CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17629 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AL AN, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata da XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore di fiducia munito di procura speciale, nei confronti della dottoressa CH Di Dio Vitola, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel procedimento che vede il ricorrente indagato per i reati di tentata estorsione e atti persecutori e per questo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La dichiarazione di ricusazione paventava una presunta, indebita anticipazione del proprio convincimento da parte del GIP allorquando aveva disposto, nei confronti del ricorrente, l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del presidio di controllo a distanza, sostituendola con quella degli arresti domiciliari, avendo ritenuto l’imputato soggetto “inaffidabile” per il fatto di non essersi presentato in Questura all’appuntamento fissato per l’applicazione del braccialetto elettronico. La Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la ricusazione di cui all’art. 37, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17629 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il giudizio sulla persona del ricorrente, esternato dal Giudice per le indagini preliminari, avesse travalicato il piano strettamente funzionale alla statuizione adottata, approdando ad una valutazione negativa gratuita e per questo non consentita, dal momento che non era stata accertata alcuna violazione delle prescrizioni cautelari da parte del ricorrente, né la circostanza che la mancata presentazione fosse un fatto isolato e la mancanza del braccialetto elettronico non imputabile all’indagato; 2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione adottando la procedura de plano, pur decidendo nel merito della stessa;
3) violazione di legge per motivazione apparente, avendo la Corte travisato il contenuto della dichiarazione di ricusazione, che non aveva come oggetto la pretesa anticipazione del giudizio di colpevolezza ma soltanto della personalità del ricorrente, dimostrativa della mancanza di imparzialità del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che il ricorrente contesta l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva rilevato l’“inaffidabilità” dell’indagato per il fatto di non essersi presentato all’appuntamento in Questura per la applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, nel contestare tale affermazione, si introducono argomenti volti a censurare il merito della scelta del giudice di aggravare la misura cautelare, che non ineriscono al tema in esame inerente alla sua presunta parzialità di giudizio. Il motivo si rivela eccentrico ed è per questo manifestamente infondato.
2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, non risponde al vero che la dichiarazione di ricusazione non era stata avanzata al fine di dimostrare che il Giudice per le indagini preliminari aveva indebitamente anticipato il proprio convincimento sulla colpevolezza del ricorrente, poiché il contrario emerge a chiare lettere ai fgg. 4 e 5 della dichiarazione stessa. Ed è proprio questa circostanza che rende l’istanza, ictu oculi, manifestamente infondata e decidibile con la procedura semplificata prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., dal momento che l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari, come ha correttamente ritenuto la Corte di appello, era scevra da qualunque riferimento al merito del processo, giustificandosi rispetto alla decisione della questione posta in valutazione davanti a quel giudice, che era soltanto quella di stabilire se la mancata presentazione del ricorrente alla Questura per l’applicazione del braccialetto elettronico potesse giustificare l’aggravamento 2 della misura cautelare, senza alcun debordamento gratuito su temi estranei a siffatto, specifico, accertamento. Per il che, la Corte di appello si è conformata al principio di diritto secondo il quale, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, [...], Rv. 281591-01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, [...], Rv. 279649-01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AL AN, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata da XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore di fiducia munito di procura speciale, nei confronti della dottoressa CH Di Dio Vitola, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel procedimento che vede il ricorrente indagato per i reati di tentata estorsione e atti persecutori e per questo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La dichiarazione di ricusazione paventava una presunta, indebita anticipazione del proprio convincimento da parte del GIP allorquando aveva disposto, nei confronti del ricorrente, l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del presidio di controllo a distanza, sostituendola con quella degli arresti domiciliari, avendo ritenuto l’imputato soggetto “inaffidabile” per il fatto di non essersi presentato in Questura all’appuntamento fissato per l’applicazione del braccialetto elettronico. La Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la ricusazione di cui all’art. 37, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17629 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il giudizio sulla persona del ricorrente, esternato dal Giudice per le indagini preliminari, avesse travalicato il piano strettamente funzionale alla statuizione adottata, approdando ad una valutazione negativa gratuita e per questo non consentita, dal momento che non era stata accertata alcuna violazione delle prescrizioni cautelari da parte del ricorrente, né la circostanza che la mancata presentazione fosse un fatto isolato e la mancanza del braccialetto elettronico non imputabile all’indagato; 2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione adottando la procedura de plano, pur decidendo nel merito della stessa;
3) violazione di legge per motivazione apparente, avendo la Corte travisato il contenuto della dichiarazione di ricusazione, che non aveva come oggetto la pretesa anticipazione del giudizio di colpevolezza ma soltanto della personalità del ricorrente, dimostrativa della mancanza di imparzialità del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che il ricorrente contesta l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva rilevato l’“inaffidabilità” dell’indagato per il fatto di non essersi presentato all’appuntamento in Questura per la applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, nel contestare tale affermazione, si introducono argomenti volti a censurare il merito della scelta del giudice di aggravare la misura cautelare, che non ineriscono al tema in esame inerente alla sua presunta parzialità di giudizio. Il motivo si rivela eccentrico ed è per questo manifestamente infondato.
2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, non risponde al vero che la dichiarazione di ricusazione non era stata avanzata al fine di dimostrare che il Giudice per le indagini preliminari aveva indebitamente anticipato il proprio convincimento sulla colpevolezza del ricorrente, poiché il contrario emerge a chiare lettere ai fgg. 4 e 5 della dichiarazione stessa. Ed è proprio questa circostanza che rende l’istanza, ictu oculi, manifestamente infondata e decidibile con la procedura semplificata prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., dal momento che l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari, come ha correttamente ritenuto la Corte di appello, era scevra da qualunque riferimento al merito del processo, giustificandosi rispetto alla decisione della questione posta in valutazione davanti a quel giudice, che era soltanto quella di stabilire se la mancata presentazione del ricorrente alla Questura per l’applicazione del braccialetto elettronico potesse giustificare l’aggravamento 2 della misura cautelare, senza alcun debordamento gratuito su temi estranei a siffatto, specifico, accertamento. Per il che, la Corte di appello si è conformata al principio di diritto secondo il quale, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, [...], Rv. 281591-01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, [...], Rv. 279649-01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3