CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15708 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del Tribunale distrettuale per il riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato Dario VANNETIELLO, che ha preliminarmente informato il Collegio ed il P.G. del fatto che, nelle more, la misura coercitiva della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Lo stesso difensore conclude illustrando i motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. vvv Penale Sent. Sez. 2 Num. 15708 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 luglio 2022 (motivi depositati il successivo 9 settembre), il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 13 giugno precedente dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata dalle finalità di agevolazione mafiosa, di cui ai capi 82 (persona offesa RO Raschillà, condotta del 10 agosto 2019) e 83 (persona offesa Antonio Rodinò, condotta del 15 luglio 2018). 2. Ricorre per cassazione, avverso la predetta ordinanza, l'indagato a mezzo del difensore abilitato, il quale deduce i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale, inosservanza della norma processuale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale della cautela confermato il grave quadro indiziario già divisato dal Giudice per le indagini preliminari (tentata estorsione contestata al capo 82), travisando una espressione neutra riferita dalla persona offesa "con RY vi siete visti?" e leggendola alla luce delle impressioni soggettive che il destinatario della domanda aveva tratto da quella interlocuzione, obiettivamente priva di qualsivoglia significato minatorio o anche semplicemente agevolativo. 2.2. I medesimi vizi il ricorrente denunzia in riferimento alla condotta descritta al capo 83 (persona offesa Rodinò), ritenuta gravemente indiziante del conato estorsivo contestato solo perché letta alla luce delle vicende descritte al capo 83, che vedono collegati il ricorrente e l'esponente apicale del sodalizio GE CO. Anche in quel caso, infatti, il ricorrente avrebbe svolto un ruolo di tramite informativo tra estorsore ed estorto che è difficile trarre dalla lettura neutra dei dati colloquiali riferiti. Il ricorrente neppure in questo caso avrebbe manifestato la volontà di rafforzare l'altrui proposito criminoso, né avrebbe in alcun modo costretto l'interlocutore a soggiacere alle richieste estorsive da altri ventilate. 2.3. Men che meno emerge dagli atti, ad avviso del ricorrente, la volontà di agevolare il sodalizio mafioso con un atteggiamento minatorio che non è fatto palese dal contenuto delle espressioni usate dal ricorrente. 2.4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari la motivazione spesa dal Tribunale è meramente apparente, non evidenziandosi concretezza ed attualità di alcuno dei pericula libertatis indicati dal legislatore al comma 1, lett. a), b), c), dell'art. 274 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto;
non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti. 1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria in ordine ai fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalle due diverse persone offese, il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre, nel cronologico divenire, le ragioni che hanno indotto a qualificare in termini di concorso nella domanda estorsiva quanto da loro riferito, facendo peraltro riferimento ad elementi dichiarativi "letti" in misura che non appare affatto illogica, men che meo in modo manifesto. Il Tribunale ha infatti valorizzato, nella lettura delle espressioni utilizzate in entrambe le fattispecie, anche la percezione che di quelle parole hanno avuto i destinatari;
tanto che costoro si sono sentiti in dovere di approcciare il soggetto conosciuto come rappresentate apicale del sodalizio in zona (GE Zacco) per verificare i termini della "domanda". Ecco, dunque, che è risultata valorizzata la funzione di mediazione svolta dal ricorrente nella domanda, fungendo questi da testa di ponte tra estorsore ed estorto. Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato come la condotta del ricorrente non tradisse alcun concreto significato costrittivo, in un contesto di evidenziato interesse a restare indenne da pericolose contiguità. L'argomento proposto all'attenzione del Tribunale e poi pedissequamente ribaltato sul tavolo della legittimità appare manifestamente infondato e come tale il Tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica dichiarazione di estraneità, il ricorrente ha concretamente favorito, in entrambe le occasioni, il contatto tra parte "produttiva" e parte "parassitaria". Il Tribunale ha poi dato ampiamente conto della univoca idoneità di un tale contributo causale sostenuto da volontà di determinare l'evento, non realizzatosi per fattori indipendenti. 1.2. Quanto rappresentato dal Collegio di merito rende altresì contezza, per le stesse modalità della condotta ed il contesto ambientale in cui la vicenda è maturata, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso, avendo l'agente usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto gli offesi a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da rappresentare e favorire il contatto con più elevati esponenti delle cosche locali. Del pari è per la finalità della condotta, avendo l'agente contribuito ad accrescere l'avviamento" della cosca egemone sul territorio. Né la circostanza (estranea alla condotta) che la persona che ebbe a subire la minaccia riferì i fatti alla polizia giudiziaria può incidere sulla punibilità della fattispecie ovvero sulla idoneità concreta della condotta a conseguire il risultato, giacché deve, sul punto, aversi riguardo alla idoneità in concreto ed ex ante della condotta minatoria a realizzare l'obiettivo prefissato, a prescindere dalla capacità e dalla forza d'animo della vittima di resistere alle pressioni illecite (Cass. Sez. 2, n. 11453 del 17/2/2016, Rv. 267124, in motivazione). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, mira a più gravemente sanzionare la finalità di portare ausilio alla consorteria mafiosa che quello scopo estorsivo perseguiva attraverso gli attori principali della domanda. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. Nella fattispecie, le persone offese danno conto proprio di questo timore ingenerato dalle modalità della domanda, avendo i dichiaranti avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada. 1.3. Gli argomenti esposti con motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza del duplice conato estorsivo contestato. 2. