Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2015, n. 23086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23086 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE MA - Presidente - del 14/05/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 1056
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 5963/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Casalpalocco, con sede in Roma in persona del presidente pro-tempore;
nell'ambito del procedimento penale n. 8891/14 R.G. dib. pendente innanzi al Tribunale di Roma a carico di:
ST IO e RO MA;
avverso l'ordinanza in data 30/1/2015 del Tribunale di Roma in composizione monocratica;
visti gli atti, l'ordinanza e l'atto di gravame;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI MA, che ha concluso chiedendo in via principale qualificarsi l'atto come appello e trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame per quanto di competenza e, in via subordinata, il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. CARDILLI Giovanni, che ha concluso riportandosi al contenuto dell'atto di gravame del quale ha chiesto l'accoglimento; il difensore ha depositato documentazione. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30/1/2015 il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo presentata nell'interesse del Consorzio di Casalpalocco nell'ambito del procedimento penale n. 8891/14 R.G. dib. pendente innanzi al Tribunale di Roma a carico di ST IO e RO MA. Avverso tale decisione il predetto Consorzio ha formulato istanza di riesame innanzi al Tribunale capitolino riproponendo una serie di ragioni a fondamento dell'istanza stessa ed evidenziando l'asserita erroneità del decisum del Giudice di prime cure allorquando lo stesso ha evidenziato da un lato che pur tenendo conto delle macroscopiche ed evidenti responsabilità attribuite agli imputati ed in special modo al ST, tali responsabilità costituiscono il tema dell'istruttoria dibattimentale i cui esiti non sono suscettibili di anticipazione in considerazione del tipo di truffa contestata e del carattere allo stato non definito dei danni patrimoniali eventualmente derivanti dal reato ambientale per cui si procede e, dall'altro, che difetterebbe anche il periculum in mora. Ha evidenziato parte ricorrente che in realtà il sequestro conservativo può ben essere richiesto nella fase dibattimentale e non solo al momento della decisione del merito attraverso una valutazione, sia pur provvisoria, delle evenienze istruttorie già determinatesi ed al riguardo ha riassunto gli elementi posti a fondamento di tale asserzione.
Quanto al periculum in mora, sempre parte ricorrente ha evidenziato che l'elemento di novità costituito dal coinvolgimento dell'imputato ST e dell'imputato RO nelle indagini ha determinato nei loro confronti l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nonché l'emissione di provvedimento di sequestro preventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari riguardo ai loro beni e ciò configura una diminuzione delle garanzie patrimoniali che potrebbe ulteriormente aggravarsi in forza di ulteriori analoghi provvedimenti giudiziari, con conseguente interesse del Consorzio di Casalpalocco a che venga garantito il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e a che non vengano disperse risorse importanti che servono per la gestione di attività di pubblico interesse.
Come detto l'atto di gravame è stato presentato sotto forma di istanza di riesame innanzi al Tribunale di Roma. Tuttavia con ordinanza in data 9/2/2015 detto atto è stato qualificato come ricorso per Cassazione e, per l'effetto, è stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto di sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. formulata nell'interesse del Consorzio di Casalpalocco, come detto qualificata dai Giudici di merito come ricorso innanzi a questa Corte Suprema, è inammissibile. Infatti questa Corte ha già avuto modo di precisare con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio che "in tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese) (Cass. Sez. 4, sent. n. 41639 del 03/11/2010, dep. 24/11/2010, Rv. 248450). Ciò in quanto, secondo la costante interpretazione di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 1930 del 26.5.1998, Rv. 211266; Sez. 5, Ord. n. 2553 del 27.5.1999, Rv. 217372; Sez. 3, sent. n. 8176 del 26.11.2009, Rv. 246203) in tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di tale sequestro. Tale indirizzo legislativo non può ritenersi limitativo dei diritti della parte danneggiata dal reato, poiché quest'ultima, attraverso l'azione nel giudizio civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta con la conseguenza di poter usufruire di tutte le garanzie previste dall'indicato processo civile;
mentre quando presceglie l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, deve necessariamente subire i condizionamenti determinati dalla primaria esigenza di rapido accertamento della responsabilità penale. Seguendo questa interpretazione, la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 424 del 23/12/1998, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322 bis e 325 c.p.p., sollevata in relazione all'art. 24 Cost., proprio in relazione al mancato diritto di impugnazione in sede di riesame del diniego di concessione del sequestro conservativo. Del resto, l'art. 111 Cost., comma 7 e l'art. 568 c.p.p., comma 2 prevedono in ogni caso il ricorso per cassazione solo avverso le sentenze e i provvedimenti in tema di libertà personale.
L'impossibilità di impugnare in sede penale l'ordinanza de qua preclude anche la possibilità di procedere alla restituzione degli atti al Tribunale del riesame riqualificando l'atto di gravame come "appello" così come richiesto dal Procuratore Generale nel corso dell'odierno udienza.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
L'inammissibilità genetica del ricorso preclude altresì a questa Corte Suprema la possibilità di esaminare le motivazioni del ricorso e di prendere in esame la documentazione prodotta in udienza dalla difesa della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015