Sentenza 21 gennaio 2004
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- 1. Corte cost., 23 marzo 2012, n. 68, Pres. Gallo, Rel. FrigoTeresa Grieco · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte costituzionale, con la decisione qui pubblicata, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che le pene da esso comminate sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Con detta sentenza di tipo additivo la Corte ha, dunque, inciso sul trattamento sanzionatorio del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, riconoscendo la necessità della previsione, anche per tale ipotesi criminosa, della diminuente per lieve entità del fatto di cui all'art. 311 cod. pen., prevista …
Leggi di più… - 2. Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1) (2)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Costabella, 23 presso l'avv. Irene Bellavia, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Raffaele Stancanelli;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già Ferrovie dello Stato s.p.a, in persona dell'institore Avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Maria Mediatrice, 1 presso l'avv. Federico Bucci, che la rappresenta e difende per procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3397 del 30.6.2000, R.G. n. 4996/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fermando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 giugno 2000 il Tribunale di Catania, decidendo sull'appello proposto da LI GI nei confronti della Ferrovie dello Stato s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda di inquadramento nell'ottava categoria contrattuale in applicazione degli accordi di valorizzazione del 17.7.1991. Premetteva in motivazione che detti accordi prevedevano per le mansioni qualificate di tipologia A il conseguimento del diritto alla superiore qualifica per lo svolgimento di esse alla data del 1 dicembre 1991 o per tre mesi consecutivi a decorrere dal maggio 1991. Per lo svolgimento di mansioni di categoria B prevedevano solo l'ammissione a corsi di formazione ed una successiva selezione. Il LI aveva provato lo svolgimento di mansioni di piazzalista (classificate dagli accordi nella tipologia B) e solo per 80 giornate quelle di capo scalo, ovvero dirigente al movimento operatore in cabina ACEI (classificate in tipologia A) e che non risultava diversamente dalle dichiarazioni del legale rappresentante delle Ferrovie che si era limitato all'ammissione delle mansioni di piazzalista.
Infine osservava che non appariva dalla documentazione in atti un intento elusivo delle disposizioni dell'art. 2103 c.c. in quanto la finalità delle Ferrovie nell'evitare il raggiungimento del periodo di tre mesi di svolgimento di superiori mansioni era di consentire l'assegnazione delle stesse a coloro che avrebbero superato una procedura selettiva in atto. Tale comportamento diretto all'ottemperanza di un obbligo contrattuale escludeva l'intento elusivo.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico complesso motivo il LI, resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando il vizio di motivazione e la violazione dei principi in tema di onere della prova (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente prospetta tre profili di censura:
1- il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore probatorio confessorio delle dichiarazioni del legale rappresentante delle Ferrovie;
2- il Tribunale avrebbe erroneamente inquadrato nella tipologia B le mansioni di piazzalista;
3- la sentenza non avrebbe tenuto conto dell'intento elusivo dell'art. 2103 c.c. provato da due lettere della società. Le censure sono inammissibili o infondate.
Quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante della società, la censura, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, omette di trascriverne il testo, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso Tesarne degli atti, di verificare se l'interpretazione delle dichiarazioni data dal Tribunale sia logica e conforme ai canoni legali di interpretazione delle dichiarazioni negoziali.
In ordine alla qualificazione delle mansioni del capostazione di piazzale o piazzalista, la previsione del mansionario di poter egli sostituire, in caso di assenza, non solo il Capostazione aggiunto, ma anche il Capostazione Titolare e le avvenute sostituzioni documenterebbero - secondo il ricorrente - una professionalità del piazzalista non inferiore ed anzi prevalente rispetto al dirigente operatore in cabina ACEI e rientrerebbe nella tipologia A. L'argomentazione è illogica in quanto vuole desumere da funzioni vicarie una professionalità equivalente a quella dei sostituti e, soprattutto, l'inquadramento nella tipologia A, invece che B, delle mansioni del piazzalista da criteri astratti e non secondo le clausole degli accordi sulla valorizzazione, che hanno identificato le tipologie e che lo stesso ricorrente pone a fondamento della sua domanda.
La sentenza impugnata non ha, infine, omesso di tener conto dei due documenti invocati dal ricorrente, che invitavano di evitare che l'addizione a mansioni superiori in superasse il periodo necessario a maturare il diritto alla promozione, ma ha logicamente escluso l'intento elusivo in base all'accertamento che era in corso una procedura selettiva per la copertura di detti posti, rilevando che la finalità del comportamento era diretta all'adempimento di un obbligo contrattuale e quindi legittima, secondo l'insegnamento delle SS.UU. della Corte di cui alla sentenza n. 1023 del 1995. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 13,00, oltre euro 1500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004