Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
La chiamata in correità o in reità "de relato" asseverata dalla fonte primaria, essendo sprovvista di rilevanza probatoria autonoma rispetto a quest'ultima, può soltanto avvalorare la credibilità soggettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2017, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
04455-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 17/01/2017 Registro generale n. 27029/2015 (n. 1) Sentenza n. 28/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. RA Maria Silvio Bonito Dott. Raffaello Magi Dott. Alessandro Centonze Relatore Dott. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AR VI, nato 1'08/05/1956; Avverso la sentenza n. 11326/2012 emessa il 22/01/2015 dalla Corte di appello di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'annullamento del rinvio della sentenza impugnata;
Udito per il ricorrente l'avv. Sergio Lino Morra;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa l'11/07/2012 il G.U.P. del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava VI AR colpevole del tentato omicidio aggravato di OV D'PI e dei connessi delitti in materia di armi, così come contestati ai capi A) e B) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione e, disposta la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione. Tali reati risultavano aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, essendo stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e comunque al fine di agevolare l'attività del sodalizio camorristico denominato clan AR. L'imputato, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.
2. Con sentenza emessa il 22/01/2015 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'impugnazione proposta dall'imputato, confermava il provvedimento impugnato, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 25/08/2003 veniva eseguito un attentato in danno di OV D'PI, detto "o palumbo", a seguito del quale la vittima rimaneva gravemente menomata, essendo costretta su una sedia a rotelle a causa di un proiettile non estraibile conficcato nel collo, che ne provocava la paralisi. Il D'PI, in particolare, veniva attinto da alcuni colpi di una pistola calibro 7,65, esplosi al suo indirizzo da IR OV IR, i cui proiettili penetravano nella testa della vittima, dal labbro inferiore della bocca, provocandone il ferimento. L'attentato veniva deliberato dal AR, quale capo dell'omonimo sodalizio camorristico, in conseguenza del fatto che il D'PI non aveva aderito all'intimazione rivoltagli dal ricorrente di non svolgere attività di spaccio di stupefacenti nel territorio di Forcella. Nella fase deliberativa risultava coinvolto anche il defunto DO BO, referente dal clan AR per la zona di Forcella, che si incaricava di monitorare, tramite suoi uomini di fiducia, gli spostamenti quotidiani della vittima. Alla fase esecutiva dell'attentato, oltre al predetto BO, partecipavano RO AU, RA CA, IR OV IR, AN IR, il defunto TU IA e LL UL, che, a vario titolo di coinvolgimento 2 concorsuale, consentivano di eseguire il progetto criminoso in danno del D'PI. L'agguato, come detto, veniva eseguito materialmente da IR OV IR che esplodeva i colpi di pistola che ferivano la vittima alla testa, dopo essere stato accompagnato sul luogo del delitto a bordo di un motociclo guidato dal BO. Su questo episodio delittuoso, nel dibattimento di primo grado, venivano acquisite le dichiarazioni rese dai chiamanti in correità RO AU e RA CA e dai chiamanti in reità UN HI e SA AN, che consentivano di ricostruire lo scenario camorristico nel quale maturava la decisione di attentare alla vita del D'PI e le varie fasi nelle quali si sviluppava il progetto criminoso in questione. Grazie alle dichiarazioni dei predetti propalanti i Giudici di merito ricostruivano il movente dell'attentato, evidenziando che il D'PI era inizialmente un soggetto vicino al clan AN, al quale era rimasto legato anche dopo l'affermazione territoriale del clan AR, tanto è vero che nonostante l'emarginazione della sua consorteria di riferimento, aveva continuato a svolgere attività di spaccio di stupefacenti sul territorio di Forcella, pur inibitagli. La prosecuzione di tale attività, svolta nonostante i divieti espressamente impartitigli, aveva suscitato le ire del ricorrente che decideva di eliminare il D'PI, avvalendosi, sul piano organizzativo, della collaborazione di DO BO. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, dopo la deliberazione dell'omicidio, veniva elaborato un articolato progetto criminoso, in conseguenza del quale RO AU veniva incaricato di monitorare gli spostamenti quotidiani della vittima;
