Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 13380
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, in sede di udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Ne consegue che ove il giudice ammetta la costituzione delle parti civili, solo da quel momento si possono ritenere esauriti gli accertamenti ex art. 420 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'istanza di ricusazione precedente a tale incombente non può considerarsi tardiva, ma tempestiva.

Non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia presso la cancelleria del giudice ricusato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 13380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13380
    Data del deposito : 12 febbraio 2014

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