Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 2
Deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di rigetto della richiesta di sequestro conservativo sui beni dell'imputato se nelle more del procedimento la sentenza che ha riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento dei danni sia divenuta definitiva, perché con il passaggio in giudicato della decisione viene a cessare il "periculum in mora" e, di conseguenza, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Le stesse ragioni inducono a ritenere l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcun mezzo di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod.proc.pen., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26.5.1998
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Romano Consigliere N. 1930
Dott. Giovanni Caso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 5868
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da LO TO e AN AL
AVVERSO
l'ordinanza del 2-4 dicembre 1997 del Tribunale di Modena;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Dopo che il Tribunale di Modena, . con sentenza del 2. 6. 1997 aveva dichiarato AD ZI BE AS colpevole del reato di calunnia, condannandolo a congrua pena nonché al risarcimento dei danni, liquidati in lire diecimilioni, in favore di ciascuna delle parti civili LL TO e LA AL, questi ultimi chiedevano il sequestro conservativo di una somma di denaro, appartenente all'imputato, sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito di altro procedimento penale, definito con decreto di archiviazione. Il Tribunale, con ordinanza del 28.10.1997, rigettava la richiesta, affermando che il preesistente vincolo cautelare impediva l'adozione della misura richiesta.
Avverso tale decisione, LL e LA proponevano richiesta di riesame e il Tribunale, con ordinanza del 2 dicembre 1997, ne dichiarava l'inammissibilità, osservando che non è prevista impugnazione avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sequestro conservativo.
Avverso quest'ultima ordinanza LL e LA ricorrono per cassazione e, sotto il profilo della violazione di legge, sostengono:
1. che l'art. 318 cod.proc.pen. deve essere interpretato nel senso che la richiesta di riesame è proponibile anche avverso i provvedimenti di rigetto;
2. che, ove contro il ridetto provvedimento sia ammesso - come incidentalmente affermato dal tribunale - soltanto il ricorso per cassazione, la richiesta di riesame avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod.proc.pen., essere qualificata come ricorso per cassazione e, quindi, trasmessa per competenza alla Corte suprema;
3. che un bene mobile appartenente all'imputato può essere sottoposto a sequestro conservativo, anche se già assoggettato a sequestro probatorio.
p.
2. Va subito detto che l'ordinanza impugnata, col negare l'ammissibilità del riesame avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sequestro conservativo, ha correttamente applicato la normativa processuale vigente.
Infatti questa Corte di legittimità ha affermato che, stante il principio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 586, commi 1 e 3, cod.proc.pen., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 cod.proc.pen., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura, deve escludersi che sia in qualche modo impugnabile il provvedimento con il quale l'applicazione della misura stessa venga negata (Sez. I, 9.2.1996, Bazzocchi, rv 204924). Si possono nutrire seri dubbi sulla costituzionalità di tale scelta legislativa, soprattutto a seguito della sentenza 20.6.1994 n. 253, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 669 terdecies cod.proc.civ., nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche contro l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. E difatti pende avanti il giudice delle leggi la questione di legittimità dell'art. 318 cod.proc.pen., sotto il profilo della lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, per la mancata previsione dell'impugnabilità del provvedimento di diniego del sequestro conservativo, essendo stata rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza del Tribunale di Milano del 9.6.1997 (G.U. del 22.10.1997 n. 43). Tale questione, però, nel presente giudizio non è rilevante, perché la sentenza che ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno, precisandone anche l'ammontare, è nel frattempo divenuta definitiva. Con il passaggio in giudicato della decisione è venuto a cessare il periculum in mora e, di conseguenza, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse;
non segue la condanna al pagamento delle spese processuali perché, nella predetta causa di inammissibilità. non è ravvisabile un caso di soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998