Sentenza 1 ottobre 1991
Massime • 2
Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di Cassazione in udienza pubblica.
Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen., e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440, comma primo, cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Presid. Aggiunto
1. Dott.Gaetano LO COCO Presidente Udienza pubblica
2. " LD SI " dell'1 10.1991
3. " Alfredo Carlo MORO Consigliere SENTENZA
4. " PP DI RO " N. 8
5. " Emilio PITTIRUTI " REGISTRO GENERALE
6. " ES NA " N. 34507/90
7. " NE DE NA "
8. " TO IC "
ha pronunciato la senguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) IN LO, nato il [...] a [...];
2) TA OS, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza 10 ottobre 1990 della Corte di Appello di
Torino.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dottor
Emilio PITTIRUTI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dr.
Claudio APONTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 marzo 1990 il Tribunale di Asti - in esito a giudizio abbreviato svoltosi in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., previa trasformazione di rito direttissimo, a norma dell'art. 452 comma 2 dello stesso codice - dichiarava LO
NI e OS VI colpevoli del reato di acquisto, detenzione e trasporto illegali di circa dieci grammi di eroina (art.li 110 c.p.
e 71 legge 23 dicembre 1975, n.685), accertato in Asti il 10 marzo
1990, e li condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Adìta dagli imputati, la Corte di appello di Torino, pronunziando anch'essa in camera di consiglio, ai sensi dell'art.443 comma 4
c.p.p., nelle forme previste dagli art.li 599 e 127 del medesimo codice, preliminarmente, rigettava l'istanza di rinvio proposta dal difensore del NI sotto il profilo che la rinunzia di quest'ultimo a presenziare al dibattimento sarebbe stata da ritenersi invalida,
essendo egli stato a ciò costretto dalla necessità di sottrarsi all'accompagnamento dei Carabinieri, i quali non avevano avuto notizia della concessagli autorizzazione a presentarsi in giudizio senza scorta, dagli arresti domiciiiari ove si trovava;
conclusivamente, confermava la sentenza impugnata, disattendendo sia la pregiudiziale eccezione, formulata da entrambi gli appellanti,
relativa alla legittimità della acquisizione ed utilizzazione della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., sulla natura della sostanza loro sequestrata,
sia le censure di merito attinenti alla affermazione di colpevolezza ed alla misura della pena.
Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione, il NI
ritualmente impugnando anche la suddetta ordinanza dibattimentale.
La sezione di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato,
rilevava l'esistenza di questione, astrattamente genetica di possibile contrasto giurisprudenziale, in ordine al rito da adottarsi in questa sede di legittimità - pubblica udienza o camera di consiglio - e, quindi, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rimetteva il ricorso alle sezioni unite.
MOTIVI DE DECISIONE
La questione interpretativa sottoposta al vaglio di queste sezioni unite si concreta e si esaurisce nell'accertare se l'art. 611 comma
1 c.p.p., nel sottrarre le "sentenze pronunziate a norma dello art. 442" alla regola generale della trattazione in camera di consiglio di "ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento",
si riferisca, alle sole sentenze emesse in primo grado con il rito abbreviato ed impugnate direttamente con ricorso per cassazione,
ovvero anche alle sentenze di appello, ugualmente in tema di giudizio abbreviato, pronunziate a termini dell'art. 443 comma 4
c.p. penale.
La questione non trova rilievo o addentellati nei lavori preparatori e nelle relazioni al codice, non ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali, non è dibattuta in dottrina.
In realtà, soltanto una rigida interpretazione letterale - avulsa da qualsiasi considerazione circa la natura dell'istituto, in particolare, e la logica garantistica del nuovo codice, in generale
- potrebbe condurre all'affermazione che la discussione in pubblica udienza sia riservata esclusivamente ai ricorsi per saltum o proposti contro sentenze inappellabili, ipotesi quest'ultima,
peraltro, di ben difficile accadimento, ormai, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (sent. n. 363 del 23
luglio 1991) della più rilevante limitazione all'appellabilità
prevista dall'art. 443 comma 2 c.p. penale.
