Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8189 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
EMANUELE DI AL
AN IN
UGO BELLINI
IE CA
AN DA
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE IG nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8189/2026 Roma, li, 02/03/2026
Sent. n. sez. 162/2026 UP 04/02/2026 R.G.N. 37760/2025 Motivazione Semplificata
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere IE CA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FABIO PICUTI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni scritte dell'Avv. Francesco Oddo, per UI VE, con le quali si è insistito per la riforma della sentenza impugnata.
Firmato Da: IE CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 324200126268240 Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5/8b490b1734fc8
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale UI VE era stato condannato in abbreviato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 590 bis e 590 ter, cod. pen. perché, alla guida di un'autovettura, procedendo a velocità non adeguata a salvaguardare la sicurezza stradale, all'altezza di un incrocio, entrava in collisione con un motociclo, cagionando ai soggetti a bordo dello stesso le lesioni meglio descritte in imputazione (in Palermo, il 29 novembre 2019). La Corte del gravame ha rigettato il motivo, con il quale la parte aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, ritenendo che era stato lo stesso imputato, spontaneamente presentatosi presso i carabinieri, dopo essersi allontanato precipitosamente dal luogo dell'incidente, a confermare che, nell'occorso, giunto all'incrocio, non si era fermato e si era immesso velocemente sulla via, allorquando un motociclo che sopraggiungeva aveva finito con l'impattare violentemente con la parte anteriore sinistra dell'autovettura dallo stesso condotta. Ha, poi, ritenuto il bisogno di pena, a fronte della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., in ragione delle gravi lesioni riportate dalle persone offese e della condotta dell'imputato, il quale aveva omesso di fermarsi e prestare soccorso, dandosi a precipitosa fuga. Ha, parimenti, respinto il motivo, con il quale erano state invocate le circostanze attenuanti generiche, alla stregua della considerazione che la pena si era attestata al minimo edittale e che non erano emersi elementi positivamente valutabili, ostandovi, anzi, le concrete modalità della condotta e, particolarmente, la precipitosa fuga dopo l'incidente. Infine, ha rigettato l'ultimo motivo del gravame, con il quale era stata invocata la sostituzione della pena, ancora una volta valutate le modalità della condotta, ma anche i precedenti e il fatto che l'imputato aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena, inferendo da tutto ciò la mancanza di efficacia deterrente della pena sostitutiva.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione della legge e vizio della motivazione, quanto alla pena, contestando il giudizio inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il trattamento sanzionatorio individuato del tutto sproporzionato rispetto all'entità del fatto, non avendo la Corte territoriale tenuto in considerazione le ragioni difensive incentrate sui principi giurisprudenziali richiamati in ricorso. Ha, poi, osservato che l'essersi l'imputato dato a precipitosa fuga è condotta di reato, come tale non dirimente ai fini d'interesse, considerato che tale comportamento era stato dettato dal panico, il VE essendosi allontanato frettolosamente anche dal nosocomio per il timore dovuto alla presenza dei parenti delle due persone offese, salvo poi a presentarsi spontaneamente alle forze dell'ordine.
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Firmato Da: IE CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131-Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 324200126268240 Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5/8b490b1734fc8
Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena, rilevando la mera apparenza della motivazione, nonché il travisamento dei dati del casellario, dal quale emergerebbe che l'imputato ha riportato solo una precedente condanna da minorenne e che la sospensione condizionale della quale egli ha già usufruito risale al 2011, epoca in cui l'imputato era anche minorenne.
4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Fabio PICUTI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. L'Avv. Francesco Oddo, per l'imputato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza.
6. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il secondo non essendo, peraltro, neppure deducibile.
6.1. Quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, infatti, premesso che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; sez. 4, n. 32872 del 8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01), va ricordato che la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (tra le altre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217). Indicazione che, nella specie, risulta presente nella sentenza censurata ed è insindacabile in questa sede siccome afferente ad apprezzamento discrezionale adeguatamente giustificato. Peraltro, deve anche rilevarsi la non specificità del ricorso sul punto, avendo il ricorrente allegato l'omessa valutazione degli argomenti difensivi, limitandosi però a un rinvio a principi di matrice giurisprudenziale, formulando in ricorso obiezioni che non avevano neppure costituito oggetto dei motivi del gravame.
6.2. Quanto al diniego della sostituzione della pena, infine, oltre a rilevarsi che la Corte ha giustificato la prognosi di inidoneità della pena sostitutiva rispetto alla rieducazione del condannato e al suo reinserimento sociale, avuto riguardo alla dimostrata insussistenza di effetto deterrente rispetto a precedenti vicende giudiziarie, sia pur collocate in epoca in cui l'imputato era ancora minorenne, deve risolutivamente osservarsi che la doglianza non ha formato oggetto di apposito motivo di gravame, cosicché la stessa non avrebbe potuto neppure formare oggetto di motivo di ricorso. In tale sede, infatti, non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello, a eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato 3
Firmato Da: IE CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3214200126268240 Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5/8b490b1734fc8
possibile proporre in precedenza (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., Rv. 288905 - 02; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 01; n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 02; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 2669632 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Ciò in quanto deve evitarsi il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 01; n. 26721 del 26704/2023, Bevilacqua, Rv. 28476802). Dal che discende peraltro che, in assenza di apposito motivo di gravame, la motivazione con la quale i giudici territoriali hanno formulato la prognosi negativa in ordine alla idoneità della pena sostituita anche alla stregua del fatto che l'imputato avesse già usufruito della sospensione condizionale della pena (ciò che la stessa difesa riconosce), toglie pregio all'osservazione difensiva che fa leva su un'allegata, erronea lettura del certificato del casellario giudiziale.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi l'oscuramento dei dati sensibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili.
Così è deciso, 04/02/2026. La Consigliera est.
IE CA
Il Presidente
EMANUELE DI AL
Firmato Da: IE CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 324200126268240
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5/8b490b1734fc8