Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza, in sede di giudizio "de libertate", solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del riesame con la quale, esclusa la continuazione fra vari episodi di furto, era stata confermata la competenza radicata presso il G.i.p. del tribunale che aveva emesso la misura custodiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2012, n. 48273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48273 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/09/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1453
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 24912/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND AT CI, n. in Romania il 2/6/1986;
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino del 13/4/2012 (nr. 753/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udita la richiesta del PG. Dr. Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanze del 24/3/2012 (emessa a carico di SK AN EM) e del 27/3/2012 (emessa a carico di MI AT CI) il G.I.P. del Tribunale di Alessandria applicava la misura della custodia in carcere per il delitto di furto pluriaggravato, commesso all'interno della stazione ferroviaria di Alessandria, attraverso l'asportazione di danaro contate (Euro 825,81) dall'interno di una macchina emettente i biglietti ferroviari (acc. in Alessandria nella notte del 15/11/2011).
La misura veniva adottata a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata con ordinanza del 14/3/2012 dal Tribunale del Riesame di Torino. In particolare il Riesame, chiamato a sindacare l'ordinanza del G.I.P. di Torino del 28/2/2012 con cui gli indagati erano stati accusati di una pluralità di simili episodi, aveva rilevato l'assenza del vincolo della continuazione tra i fatti, così restituendo gli atti al P.M. onde inviarli ai singoli giudici competenti per territorio.
A seguito di impugnazione, il Tribunale del Riesame di Torino, con ordinanza del 13/4/2012 confermava il provvedimento. Osservava il Riesame, quanto ai gravi indizi, che essi emergevano dalla analisi dei tabulati telefonici, intercettazioni e servizi di controllo della P.G., da cui risultava che gli indagati, dediti alla commissione di tali furti con modalità simili e particolarmente raffinate, si trovavano nella stazione di Alessandria all'ora dei fatti la notte del 15 novembre. La circostanza che il MI avesse ammesso un tentato furto presso la macchinetta sita nella stazione di Asti la stessa notte, non escludeva la possibilità della commissione di entrambi i furti, in quanto il tentativo ad Asti era stato consumato tra le 00.05 e le 01.00; mentre quello ad Alessandria era stato consumato tra le ore 01.56 e 03.21. Quanto alle esigenze cautelari, esse emergevano dal fatto che gli indagati erano privi di leciti redditi e stabilmente dediti all'attività criminale, come dai plurimi procedimenti pendenti a loro carico.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato MI, lamentando:
2.1. La violazione di legge, per non avere colto il Riesame che l'ordinanza cautelare era stata emessa da un giudice incompetente, in quanto era di tutta evidenza, per le modalità di commissione dei furti ed il concorso nella loro commissione, che essi erano stati consumati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Pertanto in presenza di una palese connessione la competenza spettava al G.I.P. di Savona, ove era stato commesso il primo reato o, in subordine, al G.I.P. di Asti, ove era stato commesso il tentativo di furto poche ore prima della consumazione di quello avvenuto ad Alessandria.
2.2. La violazione di legge, per carenza assoluta di motivazione in relazione alla questione di competenza prospettata;
2.3. La violazione di legge per esser stata la misura adottata in carenza di gravi indizi di colpevolezza. Infatti la circostanza che all'ora dei fatti si trovassero presso la stazione di Alessandria non dava certezza circa il fatto che fosse stati proprio loro a consumare il delitto. Peraltro le telecamere presenti in stazione non avevano ritratto la loro presenza.
2.4. il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza dei gravi indizi. Invero nel provvedimento erroneamente il Riesame aveva ritenuto che il MI avesse confessato un tentato furto ad Asti la sera del 15/11/11, mentre invece la confessione era riferita al tentato furto presso la stazione di Asti il 16/11/11, occasione nella quale erano stati arrestati in flagranza dalla OL SK e RA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla censura di incompetenza formulata, va osservato che essa è fondata sul presupposto della esistenza di una connessione qualificata (la continuazione) tra fatti per i quali sono in corso separati procedimenti, in carico a differenti autorità giudiziarie.
Orbene, in un caso analogo, questa Corte di legittimità ha statuito che "II tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza - in sede di giudizio de liberiate - solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6458 del 11/12/2002 Cc. (dep. 10/02/2003), Rv. 224664). Ritiene questa Corte di non doversi distaccare da tale orientamento, considerato che la valutazione della sussistenza della continuazione in questa sede involgerebbe accertamenti di fatto inibiti al giudice della legittimità. Quanto poi alla censura di omessa motivazione sul punto, va considerato che il Tribunale di Torino ha inteso implicitamente confermare il decisum del Tribunale del Riesame di Torino del 14/3/2012, che aveva pronunciato sull'incompetenza, valutando la insussistenza del potere, per quanto sopra esposto, di una nuova valutazione sulla competenza.
3.2. Quanto alle censure relative ai gravi indizi ed alle esigenze cautelari, preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che "l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, il cui possesso rende l'atto insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo dell'esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. 4^, n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).
Orbene, nel caso di specie, il Riesame ha osservato che:
- il MI ed il correo SK erano stati visti insieme dalla P.G. presso la stazione di Asti all'una di notte del 15/11/2011, da dove poi unitamente si erano allontanati;
- alle ore 1,56-2,21 i due erano presenti nella zona della stazione di Asti, come acclarato attraverso l'analisi delle "celle" agganciate dai loro cellulari;
- quella notte ad Alessandria la macchinetta erogatrice dei biglietti ferroviari era stata scassinata ed il danaro sottratto;
- il MI aveva confessato di avere effettuato un tentativo di furto presso la stazione di Asti, scassinando una macchinetta (il 15 novembre secondo il Riesame;
il 16 novembre, secondo la difesa); a tale confessione si era associato lo SK.
Da tali elementi e dal complesso delle indagini antecedenti alla notte dei fatti, da cui risultava la presenza del MI in occasione di altri furti con analoghe modalità (taglio dei cavi di alimentazione elettrica;
introduzione di acqua all'interno della macchina ed apprensione del danaro) il Riesame ne ha tratto il convincimento della presenza dei gravi indizi a carico del ricorrente. Le censure mosse dalla difesa all'ordinanza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.3. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato come la reiterazione delle condotte fosse espressione di una qualificata pericolosità sociale;
pertanto la misura della custodia in carcere era l'unica idonea a garantire le esigenze di prevenzione sociale.
Tali argomentazioni, coerenti e non manifestamente illogiche, rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1, ter. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012