CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27330 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27330 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato GU RA alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 17/06/2016 omettendo di ottemperare alla prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale a lui applicata con provvedimento emesso il 12/02/2014. La Corte ha respinto la richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ritenendo che la condotta dell'imputato dimostri «grave disprezzo e spregio» per il rispetto delle regole, risultando negativa anche la mancanza di una giustificazione, mai fornita dal RA, e ritenendo che i suoi molti e gravi precedenti penali attestino la sua personalità negativa. La Corte ha respinto anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, per le medesime considerazioni circa la personalità negativa dell'imputato e la mancanza di giustificazioni per la sua condotta inosservante. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso GU RA, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Turrisi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 131-bis cod.pen. La sentenza impugnata è illogica e lacunosa nella parte in cui ha negato l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. La norma richiede, per la sua applicazione, che l'offesa al bene giuridico tutelato sia di scarsa gravità e che la condotta non sia abituale, ed entrambi questi elementi ricorrono nel caso di specie. I giudici non hanno motivato in maniera congrua ed esaustiva sul perché abbiano invece ritenuto che il fatto commesso non sia di particolare tenuità. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 133 cod.pen. Nell'atto di appello si lamentava l'eccessività della pena irrogata, e la Corte non ha dato esaustiva e congrua spiegazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, i giudici non hanno valutato gli elementi positivi indicati dalla difesa, quali la natura del reato e il modesto disvalore penale della condotta tenuta. Inoltre la Corte non ha affrontato la questione circa la dosimetria della pena, omettendo di valutare la sussistenza dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. (1A CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché meramente ripetitivo dei motivi di appello, e privo di specificità. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto della norma di cui all'art. 131-bis cod.pen. asserendo, senza alcuna concreta spiegazione, che il fatto commesso dall'imputato è di particolare tenuità e non abituale, e non si confronta con la sentenza che, al contrario, ha ampiamente e non illogicamente valutato la condotta del RA come «espressione di grave disprezzo e spregio ... verso il rispetto delle prescrizioni e delle regole», e quindi caratterizzata da una rilevante offensività, che impone di escludere l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. La Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Il motivo di ricorso che richieda di effettuare una nuova valutazione circa la concedibilità di un beneficio, più favorevole all'imputato, senza indicare in modo specifico la mancanza, la manifesta infondatezza o la contraddittorietà sul punto della sentenza impugnata, è perciò inammissibile. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di specificità. Il ricorrente si limita a riproporre le ragioni già esposte per la richiesta delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, che è esaustiva, logica e non contraddittoria anche su tale questione. In particolare il ricorrente indica, quale elemento positivo valutabile a favore dell'imputato, il modesto disvalore del reato commesso, e non si confronta con la sentenza che, oltre a valutare gravemente offensiva e di rilevante disvalore la condotta dell'imputato, anche perché egli non ha mai giustificato la violazione commessa, motiva l'omessa concessione delle attenuanti generiche con la personalità negativa del RA, essendo egli gravato da numerosi precedenti per gravi reati. La motivazione è quindi sufficiente, logica e non contraddittoria, avendo basato entrambe le decisioni sulla valutata gravità ed offensività della condotta tenuta dall'imputato, e sulla sua personalità negativa. L'omessa valutazione di alcuni dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod.pen., peraltro, non costituisce una violazione di legge, dal momento che, secondo il consolidato principio della Corte di cassazione, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Inoltre la Corte ha anche statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). In punto di dosimetria della pena, inoltre, è un principio consolidato quello secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La sentenza impugnata ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, pari al minimo edittale con l'aumento per la recidiva, la cui applicazione non è oggetto di ricorso. Essa si è quindi conformata ai principi sopra ricordati, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva;
non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento. 2. Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, /. alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27330 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato GU RA alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 17/06/2016 omettendo di ottemperare alla prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale a lui applicata con provvedimento emesso il 12/02/2014. La Corte ha respinto la richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ritenendo che la condotta dell'imputato dimostri «grave disprezzo e spregio» per il rispetto delle regole, risultando negativa anche la mancanza di una giustificazione, mai fornita dal RA, e ritenendo che i suoi molti e gravi precedenti penali attestino la sua personalità negativa. La Corte ha respinto anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, per le medesime considerazioni circa la personalità negativa dell'imputato e la mancanza di giustificazioni per la sua condotta inosservante. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso GU RA, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Turrisi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 131-bis cod.pen. La sentenza impugnata è illogica e lacunosa nella parte in cui ha negato l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. La norma richiede, per la sua applicazione, che l'offesa al bene giuridico tutelato sia di scarsa gravità e che la condotta non sia abituale, ed entrambi questi elementi ricorrono nel caso di specie. I giudici non hanno motivato in maniera congrua ed esaustiva sul perché abbiano invece ritenuto che il fatto commesso non sia di particolare tenuità. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 133 cod.pen. Nell'atto di appello si lamentava l'eccessività della pena irrogata, e la Corte non ha dato esaustiva e congrua spiegazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, i giudici non hanno valutato gli elementi positivi indicati dalla difesa, quali la natura del reato e il modesto disvalore penale della condotta tenuta. Inoltre la Corte non ha affrontato la questione circa la dosimetria della pena, omettendo di valutare la sussistenza dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. (1A CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché meramente ripetitivo dei motivi di appello, e privo di specificità. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto della norma di cui all'art. 131-bis cod.pen. asserendo, senza alcuna concreta spiegazione, che il fatto commesso dall'imputato è di particolare tenuità e non abituale, e non si confronta con la sentenza che, al contrario, ha ampiamente e non illogicamente valutato la condotta del RA come «espressione di grave disprezzo e spregio ... verso il rispetto delle prescrizioni e delle regole», e quindi caratterizzata da una rilevante offensività, che impone di escludere l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. La Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Il motivo di ricorso che richieda di effettuare una nuova valutazione circa la concedibilità di un beneficio, più favorevole all'imputato, senza indicare in modo specifico la mancanza, la manifesta infondatezza o la contraddittorietà sul punto della sentenza impugnata, è perciò inammissibile. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di specificità. Il ricorrente si limita a riproporre le ragioni già esposte per la richiesta delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, che è esaustiva, logica e non contraddittoria anche su tale questione. In particolare il ricorrente indica, quale elemento positivo valutabile a favore dell'imputato, il modesto disvalore del reato commesso, e non si confronta con la sentenza che, oltre a valutare gravemente offensiva e di rilevante disvalore la condotta dell'imputato, anche perché egli non ha mai giustificato la violazione commessa, motiva l'omessa concessione delle attenuanti generiche con la personalità negativa del RA, essendo egli gravato da numerosi precedenti per gravi reati. La motivazione è quindi sufficiente, logica e non contraddittoria, avendo basato entrambe le decisioni sulla valutata gravità ed offensività della condotta tenuta dall'imputato, e sulla sua personalità negativa. L'omessa valutazione di alcuni dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod.pen., peraltro, non costituisce una violazione di legge, dal momento che, secondo il consolidato principio della Corte di cassazione, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Inoltre la Corte ha anche statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). In punto di dosimetria della pena, inoltre, è un principio consolidato quello secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La sentenza impugnata ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, pari al minimo edittale con l'aumento per la recidiva, la cui applicazione non è oggetto di ricorso. Essa si è quindi conformata ai principi sopra ricordati, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva;
non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento. 2. Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, /. alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente