Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 1930
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

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Deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di rigetto della richiesta di sequestro conservativo sui beni dell'imputato se nelle more del procedimento la sentenza che ha riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento dei danni sia divenuta definitiva, perché con il passaggio in giudicato della decisione viene a cessare il "periculum in mora" e, di conseguenza, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Le stesse ragioni inducono a ritenere l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcun mezzo di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod.proc.pen., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 1930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1930
    Data del deposito : 26 maggio 1998

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