inammissibile in quanto generico. Infatti, la GU 11. avrebbe dovuto precisare quale fosse il maggior imponibile dichiarato in via integrativa e quale fosse la differenza tra questo imponibile e quello accertato. Col quinto motivo, la ricorrente GU lamenta, а sensi 12. dell'art. 360 n. 5 Codice di Procedura Civile, lesione del diritto di difesa e disparità processuale tra le parti per comportamento omissivo dell'ufficio>. Quest'ultimo, infatti, risulta avere acquisito tutte le scritture contabili della ditta e non averle mai restituite, non ponendo così la ricorrente in condizioni di difendersi. 13. Il motivo è inammissibile perchè l'art. 360 n. 5 Codice di Procedura Civile non riguarda la violazione del diritto di difesa, bensì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia La lesione del diritto di difesa rileva in quanto possa comportare nullità della sentenza a sensi dell'art. 360 n. 4 stesso codice. Ma nella specie è pacifico che la difesa della GU doveva esercitarsi su dati estranei alla contabilità ufficiale della ditta, la quale è stata fondatamente disattesa in quanto inattendibile. Non vi è luogo a decidere sulle spese del processo, dato che il 14. Ministero delle Finanze non si è costituito. кли
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 2 ottobre 2001. IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE IL CONSIGLIERE ESTENSORE VINCENZO DR. VINCENZO DI NUBILA Amity IL CANCELLIERE C1 CELLERIA NO AT DEPOSOSITATO IN CA 28 GEN. 200T Oggi IL CANCELLIERE C1 EN AT E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N A 4 A I / 6 R R 2 B T . S A I R L T . L G P . U E A D B R . I B L E R A A D A T T D I I 1 S R E 3 N T 1 E E S T N . I E N A S A E M