RA CA metteva a disposizione la propria abitazione, vicina alla caserma dei carabinieri dove il D'PI si recava quotidianamente per adempiere ai suoi obblighi di firma;
AN IR metteva a disposizione il motociclo a bordo del quale DO BO e IR OV IR giungevano sul luogo del delitto, eseguendo il mandato ricevuto;
il defunto TU IA consegnava allo IR la pistola con cui eseguire l'attentato. Un ruolo autonomo svolgeva, infine, LL UL che informava il AR del fatto che la vittima aveva disatteso il divieto di operare sulla piazza di Forcella, precedentemente impartitogli. In questa cornice, si riteneva che le due chiamate in correità effettuate dal CA e del AU erano assolutamente autonome tra loro e riferivano circostanze apprese personalmente, in considerazione dello specifico ruolo concorsuale svolto dai propalanti, del quale si è detto. Si riteneva, inoltre, che tali dichiarazioni accusatorie convergevano, sia con riferimento ai riscontri 3 esterni di ciascuna delle due chiamate, sia con riferimento alla posizione concorsuale svolta dai propalanti. Tra gli elementi di convergenza probatoria, le sentenze di merito evidenziavano l'indicazione del medesimo movente, individuato dai coimputati AU e CA nell'attività di spaccio svolta dal D'PI nella zona di Forcella e proseguita nonostante i divieti imposti dal AR, il quale veniva informato di tale condotta da LL UL. Questa ricostruzione assumeva una peculiare valenza probatoria anche alla luce del fatto che il UL apparteneva al clan AR alleato storico del clan AR ed era legato da stretti rapporti di collaborazione con il AR, rendendo ulteriormente credibile la ricostruzione fornita dal AU e dal CA, proprio in virtù di tale rapporto privilegiato con il ricorrente. Si evidenziava, infine, che particolare rilievo probatorio doveva essere attribuito alle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia UN HI e SA AN, i quali, pur avendo appreso dell'episodio criminoso in esame da RO AU, ne riferivano in termini processuali autonomi e indipendenti dalla loro fonte di conoscenza, per il bagaglio di informazioni di cui disponevano in ordine allo scenario camorristico nel quale maturava la deliberazione omicida, nel valutare il quale occorreva tenere presente che il AU aveva confidato di avere preso parte al progetto in questione in epoca antecedente alla collaborazione;
il che avvalorava ulteriormente l'attendibilità del suo narrato. Sulla scorta di tale compendio probatorio, l'imputato veniva condannato alla pena di cui in premessa.
4. La sentenza di appello veniva impugnata dall'imputato, mediante due distinti atti, proposti dall'avvocato Antonio Morra e dall'avvocato Camillo Irace.
4.1. Con il primo di tali atti, proposto dall'avvocato Morra, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza, in relazione al giudizio sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei coimputati RO AU e RA CA, le cui chiamate in correità nei confronti del AR erano state valutate dalla Corte di appello di Napoli con un percorso motivazionale gravemente lacunoso e manifestamente contraddittorio, che non teneva conto della valenza probatoria di tali propalazioni. Si evidenziavano, in questo ambito, mediante specifici richiami testuali, le discrasie motivazionali della sentenza impugnata relative al giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal AU e dal CA, che si ritenevano riscontrate sulla base di un percorso argomentativo incongruo che trascurava di vagliare i vari passaggi dell'apertura alla collaborazione con la 4 giustizia di tali propalanti, le ragioni meramente utilitaristiche che li avevano spinti a collaborare e le loro fonti di conoscenza sulla vicenda criminosa, delle quali ultime si censurava la circolarità probatoria. Queste censure giurisdizionali venivano formulate nell'interesse del AR sia con riferimento alla fase genetica di tali percorsi collaborativi, sia con riferimento alla genuinità dei resoconti dichiarativi forniti, che risultava fortemente inquinata dalle numerose discrasie che connotavano