CASS
Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU LE OR, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Berellini - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 28/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria con nota spese a firma avv. Poggioni datata 14/11/2025; vista la memoria di replica a firma avv. Berellini datata 05/12/2025. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8645 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/01/2025 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 26/09/2022, di condanna dell'imputato per il reato di truffa aggravata commesso in Perugia da giugno a settembre 2016. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 comma 1, cod. pen., e agli artt. 27 cost., 110 cod. proc. pen. in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, alla sua conoscenza della falsità del documento costituente garanzia di affidabilità contrattuale e al suo impiego come elemento condizionante il consenso del locatore danneggiato;
nel dettaglio, la difesa assume che il processo non avrebbe chiarito il ruolo dei singoli imputati, ed in particolare del PA, nella commissione del reato e che la Corte territoriale ha aderito alla "arbitraria" ricostruzione del giudice di primo grado, ritenendo sufficiente la testimonianza della persona offesa RO DE, il quale nulla ha riferito sul ruolo attivo del PA;
difetterebbe una prova adeguata e sufficiente della condotta truffaldina del PA - che da parte sua avrebbe presentato un contratto di lavoro veritiero - e del suo contributo anche solo morale alla predisposizione e/o presentazione del falso contratto di lavoro riferito alla coinquilina BO GA, nonché della sua consapevolezza della falsità del contratto di lavoro da questa presentato e predisposto al solo fine di convincere il locatore a stipulare il contratto di locazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa contrattuale in capo all'imputato e per falsa applicazione dell'art. 192 cod. pen.; assume la difesa che non è emerso nel corso del giudizio che gli asseriti artifizi e raggiri siano stati decisivi a concludere il contratto di locazione, né è emersa la prova dell'elemento psicologico in capo a PA (dolo iniziale di influire sulla volontà negoziale di uno dei contraenti determinando la stipula del contratto con artifizi e raggiri tali da falsarne . il processo volitivo), il quale si sarebbe limitato a sottoscrivere il contratto di locazione unitamente ad altri soggetti senza sapere che il consenso del locatore DE sarebbe conseguito alla consegna della prova del rapporto di lavoro, in particolare, di BO GA: in mancanza di tale prova, l'inadempimento contrattuale sarebbe solo fonte di responsabilità per restituzioni e risarcimento dei danni, residuando così, nella specie, soltanto l'obbligazione civilistica 'di pagamento dei canoni inevasi. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa esplicazione delle ragioni impedienti la concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge, osservando, in merito al precedente specifico richiamato da entrambi i giudici di merito ai fini della contestata recidiva, che l'imputato era stato destinatario di un mandato di arresto 2 europeo per un furto commesso in Romania, in applicazione di una sentenza con condanna alla "pena pesantissima, davvero esagerata, di due anni di reclusione" (p. 10 ricorso), specificando che la pena irrogata con la sentenza rumena definitiva era stata scontata interamente mediante detenzione domiciliare. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. con riferimento.al computo del periodo di prescrizione del reato, osservando che i periodi di sospensione della prescrizione calcolati dalla corte di appello sarebbero superiori a quelli effettivi (non specificati), assumendo che la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi del tutto reiterativi e avulsi da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, meramente fattuali e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con i primi due motivi di ricorso, che vengono trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, si richiede sostanzialmente alla Corte una nuova valutazione del fatto e delle prove formatesi nel corso del giudizio mediante doglianze già rigettate dal giudice dell'appello con motivazione congrua e diffusa, oltre che del tutto logica. Dal che discende anche il difetto di specificità dei motivi di ricorso. I due motivi prospettano una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella operata dai giudici della doppia sentenza conforme, che hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa sulla base della testimonianza della persona offesa RO DE, della lettura ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese da LE MA (poi deceduto, indicato quale datore di lavoro della BO nella lettera di assunzione a tempo indeterminato contraffatta prodotto alla stipula del contratto di locazione), che - in uno con la documentazione versata in atti - hanno fatto ritenere fondata la sussistenza degli artifici e raggiri e dell'elemento psicologico della truffa contrattuale in capo al ricorrente. 