Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 1
La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico, adottato ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge n. 319 del 1980, attiene alla proponibilità della domanda, e non ad un problema di riparto di giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/01/2002, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. CE AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. CE CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. VA PAOLINI - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR AN, IR CE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. BARSANTI 6, presso lo studio dell'avvocato M. DE NARDO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TOMEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AN ER, AP LI, CI TT PIERCE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
- intimati -
avverso l'ordinanza definitiva del TRIBUNALE DI PERUGIA, depositata in data 29/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Giuseppe TOMEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, TO PO, sottoposto a indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, proponeva opposizione, dinanzi allo stesso tribunale civile, avverso il decreto di liquidazione, emesso dal p.m., degli onorari ai consulenti del p.m. VA e CE RI, incaricati della trascrizione di registrazioni telefoniche ed ambientali.
Nel procedimento si costituivano i due consulenti, nonché US AN (il cui intervento veniva successivamente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stato emesso nei suoi confronti decreto d'archiviazione), EL EL e IE IN TT, pure sottoposti a indagini nell'ambito dello stesso procedimento.
Con ordinanza del 28 aprile 2000 il tribunale civile di Perugia modificava il decreto impugnato, riducendo gli onorari originariamente liquidati.
VA e CE RI hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma sesto, Cost., deducendo tre mezzi d'annullamento, col primo dei quali viene prospettata una questione di giurisdizione.
Il motivo di ricorso attinente alla giurisdizione
Denunciando difetto di giurisdizione, con violazione degli articoli 1, 20 comma primo, cod. proc. pen., in relazione agli articoli 11, comma primo, ultima ipotesi, e quarto della legge n. 319/80 e 382, comma terzo, cod.proc.civ., i ricorrenti deducono che, secondo una costante giurisprudenza di legittimità (in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 434/2000), il procedimento di opposizione ex art. 11 legge n. 319/80, regolato dall'art. 42 della legge n. 749/42, è di competenza del giudice penale o civile, a seconda del processo in cui il decreto di liquidazione è stato emesso. Nella specie, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al tribunale penale di Perugia, per cui quella propopsta dinanzi al tribunale civile avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improponibile.
Motivi della decisione
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite 14 giugno 2000, n. 434, richiamata dai ricorrenti, la questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della potestas judicandi in materia di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico, adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 8 luglio 1980, n. 319, attiene alla proponibilità della domanda, e non ad un problema di riparto di giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ. Il motivo di ricorso, in quanto prospetta una questione di giurisdizione, è pertanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile gli atti devono essere trasmessi al Primo
Presidente per l'assegnazione a sezione semplice per decidere sulla proponibilità della domanda e sugli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara inammissibile il primo motivo nella parte in cui prospetta una questione di giurisdizione;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso a sezione semplice per la decisione sulla proponibilità della domanda e sugli altri motivi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 18 ottobre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 GENNAIO 2002