le propalazioni rese dai due coimputati, palesemente contrastanti nel nucleo essenziale del loro narrato. Secondo la difesa del ricorrente, innanzitutto, le dichiarazioni rese dal AU e del CA non risultavano tra loro convergenti in ordine alle modalità con cui dovevano essere monitorati gli spostamenti giornalieri della vittima, sulla base dei quali i sicari si sarebbero dovuti attivare, in relazione all'adempimento degli obblighi di firma imposti al D'PI, eseguiti presso la caserma dei carabinieri dove si recava quotidianamente. Tali discrasie dichiarative risultavano particolarmente evidenti con riferimento alla posizione del CA che, nonostante avesse messo a disposizione del clan AR la sua abitazione come base logistica per monitorare la vittima ed eseguire l'attentato, veniva a conoscenza del movente dell'agguato in danno del D'PI solo attraverso il UL. Le dichiarazioni del AU e del CA, inoltre, non risultavano tra loro convergenti in ordine alle modalità del mandato omicidiario conferito dal AR, rispetto al quale i due chiamanti non possedevano fonti di conoscenza diretta, non avendo presenziato ad alcuna riunione nel corso della quale il ricorrente aveva espresso la sua determinazione criminosa in danno del D'PI. Tali discrasie motivazionali apparivano particolarmente significative, essendo evidente che, secondo gli stessi propalanti, l'unico soggetto presente nel momento in cui veniva espresso il mandato omicidiario del AR era DO BO che, essendo defunto, non era in grado di fornire alcun riscontro a tale indispensabile passaggio della vicenda delittuosa. A tutto questo doveva aggiungersi che le dichiarazioni rese dal AU, oltre a provenire da un soggetto estraneo al clan AR, si connotavano per la loro intrinseca inattendibilità, conseguente al fatto che, nel corso degli interrogatori ai quali era stato sottoposto, aveva ripetutamente modificato la sua versione. Né potevano essere utilizzate in funzione di riscontro alle predette propalazioni le dichiarazioni rese dai chiamanti in reità UN HI e SA AN, la cui conoscenza dei fatti criminosi in questione, discendendo dalle confidenze ricevute dal coimputato AU, risultano sprovviste di autonomia. 5 La Corte territoriale, infine, nonostante le specifiche censure difensive, non si era soffermata sulle connotazioni di dubbia attendibilità delle propalazioni dei due chiamanti in reità, sulle quali peraltro la difesa del AR si era diffusamente soffermata.
4.2. Con l'ulteriore impugnazione, proposta dall'avvocato Camillo Irace, la sentenza veniva censurata mediante la proposizione di tre distinti motivi. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al giudizio sull'attendibilità dei coimputati RO AU e RA CA, le cui chiamate in correità nei confronti del AR erano state valutate dalla Corte di appello di Napoli con un percorso motivazionale incongruo e non potevano ritenersi riscontrate dalle dichiarazioni rese dai chiamanti in reità UN HI e SA AN, provenendo le stesse dalle confidenze del AU. Tali doglianze, sia pure in termini sintetici, riprendevano le censure giurisdizionali sottese all'impugnazione dell'avvocato Morra, sulle quali ci si è già soffermati. Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurazione dei reati contestati al AR ai capi A) e B) della rubrica, sotto il profilo del riconoscimento delle aggravanti dei futili motivi, della premeditazione e del metodo mafioso, sulle quali si riscontrava una carenza assoluta di motivazione, pur a fronte delle specifiche censure sollevate con i motivi di appello. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata esclusione delle ulteriori aggravanti rispetto a quella ritenuta di maggiore gravità tra quelle oggetto di contestazione, per le quali si prevedeva un aumento di pena facoltativo, sul cui ragguaglio nessuna motivazione era riscontrabile nel provvedimento in esame. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da VI AR, mediante gli atti di impugnazione degli avvocati Antonio Morra e Camillo Irace, deve ritenersi infondato. In via preliminare, deve rilevarsi che le due impugnazioni devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza comuni a entrambi gli atti, richiamare i 6 principi di carattere generale, indispensabili per consentirne un corretto inquadramento sistematico alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.