2.1. Nel caso di specie, è stato accertato che l'imputato stipulava un contratto di locazione previa presentazione di una falsa lettera di assunzione a tempo indeterminato a favore di BO GA, apparentemente rilasciata da LE MA, ottenendo così il possesso dell'immobile, subito subaffittato a tale BO RI, il quale - contattato dal MA a fronte della immediata sparizione dei contraenti - riferiva di avere preso in subaffitto l'immobile dal ricorrente PA, di corrispondere a quest'ultimo il canone di locazione e di non avere nessuna intenzione di corrisponderlo al DE, il quale, anzi, veniva pure minacciato (p. 5 sentenza impugnata). La Corte ha bene spiegato (p. 6 della sentenza) che l'assunto della difesa, secondo cui la presentazione della lettera di assunzione non sarebbe stata idonea a influire sulla volontà negoziale del proprietario dell'immobile, è del tutto infondata, poiché in effetti detta lettera ha costituito un'importante garanzia di solvibilità per il locatore ed è senza dubbio idonea a incidere 3 sulla volontà negoziale, avendolo indotto a confidare sull'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto. Non si tratta pertanto di un semplice inadempimento civilistico, ma di una frode realizzata attraverso un inganno della controparte indotta a stipulare un contratto che non avrebbe concluso, qualora non fossero stati adottati simili raggiri. Parimenti, manifestamente infondate sono le deduzioni difensive sulla buona fede del Pacu alle quali la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha risposto in modo del tutto esaustivo, non illogico e non apparente, valorizzando plurime circostanze dimostrative della sussistenza del dolo in capo al PA: egli "aveva preso in locazione l'appartamento unitamente agli altri due soggetti, neppure i suoi familiari, che dunque evidentemente ben conosceva e ai quali era accomunato da convergenti interessi tesi ad ottenere la disponibilità dell'appartamento"; "nessuno dei tre conduttori aveva di fatto mai abitato nell'appartamento [...] salvo poi averlo sublocato ad altri soggetti!; il fatto che "tutti e tre i conduttori fossero stati d'accordo per cederne la disponibilità a terzi subito dopo la stipula del contratto con il predetto mezzo fraudolento, benché fosse vietato dal contratto (vedasi la clausola n. 6) sta a rendere evidente la comunanza di intenti fra i tre"; "il fatto che tutti e tre si fossero sottratti alle richieste del locatore e fossero rimasti inadempienti corrobora la circostanza di una loro condotta consapevole e condivisa, già preordinata"; a ciò va aggiunto che PA risultava intestatario di ulteriori numerosi contratti di locazione (pp.
6-7 sentenza). La Corte territoriale ha quindi ragionevolmente concluso, in linea con il primo giudice, che in un tale contesto non possa dubitarsi della consapevolezza dello stratagemma fraudolento mediante il quale PA e i due coimputati erano riusciti a procurarsi la stipula del contratto. Tali rilievi dimostrano la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione in punto di sussistenza del dolo in capo a PA e, al contempo, fanno emergere come le censure sul punto si risolvano in una mera rilettura delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che l'imputato ha manifestato una significativa capacità a delinquere, essendo recidivo specifico, e non ha dimostrato il minimo segno di resipiscenza, a riprova di una negativa personalità, ostativa all'invocata disapplicazione della recidiva e alla quantificazione della pena in misura pari al minimo edittale. Per queste ragioni la corte di merito ha ritenuto, come il primo giudice, non meritevole delle circostanze attenuanti generiche l'imputato e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale sul punto, atteso che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), dovendosi anche ribadire che si tratta, comunque, di apprezzamenti di merito, argomentati nella sentenza impugnata in modo compiuto, non illogico e non apparente e, pertanto, insuscettibili di censure in sede di legittimità. 4 4. Le ragioni sin qui evidenziate impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che rende inaccoglibile la richiesta di declaratoria della causa di estinzione del reato della prescrizione, che comunque maturerebbe soltanto nel giugno 2026. È appena il caso 'di rammentare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. L'esito del giudizio e la soccombenza che ne è derivata comportano la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 28/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria con nota spese a firma avv. Poggioni datata 14/11/2025; vista la memoria di replica a firma avv. Berellini datata 05/12/2025. