Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7544 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 7544 / 0 1 Composta dadli Presidente R.G.N.3083/00 Dott. Giusepp ANNIR BERT Dott. Fernando LUPI Consigliere MIANI CANEVARI Consigliere 17340 Dott. Fabrizio Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 11/04/01 Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OR PE elettivamente domiciliato in Caserta, Via Picazio n. 1, presso l'avv. Luigi D' Andria, che lo rappresenta e difende giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 contro il IL CANCELLIL 2001 LO & RR s.r.l; - intimata- 1793 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 12 gennaio 25 gennaio 1999, n. 47, RGAC 124 del 1998, cron. 1356; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza dell' 11 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PE Napoletano, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo e per il rigetto del quarto motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 12 25 gennaio 1999, il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione del Pretore di Cervinara, rigettava le domande proposte da PE DA con ricorso del 7 settembre 1995 (intese ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli verbalmente dalla s.r.l. ZU & RR nonché il pagamento di alcune differenze di retribuzione maturate nel corso del rapporto di lavoro). Il Tribunale osservava che non era stata raggiunta la prova che il lavoratore fosse stato licenziato. La circostanza del licenziamento verbale, intimato da un socio della società, FA TO, dedotta dal ricorrente nel ricorso introduttivo, era stata - tuttavia confermata solo da AN TO, il quale aveva riferito di averla appresa, a sua volta, da due - dipendenti della società, CE NI e IC 2 CA. Posti a confronto con AN TO, tuttavia, i due testimoni da ultimo indicati avevano smentito di essere a conoscenza di un licenziamento del DA. Infine, FA TO aveva dichiarato che era stato il DA ad assentarsi arbitrariamente dal lavoro. Sotto altro profilo, i giudici di appello precisavano che, anche a voler ritenere provata la circostanza dedotta dal ricorrente (del licenziamento verbale intimato da FA TO), in ogni caso si sarebbe dovuta rilevare l'inesistenza del licenziamento, in quanto intimato da un soggetto che non poteva impegnare la volontà della società all'esterno, in quanto priva di ogni potere di rappresentanza. Quanto alle differenze retributive, reclamate dal DA, il Tribunale osservava che lo stesso aveva prestato attività lavorativa come operaio comune di I⭑ livello, secondo l'inquadramento previsto dal ccnl edili, e con un orario di otto ore giornaliere. Poiché, tuttavia, il DA era retribuito in base alle ore effettivamente lavorate - e non mensilmente con un salario fisso ma non aveva lavorato in tutte - le giornate ricomprese nel periodo di servizio prestato dall'impresa, che non erano stati in alcun modo R (come peraltro risultava dai fogli paga esibiti 3 contestati dal DA) doveva ritenersi corretto il conteggio predisposto dalla società. L'altro conteggio predisposto dal lavoratore partiva, infatti, dalla premessa, poi rivelatasi erronea, che nel periodo considerato egli non avesse effettuato alcuna assenza, e senza tener conto del fatto che la sua retribuzione non era mensilizzata. Avverso tale decisione il DA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. La società non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 codice civile, e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1990, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inesistente il licenziamento, in quanto intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza esterna della società, contro la giurisprudenza costante che - in casi del genere ritiene l'atto posto in essere semplicemente annullabile, solo ad istanza della società. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia Rviolazione e falsa applicazione dell'art. 116 codice di 4 procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare, il DA rileva che i giudici di appello avrebbero omesso di fornire una congrua motivazione in relazione all'attendibilità delle testimonianze rese dal NI e dal CA, limitandosi a dichiarare che le stesse smentivano la deposizione di AN TO. Gli stessi giudici non avevano tenuto conto della qualità di dipendenti ancora rivestita da entrambi i testimoni al tempo della loro deposizione. Tale circostanza appariva ancor più rilevante alla luce circostanza che il primo giudice, per contro,della aveva spiegato - con motivazione ampia ed appagante le ragioni per le quali questi testi dovevano essere nell'esposizione dei condizionati inevitabilmente fatti. della prova viga il Sebbene in tema di valutazione principio del libero convincimento del giudice, di fronte all'esperimento di una prova testimoniale il giudice dove sempre valutare l'attendibilità del teste, per pervenire ad un proprio convincimento sul attengono all'essenzialità delle dichiarazioni rese ん fatto controverso, e considerare sia gli elementi che 3. 5 (precisione nell'esposizione, presenza O meno di contraddizioni), sia gli elementi di ordine soggettivo, come appunto le qualità personali del teste. Orbene, conclude sul punto il ricorrente, la sentenza del giudice di appello si mostrava carente proprio sotto tale profilo. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono inammissibili, prima ancora che infondati. Le censure formulate con il secondo motivo appaiono del tutto generiche, non riportando il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni. Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non abbia utilmente censurato la valutazione effettuata dai giudici di appello. In ogni caso, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, spetta esclusivamente al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra al limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 14 aprile 1994, n. 3498). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ricordato che le dichiarazioni del ricorrente (in ordine all'intimazione di un licenziamento verbale) erano state confermate solo dal teste AN TO, il quale - a sua volta - aveva dichiarato di avere appreso tale circostanza dai due dipendenti NI e CA. Il Tribunale ha osservato che questi due testimoni avevano escluso tale circostanza, anche in sede di confronto con il TO. I giudici di appello hanno quindi concluso per l'inesistenza di qualsiasi prova in ordine all'esistenza di un licenziamento orale. In tal modo, gli stessi giudici si sono attenuti al principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, con riferimento alle deposizioni “de relato", si deve sempre valutare se le stesse siano sorrette da altri elementi precisi e concordanti, che consentano di potere ritenere riferiti, perché le deposizioni accertati i fatti testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alla diretta percezione fisica del teste (Cass. 12 dicembre 1994, n. 10603). In un quadro del genere, l'esame del secondo motivo di ricorso appare ininfluente. Infatti, una volta escluso il licenziamento, non vi è più motivo di indagare se 7 FA TO (cioè colui che, secondo il verbalmente il ricorrente, gli avrebbe comunicato licenziamento) avesse ○ meno il potere di rappresentanza esterna della società. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 324 e 329 codice di civile, nonché omessa, insufficienteprocedura e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice di appello avrebbe secondo il ricorrente omesso di considerare che sull'autonomo capo di domanda, relativo alla mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto (accolto dal Pretore, insieme a tutte le altre domande proposte dal DA), si era oramai formato il giudicato. Infatti, la società non aveva mai eccepito di aver provveduto al pagamento, né aveva chiesto comunque di fornire prova sul punto e il Pretore aveva accolto interamente tale capo di domanda. La società non aveva proposto impugnazione sul punto. Il motivo è fondato. Il Pretore di Cervinara aveva condannato la società al pagamento del trattamento di fine rapporto (in lire 2.480.377). La società appellante non aveva proposto specifica impugnazione sul punto, prestando in tal modo 8 acquiescenza in relazione a tale capo di domanda. Le generiche contestazione in ordine ai conteggi, formulate in grado di appello, non potevano costituire, infatti, idonea censura in ordine alla statuizione adottata dal Pretore. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. I giudici di appello avevano completamente stravolto gli esiti dell'istruttoria espletata dal Pretore, dalla quale era risultato che il DA era un "dipendente mensilizzato" (e non invece retribuito secondo le ore prestate - tesi questa sostenuta in giudizio dalla società convenuta). Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. specificamente leInfatti, il ricorrente non indica deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe risultata la circostanza dallo stesso dedotta. Incensurabile appare pertanto l'accertamento compiuto dai giudici di appello in ordine all' inquadramento del DA nella categoria degli operai non mensilizzati. D'altro canto, i giudici di appello, con accertamento incensurabile in questa sede, avevano rilevato che "il ricorrente non ha contestato, neppure genericamente, i fogli paga prodotti dalla società, da lui stesso firmati per ricevuta e per quietanza, dai quali si desume sia l'inquadramento riconosciutogli che l'orario e la frequenza settimanale: ebbene, quest'ultima risulta sovente inferiore a cinque giorni alla settimana, evidenziandosi numerose assenze del lavoratore, il quale, secondo il contratto collettivo -degli edili applicabile nella fattispecie è stato correttamente retribuito secondo le ore di lavoro effettivamente prestate e non quale dipendente “mensilizzato”. il ricorso deve essere accolto per Conclusivamente, - quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, la domanda originaria del DA deve essere accolta, limitatamente a lire 2.480.377, (corrispondenti al trattamento di fine rapporto) con la condanna della società ZU & RR al pagamento di detta somma, oltre interessi ed rivalutazione come per legge. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione dell'intero delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza in relazione alle censure 10 accolte. Decidendo nel merito, accoglie la domanda originaria del DA limitatamente a lire 2.480.377; condanna la società al pagamento di detta somma, oltre IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.залькално interessi e rivalutazione come per legge. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, l'11 aprile 2001. I Phillie D A 0 S , 1 3 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' S N I L E D L IL CANCELLIERE P 3 E S 7 A I D - Depositato in Cancelleria T 8 N I S - S G 1 4-GIU. 2001 O N O 1 P E oggi, S A M I E D IL CANCELLIEREele I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E E L R E O D 11