Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
Il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente disposto il regime detentivo differenziato per l'espiazione di pena inflitta in relazione a un omicidio commesso nel 1984, e quindi prima dell'introduzione della citata aggravante, sul rilievo che il delitto era sostanzialmente riconducibile a logiche e ad interessi propri di un'associazione di tipo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
74
374 /0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/11/2004
SENTENZA
N. 4597 104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE
N. 021695/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI II
„Rel.est.
3. Dott. GIRONI EMILIO
4.Dott. PEPINO LIVIO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA sul ricorso proposto da :
N. IL 05/09/1958 1) OS PATRIZIO
avverso ORDINANZA del 18/03/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione fatta dal Consigliere GIRONI EMILIO • Giadanella (conf.)lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella й
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visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione di legge per asserito difetto dei presupposti di applicabilità del predetto regime differenziato, essendo egli stato definitivamente condannato (con pena interamente espiata) per associazione per delinquere semplice e, con sentenza non definitiva, per omicidio commesso nel 1984 e non aggravato ex art. 7 D.L. n. 152/1991, non ancora vigente all'epoca del fatto;
rilevato che il ricorrente lamenta, altresì, vizio di motivazione in punto di attualità della pericolosità del detenuto e totale carenza di argomentazione circa la reiezione della richiesta di "ripristino degli ordinari colloqui con i familiari";
ritenuta l'infondatezza del primo motivo in forza delle seguenti considerazioni:
- il novero dei reati in relazione ai quali è applicabile il regime differenziato in questione non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta contestazione dell'aggravante succitata (all'epoca del fatto non ancora introdotta) ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura ed alle finalità dell'illecito nonchè al contesto in cui lo stesso fu commesso (v. Cass., sez. I, 27. 6. 2001, Mammoliti, (ed Cass., TV. 219593) nella specie il provvedimento impugnato rende congruamente conto della sostanziale riconducibilità dell'omicidio alle logiche ed agli interessi di un'associazione di tipo mafioso e, dunque, al novero dei delitti contemplati dall'art. 4 bis, co. 1, I periodo O.P., valutati nella loro essenza e valenza criminologica;
ritenuta, altresì, l'assoluta genericità e, comunque, la manifesta infondatezza delle residue censure, avendo il T.S. dato congruamente atto della persistenza della pericolosità del BO, evidenziando gli indici sintomatici della permanenza sino ad epoca recente di collegamenti del medesimo con l'associazione criminale di appartenenza ed offrendo, altresì, corretta motivazione circa la legittimità della riduzione del numero dei colloqui alla stregua del comma 2-quater dell'art. 41-bis, introdotto con L. n. 279/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 23.11.2004 DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
Il Presidente Estensore 13 GEN 2005 Son IL CANCELLIERE
Rosanna Rani
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