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8645 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/01/2025 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 26/09/2022, di condanna dell'imputato per il reato di truffa aggravata commesso in Perugia da giugno a settembre 2016. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 comma 1, cod. pen., e agli artt. 27 cost., 110 cod. proc. pen. in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, alla sua conoscenza della falsità del documento costituente garanzia di affidabilità contrattuale e al suo impiego come elemento condizionante il consenso del locatore danneggiato;
nel dettaglio, la difesa assume che il processo non avrebbe chiarito il ruolo dei singoli imputati, ed in particolare del PA, nella commissione del reato e che la Corte territoriale ha aderito alla "arbitraria" ricostruzione del giudice di primo grado, ritenendo sufficiente la testimonianza della persona offesa RO DE, il quale nulla ha riferito sul ruolo attivo del PA;
difetterebbe una prova adeguata e sufficiente della condotta truffaldina del PA - che da parte sua avrebbe presentato un contratto di lavoro veritiero - e del suo contributo anche solo morale alla predisposizione e/o presentazione del falso contratto di lavoro riferito alla coinquilina BO GA, nonché della sua consapevolezza della falsità del contratto di lavoro da questa presentato e predisposto al solo fine di convincere il locatore a stipulare il contratto di locazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa contrattuale in capo all'imputato e per falsa applicazione dell'art. 192 cod. pen.; assume la difesa che non è emerso nel corso del giudizio che gli asseriti artifizi e raggiri siano stati decisivi a concludere il contratto di locazione, né è emersa la prova dell'elemento psicologico in capo a PA (dolo iniziale di influire sulla volontà negoziale di uno dei contraenti determinando la stipula del contratto con artifizi e raggiri tali da falsarne . il processo volitivo), il quale si sarebbe limitato a sottoscrivere il contratto di locazione unitamente ad altri soggetti senza sapere che il consenso del locatore DE sarebbe conseguito alla consegna della prova del rapporto di lavoro, in particolare, di BO GA: in mancanza di tale prova, l'inadempimento contrattuale sarebbe solo fonte di responsabilità per restituzioni e risarcimento dei danni, residuando così, nella specie, soltanto l'obbligazione civilistica 'di pagamento dei canoni inevasi. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa esplicazione delle ragioni impedienti la concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge, osservando, in merito al precedente specifico richiamato da entrambi i giudici di merito ai fini della contestata recidiva, che l'imputato era stato destinatario di un mandato di arresto 2 europeo per un furto commesso in Romania, in applicazione di una sentenza con condanna alla "pena pesantissima, davvero esagerata, di due anni di reclusione" (p. 10 ricorso), specificando che la pena irrogata con la sentenza rumena definitiva era stata scontata interamente mediante detenzione domiciliare. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. con riferimento.al computo del periodo di prescrizione del reato, osservando che i periodi di sospensione della prescrizione calcolati dalla corte di appello sarebbero superiori a quelli effettivi (non specificati), assumendo che la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi del tutto reiterativi e avulsi da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, meramente fattuali e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con i primi due motivi di ricorso, che vengono trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, si richiede sostanzialmente alla Corte una nuova valutazione del fatto e delle prove formatesi nel corso del giudizio mediante doglianze già rigettate dal giudice dell'appello con motivazione congrua e diffusa, oltre che del tutto logica. Dal che discende anche il difetto di specificità dei motivi di ricorso. I due motivi prospettano una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella operata dai giudici della doppia sentenza conforme, che hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa sulla base della testimonianza della persona offesa RO DE, della lettura ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese da LE MA (poi deceduto, indicato quale datore di lavoro della BO nella lettera di assunzione a tempo indeterminato contraffatta prodotto alla stipula del contratto di locazione), che - in uno con la documentazione versata in atti - hanno fatto ritenere fondata la sussistenza degli artifici e raggiri e dell'elemento psicologico della truffa contrattuale in capo al ricorrente. 