Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, l'obbligo di procedere all'elezione di domicilio come condizione di ammissibilità delle istanze, sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione domiciliare, in quanto, mentre la carcerazione inframuraria è immediatamente verificabile, quella domiciliare può non risultare dagli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 46556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46556 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2005
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3768
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paolo - Consigliere - N. 2028/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RE N. IL 08/11/1977;
avverso DECRETO del 12/10/2004 TRIB. SORV. MILITARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Miliare FRANCESCO GENTILE, che ha chiesto l'annullante del decreto impugnato.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 12/10/2004 il Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza dichiarava inammissibili le domande di affidamento terapeutico, affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, presentate da IT RE in relazione alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione a lui inflitta con sentenza 08/05/2002 del Tribunale Militare di Napoli, per non avere il richiedente rispettato l'obbligo di provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio, prescritto dall'art. 677 c.p.p., comma 2 bis. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il predetto OS, denunciando violazione di legge, sul rilievo che, trovandosi egli in detenzione domiciliare, non aveva alcun obbligo di procedere alla elezione di domicilio, prescritta solo per chi non sia detenuto.
Ciò premesso, osserva la Corte che le doglianze avanzate dallo OS appaiono infondate, in quanto la disposizione di cui al art. 677 c.p.p., comma 2 bis, è norma di carattere generale, che non ammette alcuna eccezione, e che non esime in nessun caso dall'obbligo di procedere alla elezione di domicilio, anche se l'interessato si trovi in stato di detenzione domiciliare.
Invero l'inciso "non detenuto", contenuto nella disposizione sopra richiamata, descrive chiaramente lo status di chi non si trovi in ambito carcerario, anche per altro titolo, con esclusione di altre situazioni ad esso assimilabili, come, ad esempio, la detenzione domiciliare.
Ciò si ricava, oltre che dalla lettera, dalla ratio della norma, che è quella di portare immediatamente a conoscenza del competente ufficio giudiziario il domicilio dell'istante, evitando la necessità di fare le ricerche necessarie per procedere agli accertamenti e alle notifiche del caso, e, nello stesso momento, quella di facilitare lo svolgimento delle indagini dei servizi sociali.
Non può ritenersi che lo stato di detenzione domiciliare, in quanto equiparatale ad altri fini a quello di detenzione carceraria (come, ad esempio ai fini della espiazione della pena), rappresenti una ulteriore eccezione all'obbligo di cui sopra, per la semplice ragione che la carcerazione inframuraria è innatamente verificabile attraverso un accertamento presso il Centro Elettronico della Direzione degli Istituti di prevenzione e pena, mentre ciò non è ovviamente possibile nel caso detenzione dominare, che può anche non risultare dagli atti;
per modo che spetta all'interessato darne immediata comunicazione, al momento della presentazione della domanda, mediante la dichiarazione o la elezione di domicilio, prevista dalla legge a pena di inammissibilità.
Nè è ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza in una disposizione che subordini, l'ammissibilità di una domanda a, compimento di uno specifico adempimento formale, avente comunque risvolti di natura sostanziale, trattandosi di scelta chiaramente rientrante nel potere discrezionale del legislatore. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005