Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 21797
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Sentenza 27 aprile 2011

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L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (Nella specie, sul manufatto abusivo erano stati eseguiti interventi che ne avevano determinato ulteriori aumenti volumetrici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 21797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21797
    Data del deposito : 27 aprile 2011

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