Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8189
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto e richiedono elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego. La motivazione della sentenza impugnata indica gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti, che sono insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto non specifico, poiché si è limitato a un rinvio a principi giurisprudenziali senza sollevare questioni non già trattate in appello.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della sostituzione della pena

    La Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse deducibile in sede di ricorso, poiché non aveva formato oggetto di apposito motivo di gravame in appello. Ha inoltre ribadito che la Corte d'appello ha giustificato la prognosi di inidoneità della pena sostitutiva sulla base dell'insussistenza di un effetto deterrente rispetto a precedenti vicende giudiziarie, anche se risalenti all'epoca della minore età.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8189
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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