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Il difensore ha comunque rappresentato in udienza che la misura di massima afflittività è stata nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato Dario VANNETIELLO, che ha preliminarmente informato il Collegio ed il P.G. del fatto che, nelle more, la misura coercitiva della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Lo stesso difensore conclude illustrando i motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. vvv Penale Sent. Sez. 2 Num. 15708 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 luglio 2022 (motivi depositati il successivo 9 settembre), il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 13 giugno precedente dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata dalle finalità di agevolazione mafiosa, di cui ai capi 82 (persona offesa RO Raschillà, condotta del 10 agosto 2019) e 83 (persona offesa Antonio Rodinò, condotta del 15 luglio 2018). 2. Ricorre per cassazione, avverso la predetta ordinanza, l'indagato a mezzo del difensore abilitato, il quale deduce i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale, inosservanza della norma processuale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale della cautela confermato il grave quadro indiziario già divisato dal Giudice per le indagini preliminari (tentata estorsione contestata al capo 82), travisando una espressione neutra riferita dalla persona offesa "con RY vi siete visti?" e leggendola alla luce delle impressioni soggettive che il destinatario della domanda aveva tratto da quella interlocuzione, obiettivamente priva di qualsivoglia significato minatorio o anche semplicemente agevolativo. 2.2. I medesimi vizi il ricorrente denunzia in riferimento alla condotta descritta al capo 83 (persona offesa Rodinò), ritenuta gravemente indiziante del conato estorsivo contestato solo perché letta alla luce delle vicende descritte al capo 83, che vedono collegati il ricorrente e l'esponente apicale del sodalizio GE CO. Anche in quel caso, infatti, il ricorrente avrebbe svolto un ruolo di tramite informativo tra estorsore ed estorto che è difficile trarre dalla lettura neutra dei dati colloquiali riferiti. Il ricorrente neppure in questo caso avrebbe manifestato la volontà di rafforzare l'altrui proposito criminoso, né avrebbe in alcun modo costretto l'interlocutore a soggiacere alle richieste estorsive da altri ventilate. 2.3. Men che meno emerge dagli atti, ad avviso del ricorrente, la volontà di agevolare il sodalizio mafioso con un atteggiamento minatorio che non è fatto palese dal contenuto delle espressioni usate dal ricorrente. 2.4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari la motivazione spesa dal Tribunale è meramente apparente, non evidenziandosi concretezza ed attualità di alcuno dei pericula libertatis indicati dal legislatore al comma 1, lett. a), b), c), dell'art. 274 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto;
non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti. 1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria in ordine ai fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalle due diverse persone offese, il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre, nel cronologico divenire, le ragioni che hanno indotto a qualificare in termini di concorso nella domanda estorsiva quanto da loro riferito, facendo peraltro riferimento ad elementi dichiarativi "letti" in misura che non appare affatto illogica, men che meo in modo manifesto. Il Tribunale ha infatti valorizzato, nella lettura delle espressioni utilizzate in entrambe le fattispecie, anche la percezione che di quelle parole hanno avuto i destinatari;
tanto che costoro si sono sentiti in dovere di approcciare il soggetto conosciuto come rappresentate apicale del sodalizio in zona (GE Zacco) per verificare i termini della "domanda". Ecco, dunque, che è risultata valorizzata la funzione di mediazione svolta dal ricorrente nella domanda, fungendo questi da testa di ponte tra estorsore ed estorto. Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato come la condotta del ricorrente non tradisse alcun concreto significato costrittivo, in un contesto di evidenziato interesse a restare indenne da pericolose contiguità. L'argomento proposto all'attenzione del Tribunale e poi pedissequamente ribaltato sul tavolo della legittimità appare manifestamente infondato e come tale il Tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica dichiarazione di estraneità, il ricorrente ha concretamente favorito, in entrambe le occasioni, il contatto tra parte "produttiva" e parte "parassitaria". Il Tribunale ha poi dato ampiamente conto della univoca idoneità di un tale contributo causale sostenuto da volontà di determinare l'evento, non realizzatosi per fattori indipendenti. 1.2. Quanto rappresentato dal Collegio di merito rende altresì contezza, per le stesse modalità della condotta ed il contesto ambientale in cui la vicenda è maturata, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso, avendo l'agente usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto gli offesi a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da rappresentare e favorire il contatto con più elevati esponenti delle cosche locali. Del pari è per la finalità della condotta, avendo l'agente contribuito ad accrescere l'avviamento" della cosca egemone sul territorio. Né la circostanza (estranea alla condotta) che la persona che ebbe a subire la minaccia riferì i fatti alla polizia giudiziaria può incidere sulla punibilità della fattispecie ovvero sulla idoneità concreta della condotta a conseguire il risultato, giacché deve, sul punto, aversi riguardo alla idoneità in concreto ed ex ante della condotta minatoria a realizzare l'obiettivo prefissato, a prescindere dalla capacità e dalla forza d'animo della vittima di resistere alle pressioni illecite (Cass. Sez. 2, n. 11453 del 17/2/2016, Rv. 267124, in motivazione). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, mira a più gravemente sanzionare la finalità di portare ausilio alla consorteria mafiosa che quello scopo estorsivo perseguiva attraverso gli attori principali della domanda. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. Nella fattispecie, le persone offese danno conto proprio di questo timore ingenerato dalle modalità della domanda, avendo i dichiaranti avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada. 1.3. Gli argomenti esposti con motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza del duplice conato estorsivo contestato. 2. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Il difensore ha comunque rappresentato in udienza che la misura di massima afflittività è stata nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.