Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 11060
CASS
Sentenza 1 ottobre 1991

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Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di Cassazione in udienza pubblica.

Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen., e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440, comma primo, cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 11060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11060
    Data del deposito : 1 ottobre 1991

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