Sentenza 24 febbraio 2000
Massime • 1
Nel caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire è necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullità dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullità sarà generale ed assoluta, ai sensi dell' art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2000, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 24.2.2000
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.754
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N.25799/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VO US, n. a Cinisi l'1.6.1950 avverso la sentenza 14.1.1999 del Tribunale di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno RANIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14.1.1999 il Tribunale di Palermo affermava la penale responsabilità di VO US in ordine al reato di cui:
- all'art. 1, 6^ comma, legge n. 516/1982 (poiché, quale titolare dell'omonima ditta esercente attività di parcheggio, ometteva di istituire, tenere e conservare le scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette ed i registri prescritti ai fini dell'I.V.A. - acc. in Cinisi, fino al 9.8.1997) e lo condannava alla pena principale di lire 500.000 di ammenda, nonché alla pena accessoria di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'VO, il quale ha eccepito:
- la nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato, non essendo stata indicata in esso la sezione del Tribunale di Palermo davanti alla quale l'imputato sarebbe dovuto comparire.
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel decreto di citazione in atti, infatti, effettivamente non risulta indicata la sezione del Tribunale di Palermo (trattasi della VII) davanti alla quale si svolse il giudizio.
La questione riguardante la validità del decreto di citazione a giudizio, non contenente l'indicazione della sezione, davanti ad un ufficio giudiziario composto di più sezioni, risulta affrontata più volte da questa Corte Suprema con riferimento all'art. 412 del vecchio codice di rito del 1930 e risolta con decisioni non concordi:
- un primo orientamento non ravvisava alcun motivo di nullità, considerando sufficienti le indicazioni dell'ufficio giudiziario e della sua sede per individuare "con la normale diligenza" la sezione designata per lo svolgimento del dibattimento (Cass.: Sez. VI:
1.4.1980, D'Auria; 31.1.1973, Afa - Sez. I: 19.1.1972, Duranti;
18.3.1968, Ravasi - Sez. V: 6.4.1977, Sorbaro;
20.1.1970, Baldan;
16.2.1968, Zarà d'Ausilio);
- altre decisioni ravvisavano una nullità, comunque sanabile ai sensi dell'art. 188 c.p.p./1930, nel solo caso di indicazione di una sezione diversa da quella effettivamente designata (Cass., Sez. I, 10.2,1964, Micucci), a nulla rilevando l'acquiescenza del difensore di fiducia in ipotesi di contumacia dell'imputato (Cass., Sez. III, 11.10.1996, Bisogni);
- un opposto orientamento, invece, riconnetteva all'omessa indicazione della sezione un pregiudizio sostanziale del diritto di intervento e di difesa, con conseguente nullità assoluta dell'ordinanza di contumacia (Cass., Sez. V, 26.1.1971, Guarnero);
- veniva altresì rilevato che:
- "la mancata o errata indicazione dell'aula di udienza determina una nullità assoluta del decreto di citazione solo quando sia tale da provocare incertezza assoluta circa l'autorità giudiziaria innanzi alla quale l'imputato deve comparire, con pregiudizio concreto del suo diritto d'intervento" (Cass., Sez. VI, 5.4.1976, Casara);
- "la mancata indicazione dell'aula di udienza determina la nullità assoluta del decreto di citazione quando l'omissione è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria davanti alla quale l'imputato deve comparire e da pregiudicare quindi, in termini reali, il suo diritto di intervento" (Cass., Sez. V, 12.11.1974, Lazzari). Questa Corte ha delibato la questione anche con riferimento al nuovo codice di procedura e - tenuto conto del disposto dell'art. 429, lett. g) e dell'art. 132 delle norme di attuazione - ha concluso nel senso che, nel caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni, l'indicazione della sezione dinanzi alla quale si deve comparire è necessaria per individuare il luogo di comparizione e l'omissione comporta la nullità assoluta dell'ordinanza di contumacia e dell'intero giudizio, poiché è causa di incertezza e di pregiudizio sostanziale del diritto di intervento e di difesa del giudicabile (Cass., Sez. V, 9.10.1995, n. 10218, Branchi). Tale orientamento si correla alle formulazioni testuali:
- dell'art. 429, lett. g), c.p.p., ove si stabilisce che il decreto di citazione deve contenere "l'indicazione del luogo... della comparizione";
- dell'art. 132 disp. att. c.p.p., ove viene specificato che "quando la Corte di assise o il Tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire". A giudizio di questo Collegio, però, la nullità conseguente all'inosservanza dell'integrato disposto delle norme anzidette è generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, quindi, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato. La nullità, in sostanza, discende dall'accertata concreta lesione del diritto di difesa dell'imputato, mentre non può rinvenirsi allorquando l'irregolarità per mera violazione della norma non sia idonea a recare nocumento a tale diritto in conseguenza di una "situazione" che, per forza propria, ne renda possibile il pieno esercizio.
Nel caso in esame deve rilevarsi che il Tribunale di Palermo ha almeno sette sezioni penali, sicché sono sicuramente possibili incertezze oggettive e confusione;
mentre una situazione siffatta non si verifica in quelle ipotesi in cui sia possibile con la normale diligenza individuare facilmente il luogo di celebrazione del processo.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2000.
Depositato in cancelleria il 31 marzo 2000