Al contrario, è agevole - e determinante - osservare che l'eccezione al rito in camera di consiglio, espressamente stabilita dall'art.611
comma 1 c.p.p. per la trattazione dei ricorsi contro le sentenze pronunziate a norma dell'art. 442 stesso codice, ha nitida ratio e concreto fondamento nella circostanza che il giudizio abbreviato può
concernere reati anche gravissimi, non di rado appartenenti alla cognizione della Corte di assise, e può quindi comportare pene rilevanti, ad essi adeguate;
con la conseguenza che sarebbe illogica ed incoerente, rispetto al sistema, la conclusione dell'iter processuale per siffatti reati, in cassazione, con il rito camerale ex art. 611 c.p.p.. per il quale non è prevista la presenza dei difensori.
Si consideri, inoltre, che la natura stessa del giudizio in esame,
quale pronunzia di decisione immediata, allo stato degli atti, ne esige il controllo dibattimentale, in sede di legittimità, e che nessuna differenza contenutistica tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, nè alcuna mutazione nelle caratteristiche del rito nell'un grado rispetto all'altro, consentirebbero o giustificherebbero una diversa disciplina delle modalità di discussione del ricorso, a seconda che sia rivolto contro sentenza di primo grado o di appello;
ne deriverà - convinta e tranquillante
- la conclusione che, a norma dell'art. 611 comma 1 c.p.p., il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato,
sia essa di primo grado o di appello, dovrà essere discusso dalla
Corte di cassazione in udienza pubblica.
Ciò posto, osserva il collegio che i ricorsi sono infondati e debbono essere disattesi.
Priva di consistenza è, infatti, la doglianza del NI, relativa alla dedotta inefficacia della rinunzia a comparire, espressa e sottoscritta la sera precedente il giorno fissato per il dibattimento, poichè l'asserito stato di costrizione alla rinunzia stessa, non soltanto non fu significato all'atto della sua redazione, ma è di per sè inattendibile, non essendo configurabile come assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento la eccepita inopportunità di accedere in udienza con la scorta dei
Carabinieri, anzi che autonomamente, secondo autorizzazione, per un detenuto agli arresti domiciliari e notazione marginale ma non superflua - già pregiudicato per estorsione, rapina, furto ed altro.
Ugualmente infondata è l'eccezione attinente alla acquisizione ed utilizzazione della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c.p.p., poichè, nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è ovviamente inapplicabile il divieto sancito dall'art.526 c.p.p.
(inutilizzabilità di prove diverse da quelle ivi acquisite) e vige,
invece, il principio della decisione "allo stato degli atti",
stabilito dallo art. 440 comma 1 c.p.p., che non altrimenti può
essere inteso se non come facoltà di utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero,
l'unico disponibile in detto giudizio (Cass., sez. VI, 13 febbraio
1991, Cimmarusti).
Ulteriori censure ripropongono, esclusivamente e letteralmente,
questioni di merito, già compiutamente e razionalmente vagliate e disattese dal giudice di appello, in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla interpretazione delle prove, e sono quindi inammissibili in questa sede (art.606 comma 3 c.p.p.).
Più temerarie che opinabili, infine, sono l'insistenza della VI
circa l'illegittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per altra precedente condanna, sotto il dedotto profilo dell'avvenuto decorso del quinquennio, e la doglianza della stessa VI circa il difetto di motivazione sulla mancata concessione di uguale beneficio da parte del giudice di appello, poichè detto giudice, sul primo punto, ha correttamente osservato, in base agli atti, che il quinquennio non era ancora decorso, alla data di accertamento del nuovo reato (10 marzo 1990),
essendo la precedente sentenza divenuta irrevocabile il 9 gennaio
1986, e, sul secondo, non era affatto tenuto a motivare, non avendo l'interessata, peraltro già due volte beneficiaria ex art. 163 c.p.,
formulato alcuna richiesta in tal senso nei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte, visti gli art.li 615 e 616 c.p.p.:
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido,
delle spese del procedimento e, singolarmente, della somma di L.
1.000.000 (unmilione) a favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 ottobre 1991.