1.1. In relazione al contesto probatorio richiamato, innanzitutto, si rende indispensabile richiamare i principi di carattere generale vigenti in materia di chiamate in correità e in reità, applicabili in relazione alle propalazioni acquisite nel presente procedimento penale, tra le quali occorre distinguere le dichiarazioni dei coimputati che, nel dibattimento di primo grado, ammettevano le proprie responsabilità e riferivano su quelle degli altri coimputati, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che non risultavano imputati in questo processo, i quali si limitavano a riferire delle responsabilità altrui. Nella prima delle due categorie occorre ricomprendere le dichiarazioni rese dai coimputati RO AU e RA CA;
nella seconda delle due categorie occorre comprendere le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia UN HI e SA AN. In questo ambito, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei confronti di tutti i propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui: Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale>> (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Tale orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto © salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di - tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). 7 Ne deriva che le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma della stessa norma, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni esaminate. Deve, tuttavia, precisarsi, in linea con quanto opportunamente affermato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente essendo, come detto, espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve - muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (cfr. Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). In questi termini, l'operazione di ermeneutica processuale prospettata nelle impugnazioni proposte nell'interesse del ricorrente, tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei coimputati RO AU e RA CA e, sia pure in termini marginali, di UN HI e SA AN deve essere ritenuta non conducente, atteso che, nell'effettuare la valutazione sull'attendibilità delle propalazioni dei collaboranti esaminati ben possono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso valutativo necessariamente unitario. Quanto, infine, all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, 8 nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma processuale (cfr. Sez. U, Aquilina). Tenuto conto di questi parametri occorre passare in rassegna le dichiarazioni rese dai propalanti escussi nel presente procedimento con riferimento alle ipotesi delittuose contestate al AR ai capi A) e B), rilevando preliminarmente la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Napoli nel valutare le dichiarazioni, di volta in volta, esaminate.
1.2. La seconda questione su cui occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Deve, in proposito, osservarsi che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso nella sentenza impugnata nei confronti del AR, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito. Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che sulla base dell'orientamento consolidato di questa Corte la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa del AR allo scopo di evidenziarne l'incongruità motivazionale. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata>> (cfr. Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli l'11/07/2012 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 22/01/2015, componendo entrambi i provvedimenti un percorso argomentativo ineccepibile rispetto alla responsabilità penale dell'odierno ricorrente. Tale percorso, dunque, risulta congruo rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di 9 questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). In questa cornice, occorrerà passare in rassegna le doglianze proposte nell'interesse del AR, allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi argomentativi controversi, sussista o meno la possibilità di integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, valutando unitariamente il compendio motivazionale delle due sentenze e in relazione alle censure articolate nell'interesse del ricorrente, anch'esse sostanzialmente coincidenti con quelle dell'appello.
2. Passando a considerare le singole impugnazioni e prendendo le mosse da quella proposta dall'avvocato Antonio Morra, deve rilevarsi che con tale atto si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza, in relazione al giudizio espresso dalla Corte di appello di Napoli sull'attendibilità dei coimputati RO AU e RA CA e dei collaboranti UN HI e SA AN. Le censure appaiono infondate, dovendo in proposito rilevarsi che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte territoriale nei confronti dell'imputato - sul punto perfettamente sovrapponibile a quello formulato dal G.U.P. del Tribunale di Napoli si incentrava sulla corretta valutazione del compendio probatorio - acquisito in relazione all'organizzazione e all'esecuzione dell'attentato in danno di OV D'PI, detto "o palumbo", di cui venivano esaminate le dichiarazioni rese dai coimputati e dai collaboratori di giustizia mediante pertinenti richiami testuali, esplicitati nelle pagine 3-5 della sentenza impugnata. Si tenga presente che, su tale episodio criminoso, si registrava la perfetta convergenza delle chiamate in correità effettuate dai coimputati RO AU e RA CA, su cui si innestavano le propalazioni dei collaboranti UN HI e SA AN che del tutto logicamente si è ritenuto assumessero, pur provenendo dal AU, una peculiare valenza probatoria, essendo