2.1. Nel caso di specie, è stato accertato che l'imputato stipulava un contratto di locazione previa presentazione di una falsa lettera di assunzione a tempo indeterminato a favore di BO GA, apparentemente rilasciata da LE MA, ottenendo così il possesso dell'immobile, subito subaffittato a tale BO RI, il quale - contattato dal MA a fronte della immediata sparizione dei contraenti - riferiva di avere preso in subaffitto l'immobile dal ricorrente PA, di corrispondere a quest'ultimo il canone di locazione e di non avere nessuna intenzione di corrisponderlo al DE, il quale, anzi, veniva pure minacciato (p. 5 sentenza impugnata). La Corte ha bene spiegato (p. 6 della sentenza) che l'assunto della difesa, secondo cui la presentazione della lettera di assunzione non sarebbe stata idonea a influire sulla volontà negoziale del proprietario dell'immobile, è del tutto infondata, poiché in effetti detta lettera ha costituito un'importante garanzia di solvibilità per il locatore ed è senza dubbio idonea a incidere 3 sulla volontà negoziale, avendolo indotto a confidare sull'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto. Non si tratta pertanto di un semplice inadempimento civilistico, ma di una frode realizzata attraverso un inganno della controparte indotta a stipulare un contratto che non avrebbe concluso, qualora non fossero stati adottati simili raggiri. Parimenti, manifestamente infondate sono le deduzioni difensive sulla buona fede del Pacu alle quali la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha risposto in modo del tutto esaustivo, non illogico e non apparente, valorizzando plurime circostanze dimostrative della sussistenza del dolo in capo al PA: egli "aveva preso in locazione l'appartamento unitamente agli altri due soggetti, neppure i suoi familiari, che dunque evidentemente ben conosceva e ai quali era accomunato da convergenti interessi tesi ad ottenere la disponibilità dell'appartamento"; "nessuno dei tre conduttori aveva di fatto mai abitato nell'appartamento [...] salvo poi averlo sublocato ad altri soggetti!; il fatto che "tutti e tre i conduttori fossero stati d'accordo per cederne la disponibilità a terzi subito dopo la stipula del contratto con il predetto mezzo fraudolento, benché fosse vietato dal contratto (vedasi la clausola n. 6) sta a rendere evidente la comunanza di intenti fra i tre"; "il fatto che tutti e tre si fossero sottratti alle richieste del locatore e fossero rimasti inadempienti corrobora la circostanza di una loro condotta consapevole e condivisa, già preordinata"; a ciò va aggiunto che PA risultava intestatario di ulteriori numerosi contratti di locazione (pp.
6-7 sentenza). La Corte territoriale ha quindi ragionevolmente concluso, in linea con il primo giudice, che in un tale contesto non possa dubitarsi della consapevolezza dello stratagemma fraudolento mediante il quale PA e i due coimputati erano riusciti a procurarsi la stipula del contratto. Tali rilievi dimostrano la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione in punto di sussistenza del dolo in capo a PA e, al contempo, fanno emergere come le censure sul punto si risolvano in una mera rilettura delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che l'imputato ha manifestato una significativa capacità a delinquere, essendo recidivo specifico, e non ha dimostrato il minimo segno di resipiscenza, a riprova di una negativa personalità, ostativa all'invocata disapplicazione della recidiva e alla quantificazione della pena in misura pari al minimo edittale. Per queste ragioni la corte di merito ha ritenuto, come il primo giudice, non meritevole delle circostanze attenuanti generiche l'imputato e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale sul punto, atteso che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), dovendosi anche ribadire che si tratta, comunque, di apprezzamenti di merito, argomentati nella sentenza impugnata in modo compiuto, non illogico e non apparente e, pertanto, insuscettibili di censure in sede di legittimità. 4 4. Le ragioni sin qui evidenziate impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che rende inaccoglibile la richiesta di declaratoria della causa di estinzione del reato della prescrizione, che comunque maturerebbe soltanto nel giugno 2026. È appena il caso 'di rammentare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. L'esito del giudizio e la soccombenza che ne è derivata comportano la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente