Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 374
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Sentenza 23 novembre 2004

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Il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente disposto il regime detentivo differenziato per l'espiazione di pena inflitta in relazione a un omicidio commesso nel 1984, e quindi prima dell'introduzione della citata aggravante, sul rilievo che il delitto era sostanzialmente riconducibile a logiche e ad interessi propri di un'associazione di tipo mafioso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 374
    Data del deposito : 23 novembre 2004

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