CASS
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7684 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA AI IA UT RT R.G.N. 38180/2025 ND LE SENTENZA Sul ricorso proposto da: CC YC nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di L'aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 30/10/2025 il Tribunale di L’Aquila, rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di CC YC avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Chieti del 08/10/2025, con la quale era stata applicata alla stessa la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni perché indagata per i reati alla stessa ascritti nella imputazione provvisoria.
2.CC YC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’art. 12 e 191 cod. proc. pen.; i fatti oggetto di imputazione risultano commessi tra aprile e maggio 2025; nella ordinanza si dà atto che la ricorrente era stata tratta precedentemente in arresto in data 08/05/2025 per detenzione di hashish presso la propria abitazione a fini di spaccio;
è lo stesso giudice che applica la misura in questa sede a dare atto della presenza di altro procedimento penale, precedentemente iscritto, per gli stessi fatti, con radicamento della competenza del Tribunale di Lanciano, luogo dove tra l’altro avvenivano tutte le cessioni. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame la rapina contestata non risultava in alcun modo collegata ai fatti di spaccio, ma invece era da collegare ad un fatto del tutto avulso, ovvero la truffa posta in essere da NE in danno della CC e del suo ex compagno QU.
2.2.Violazione di legge per omesso riconoscimento della nullità dalla quale era affetta l’ordinanza applicativa perché era stata violata la disposizione di cui all’art. 291, comma 1- quatercod. proc. pen. non ricorrendo alcun elemento valido a sostenere la ricorrenza del Penale Sent. Sez. 2 Num. 7684 Anno 2026 Presidente: NO DR Relatore: UT RT IA Data Udienza: 03/02/2026 pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen.; la difesa ha quindi sottolineato come era stato omesso l’interrogatorio preventivo, che la condotta imputata provvisoriamente maturava nell’ambito della relazione sentimentale intrattenuta dalla ricorrente con il QU e che le dichiarazioni rese dal NE dovevano ritenersi palesemente false.
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica quanto alla affermata ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem;
dall’insieme delle circostanze valutate era emerso che l’arma oggetto di sequestro in data 08/05/2025 apparteneva al QU, con uso esclusivo dello stesso.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
2.In via preliminare, occorre rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per la mera reiterazione delle censure proposte dinnanzi al Tribunale del riesame, senza effettivamente articolare delle censure critiche, limitandosi invece a sostenere l’erroneità della decisione in quanto non condivisibile nel merito della scelta effettuata.
3.Si deve in tal senso ricordare che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del riesame il controllo di logicità, dunque, deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme, Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l’interpretazione fornita dal Tribunale del riesame sia in tema di competenza che quanto alla complessiva evoluzione del procedimento cautelare, senza effettivo confronto con le argomentazioni spese sul punto in senso conforme dai giudici di merito.
4.Il primo motivo di ricorso, oltre che totalmente reiterativo, si caratterizza per evidente genericità ed aspecificità avendo omesso di confrontarsi con le chiare conclusioni del Tribunale del riesame in tema di competenza territoriale (pag. 1, 2 e seg. dove è stata valorizzata la presenza di un evidente vincolo oggettivo teleologico tra i reati contestati, la connotazione temporale degli stessi, la consequenzialità evidente delle condotte attesa la portata della contestazione di cui al capo 3) della imputazione provvisoria da ritenersi reato più grave, con i conseguenti effetti ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. rispetto al diverso procedimento a carico della CC richiamato dalla parte ricorrente). La difesa, nel reiterare le proprie considerazioni, non ha tenuto conto delle conclusioni del Tribunale del riesame, che ha escluso la ricorrenza di procedimenti di pari gravità e ha richiamato l’evidente rapporto di connessione teleologica tra gli stessi, escludendo la ricorrenza di fatti analoghi, come sostenuto dalla difesa con particolare riferimento al capo 3) della imputazione provvisoria. La doglianza si caratterizza inoltre, per la sua manifesta infondatezza, atteso che la ricorrente richiama, in modo generico tra l’altro, al fine di sostenere la diversa competenza territoriale, un accenno contenuto nella ordinanza applicativa della misura cautelare secondo il quale l'indagata sarebbe stata precedentemente tratta in arresto in data 08/05/2025 in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo la presenza di 2 procedimento penale per fatti analoghi, senza tenere conto del principio già affermato da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo il quale il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza, in sede di giudizio "de libertate", solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso (Sez. 5, n. 23037 del 08/03/2023, Pavanati, Rv. 284676-01; Sez. 4, n. 48273 del 28/09/2012, Minda, Rv. 253920- 01). Nel caso in esame risulta precluso il riferimento al diverso procedimento ed ai relativi reati, genericamente evocati dal ricorrente, e pendenti dinnanzi ad altra autorità giudiziaria, considerato tra l’altro che la valutazione della sussistenza eventuale della continuazione tra tali reati, per come implicitamente evocata dalla difesa, in questa sede involgerebbe accertamenti di fatto inibiti al giudice della legittimità. Ricorre in conclusione sul punto una motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittoria, con puntuale richiamo quale elemento decisivo al più grave delitto di rapina.
5.Generico ed aspecifico anche il secondo motivo di ricorso, che non si confronta con la puntuale motivazione del Tribunale che ha condiviso in modo argomentato le conclusioni del giudice di primo grado sul pericolo di reiterazione, richiamando le modalità della condotta e l’ambito nel quale maturavano gli accertamenti a carico della ricorrente, chiaramente collegati a questioni e contrapposizioni a carattere violento relative alla cessione di stupefacenti senza che si possa ritenere violata la disposizione evocata. Inoltre, occorre considerare che i requisiti in tal modo ritenuti risolutivi dal Tribunale (in ordine all’interrogatorio preventivo della ricorrente da escludersi in presenza di un reato ostativo, rapina aggravata e - come detto - della valutata ricorrenza di un concreto pericolo di recidivazione)devono essere considerati alla luce della condotta illecita o della personalità dell'indagata, manifestati attraverso comportamenti concreti, e vanno accertati sulla base degli elementi acquisiti al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo, elementi questi emersi senza alcuna incertezza nella valutazione dei giudici di merito (v. pag. 2 e 3).
6.Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nel suo contestare una adeguata valutazione della provvista indiziaria a carico della ricorrente (con particolare riferimento alla disponibilità e titolarità dell’arma). In tal senso, si deve rilevare come il Tribunale del riesame abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente (pag. 2 e seg. dove è stata valorizzata l’attività di indagine espletata, le caratteristiche della condotta commessa in concorso, la portata univoca e coerente delle dichiarazioni della persona offesa, le considerazioni di tipo personologico sulla ricorrente e suo convivente come soggetti dotati di notevoli capacità criminali e in posizione di supremazia nello spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito territoriale di riferimento per come emerse dalla attività di indagine espletata, la aggressione violenta mediante coltello da parte della ricorrente, mentre il concorrente allo stesso tempo minacciava con arma la persona offesa, con chiara emersione di una azione coordinata e pienamente condivisa). A fronte dell’articolata motivazione del Tribunale del riesame, la ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come, in tema dimisurecautelaripersonali, ilricorsopercassazioneper vizio dimotivazionedel provvedimento 3 del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, come quelle proposte in questa sede, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi fattuali.
7.La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA UT RT DR NO 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 30/10/2025 il Tribunale di L’Aquila, rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di CC YC avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Chieti del 08/10/2025, con la quale era stata applicata alla stessa la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni perché indagata per i reati alla stessa ascritti nella imputazione provvisoria.
2.CC YC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’art. 12 e 191 cod. proc. pen.; i fatti oggetto di imputazione risultano commessi tra aprile e maggio 2025; nella ordinanza si dà atto che la ricorrente era stata tratta precedentemente in arresto in data 08/05/2025 per detenzione di hashish presso la propria abitazione a fini di spaccio;
è lo stesso giudice che applica la misura in questa sede a dare atto della presenza di altro procedimento penale, precedentemente iscritto, per gli stessi fatti, con radicamento della competenza del Tribunale di Lanciano, luogo dove tra l’altro avvenivano tutte le cessioni. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame la rapina contestata non risultava in alcun modo collegata ai fatti di spaccio, ma invece era da collegare ad un fatto del tutto avulso, ovvero la truffa posta in essere da NE in danno della CC e del suo ex compagno QU.
2.2.Violazione di legge per omesso riconoscimento della nullità dalla quale era affetta l’ordinanza applicativa perché era stata violata la disposizione di cui all’art. 291, comma 1- quatercod. proc. pen. non ricorrendo alcun elemento valido a sostenere la ricorrenza del Penale Sent. Sez. 2 Num. 7684 Anno 2026 Presidente: NO DR Relatore: UT RT IA Data Udienza: 03/02/2026 pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen.; la difesa ha quindi sottolineato come era stato omesso l’interrogatorio preventivo, che la condotta imputata provvisoriamente maturava nell’ambito della relazione sentimentale intrattenuta dalla ricorrente con il QU e che le dichiarazioni rese dal NE dovevano ritenersi palesemente false.
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica quanto alla affermata ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem;
dall’insieme delle circostanze valutate era emerso che l’arma oggetto di sequestro in data 08/05/2025 apparteneva al QU, con uso esclusivo dello stesso.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
2.In via preliminare, occorre rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per la mera reiterazione delle censure proposte dinnanzi al Tribunale del riesame, senza effettivamente articolare delle censure critiche, limitandosi invece a sostenere l’erroneità della decisione in quanto non condivisibile nel merito della scelta effettuata.
