Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione sia inammissibile per l'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice non può assumere d'ufficio le opportune informazioni a norma dell'art. 41, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di un potere il cui esercizio è funzionale alla decisione sul merito della ricusazione, nel caso in cui sia stata ritenuta ammissibile la relativa dichiarazione.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2009, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/12/2009
Dott. IPPOLITO Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2198
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30556/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM CE, n. a Messina il 4.7.1946;
avverso la sentenza ex art. 425 c.p.p. del tribunale di Roma, emessa in data 9.1.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di CE OM ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile, ex art. 38 cod. proc. pen., comma 3 l'istanza di ricusazione dall'imputato proposta nei confronti dei giudici Caterina Mangano e Daniela Urbani, componenti il collegio chiamato a giudicarlo nel procedimento penale iscritto al n. 1070/06 RGNR e n. 358/09 RG del tribunale di Messina, per avere le stesse già espresso il proprio convincimento sulla responsabilità penale dell'imputato nell'ambito del penale n. 6991/08 RGNR e n. 1132/08 RGMPC.
2. La Corte territoriale ha preso atto che l'istanza di ricusazione era "fondata sull'affermazione che le dott.sse Mangano e Urbani avrebbero già espresso, nel precedente procedimento di appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. del tribunale di Messina nei confronti del dichiarante, una sostanziale valutazione positiva circa la sua colpevolezza, rendendosi in tal modo incompatibili a giudicarlo in sede di merito a mente dell'art.34 c.p.p., come modificato a seguito degli interventi additivi della
Corte costituzionale".
Rilevato che il dichiarante si era "limitato ad allegare il provvedimento emesso in esito al procedimento d'appello ex art. 310 c.p.p., ma non anche il decreto che dispone il giudizio, attraverso il quale la Corte sarebbe stata in grado di verificare la corrispondenza fra i fatti formanti oggetto dei due procedimenti (dalla quale è chiaramente condizionata la denunciata situazione d'incompatibilità)", la Corte territoriale ha dichiarato "l'inammissibilità dell'istanza per inosservanza degli oneri di allegazione e prova di cui all'art. 38 c.p.p., comma 3".
3. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione dell'art. 38 c.p.p., comma 3 e art. 41 c.p.p., comma 1, contestando che esistano atti che "è necessario allegare sempre e comunque all'istanza di ricusazione, quali ad esempio i decreti che dispongono il giudizio", essendo invece "indispensabile allegare, a pena d'inammissibilità gli atti di cui, secondo la prospettazione della parte ricusante, è dato cogliere i lamentati profili dell'incompatibilità del giudicante e, comunque, le ragioni della ricusazione".
4. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la dichiarazione di ricusazione - che deve contenere l'indicazione dei motivi di ricusazione e delle relative prove, assieme ai documenti che la sostengono, ossia quelli idonei a fornire al giudice la compiuta conoscenza di tutti gli elementi di valutazione - ha carattere rigorosamente formale (art. 38 c.p.p., comma 3). Alla mancanza di taluni di detti elementi, richiesti a pena d'inammissibilità, non può supplire il giudice a norma del successivo art. 41 c.p.p., comma 3, giacché il potere d'ufficio di assumere, se necessario le opportune informazioni, è funzionale alla decisione "sul merito della ricusazione", nel caso in cui la dichiarazione sia stata ritenuta ammissibile (cfr. Cass. 38300/2008, Nicoscia). Nel caso in esame, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, a sostegno della dichiarazione dell'imputato era necessaria non soltanto l'ordinanza ex art. 310 c.p.p., precedentemente pronunciata da un collegio di cui facevano parte i giudici ricusati, ma anche il decreto che aveva disposto il giudizio nel procedimento in cui era intervenuta la dichiarazione di ricusazione, attraverso cui la Corte sarebbe stata in grado di verificare la corrispondenza fra i fatti formanti oggetto dei due procedimenti.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010