3.Si deve in tal senso ricordare che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del riesame il controllo di logicità, dunque, deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme, Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l’interpretazione fornita dal Tribunale del riesame sia in tema di competenza che quanto alla complessiva evoluzione del procedimento cautelare, senza effettivo confronto con le argomentazioni spese sul punto in senso conforme dai giudici di merito.
4.Il primo motivo di ricorso, oltre che totalmente reiterativo, si caratterizza per evidente genericità ed aspecificità avendo omesso di confrontarsi con le chiare conclusioni del Tribunale del riesame in tema di competenza territoriale (pag. 1, 2 e seg. dove è stata valorizzata la presenza di un evidente vincolo oggettivo teleologico tra i reati contestati, la connotazione temporale degli stessi, la consequenzialità evidente delle condotte attesa la portata della contestazione di cui al capo 3) della imputazione provvisoria da ritenersi reato più grave, con i conseguenti effetti ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. rispetto al diverso procedimento a carico della CC richiamato dalla parte ricorrente). La difesa, nel reiterare le proprie considerazioni, non ha tenuto conto delle conclusioni del Tribunale del riesame, che ha escluso la ricorrenza di procedimenti di pari gravità e ha richiamato l’evidente rapporto di connessione teleologica tra gli stessi, escludendo la ricorrenza di fatti analoghi, come sostenuto dalla difesa con particolare riferimento al capo 3) della imputazione provvisoria. La doglianza si caratterizza inoltre, per la sua manifesta infondatezza, atteso che la ricorrente richiama, in modo generico tra l’altro, al fine di sostenere la diversa competenza territoriale, un accenno contenuto nella ordinanza applicativa della misura cautelare secondo il quale l'indagata sarebbe stata precedentemente tratta in arresto in data 08/05/2025 in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo la presenza di 2 procedimento penale per fatti analoghi, senza tenere conto del principio già affermato da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo il quale il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza, in sede di giudizio "de libertate", solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso (Sez. 5, n. 23037 del 08/03/2023, Pavanati, Rv. 284676-01; Sez. 4, n. 48273 del 28/09/2012, Minda, Rv. 253920- 01). Nel caso in esame risulta precluso il riferimento al diverso procedimento ed ai relativi reati, genericamente evocati dal ricorrente, e pendenti dinnanzi ad altra autorità giudiziaria, considerato tra l’altro che la valutazione della sussistenza eventuale della continuazione tra tali reati, per come implicitamente evocata dalla difesa, in questa sede involgerebbe accertamenti di fatto inibiti al giudice della legittimità. Ricorre in conclusione sul punto una motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittoria, con puntuale richiamo quale elemento decisivo al più grave delitto di rapina.
5.Generico ed aspecifico anche il secondo motivo di ricorso, che non si confronta con la puntuale motivazione del Tribunale che ha condiviso in modo argomentato le conclusioni del giudice di primo grado sul pericolo di reiterazione, richiamando le modalità della condotta e l’ambito nel quale maturavano gli accertamenti a carico della ricorrente, chiaramente collegati a questioni e contrapposizioni a carattere violento relative alla cessione di stupefacenti senza che si possa ritenere violata la disposizione evocata. Inoltre, occorre considerare che i requisiti in tal modo ritenuti risolutivi dal Tribunale (in ordine all’interrogatorio preventivo della ricorrente da escludersi in presenza di un reato ostativo, rapina aggravata e - come detto - della valutata ricorrenza di un concreto pericolo di recidivazione)devono essere considerati alla luce della condotta illecita o della personalità dell'indagata, manifestati attraverso comportamenti concreti, e vanno accertati sulla base degli elementi acquisiti al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo, elementi questi emersi senza alcuna incertezza nella valutazione dei giudici di merito (v. pag. 2 e 3).
6.Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nel suo contestare una adeguata valutazione della provvista indiziaria a carico della ricorrente (con particolare riferimento alla disponibilità e titolarità dell’arma). In tal senso, si deve rilevare come il Tribunale del riesame abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente (pag. 2 e seg. dove è stata valorizzata l’attività di indagine espletata, le caratteristiche della condotta commessa in concorso, la portata univoca e coerente delle dichiarazioni della persona offesa, le considerazioni di tipo personologico sulla ricorrente e suo convivente come soggetti dotati di notevoli capacità criminali e in posizione di supremazia nello spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito territoriale di riferimento per come emerse dalla attività di indagine espletata, la aggressione violenta mediante coltello da parte della ricorrente, mentre il concorrente allo stesso tempo minacciava con arma la persona offesa, con chiara emersione di una azione coordinata e pienamente condivisa). A fronte dell’articolata motivazione del Tribunale del riesame, la ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come, in tema dimisurecautelaripersonali, ilricorsopercassazioneper vizio dimotivazionedel provvedimento 3 del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, come quelle proposte in questa sede, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi fattuali.
7.La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA UT RT DR NO 4