state riferite in epoca antecedente alla sua collaborazione e corroborando, sul piano della sua credibilità soggettiva, il resoconto dello stesso AU. 10 Le dichiarazioni dei coimputati AU e CA venivano valutate dai Giudici di merito nel rispetto dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte, sui quali ci si è riferiti nel paragrafo 1.1., cui si deve rinviare. Tali propalazioni, infatti, si riscontravano reciprocamente e risultavano prive di circolarità probatoria, essendo differenti e autonome le fonti di conoscenza da cui ciascuno dei chiamanti in correità apprendeva del ruolo di mandante dell'attentato in danno del D'PI svolto dal AR. -Si consideri, in particolare, che stando a quanto emerge dalle sentenze di merito, non oggetto di alcuna specifica ed autosufficiente censura il AU apprendeva del mandato omicidiario che il AR conferiva a DO BO da quest'ultimo, al quale il ricorrente si rivolgeva per predisporre un piano organizzativo finalizzato all'esecuzione dell'attentato in danno del D'PI. Il AU, dunque, apprendeva della decisione di uccidere il D'PI da uno dei due mandanti, che si richiamava alla determinazione omicida assunta dal AR, venendo in tal modo a conoscenza del progetto criminoso per esserne stato coinvolto fin dalla fase preparatoria, essendo stato incaricato dal BO di monitorare gli spostamenti giornalieri della vittima. Quanto al movente dell'attentato, il AU ne veniva a conoscenza, oltre che dal BO che glielo esternava coinvolgendolo nella fase preparatoria dell'agguato, da LL UL che aveva personalmente informato il AR dell'attività di spaccio di stupefacenti svolta sul territorio di Forcella nonostante l'espresso divieto impartitogli dal ricorrente. Era stato lo stesso AU, del resto, ad accompagnare il UL presso l'abitazione del AR nell'occasione in cui quest'ultimo era stato informato della trasgressione delle sue direttive. Il CA, invece, apprendeva della decisione del AR di uccidere il D'PI dal BO che, ricevuto l'incarico dal ricorrente, lo coinvolgeva nella preparazione dell'attentato. Il CA, in particolare, metteva a disposizione dei complici la sua abitazione, ubicata nei pressi della caserma dei carabinieri dove il D'PI si recava quotidianamente per adempiere ai suoi obblighi di firma. Dopo essere stato coinvolto nella preparazione dell'attentato dal BO, il CA apprendeva dal UL che la decisione del AR di uccidere il D'PI discendeva dal comportamento della vittima, che nonostante le disposizioni impartite dal ricorrente, continuava a spacciare nella zona di Forcella, contravvenendo agli ordini ricevuti.
2.1. In questa cornice, occorre soffermarsi sulla ricostruzione compiuta nelle sottostanti sentenze, richiamando le fonti dichiarative acquisite nel giudizio di primo grado, la cui valutazione veniva effettuata in termini motivazionali ineccepibili. Si consideri, in proposito, soffermandosi sulla ricostruzione compiuta 11 dalla Corte territoriale, che le dichiarazioni del coimputato RA CA venivano esaminate a pagina 3; le dichiarazioni del coimputato RO AU venivano esaminate nelle pagine 4 e 5; le dichiarazioni rese dai chiamanti in reità UN HI e SA AN nelle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato. La Corte di appello di Napoli attribuiva peculiare pregnanza probatoria alle dichiarazioni dei coimputati AU e CA, evidenziando correttamente che le loro chiamate in correità assumevano una rilevanza processuale decisiva, in conseguenza del ruolo assunto da entrambi i propalanti nella fase preparatoria dell'attentato in danno del D'PI. Si tenga presente che il AU veniva incaricato di monitorare gli spostamenti quotidiani della vittima su incarico di DO BO;
mentre, il CA metteva a disposizione la propria abitazione, vicina alla caserma dei carabinieri dove giornalmente il D'PI si recava per adempiere ai suoi obblighi di firma. Queste propalazioni assumevano un valore probatorio ancora maggiore alla luce del movente del delitto, riconducibile alla scelta strategica attribuita - concordemente da entrambi i compiutati al AR di punire il rifiuto della - vittima di aderire all'ordine di non svolgere attività di spaccio nella zona di Forcella, impartito dallo stesso ricorrente. Secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 3 e 5, il rifiuto del D'PI di assecondare i divieti imposti dal AR sull'area di Forcella, aveva determinato la reazione del ricorrente che ne aveva ordinato l'uccisione, concertandola con il BO che, a sua volta, predisponeva il piano di osservazione funzionale al monitoraggio della vittima. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, dunque, trovava decisivo conforto nelle dichiarazioni confessorie dei coimputati AU e CA, che traevano origine dalla loro conoscenza diretta delle fase preparatorie dell'attentato, su cui, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 10 della sentenza di primo grado, si osservava correttamente: «Quanto alle chiamate in correità del AU e del CA, va detto che le stesse appaiono assolutamente autonome, nel senso che entrambi riferiscono di fatti appresi personalmente, proprio in considerazione del ruolo da ciascuno di essi svolto per la realizzazione dell'agguato al D'PI. Esse convergono sia con riferimento ad elementi esterni alle chiamate sia con riferimento alle posizione soggettive dei chiamanti». Considerazioni differenti, invece, valgono per le dichiarazioni rese dai collaboranti HI e AN, le cui propalazioni, tenuto conto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 1.1., cui si rinvia ulteriormente, 12 non possono essere utilizzate per riscontrare l'attendibilità estrinseca delle chiamate in correità del AU e del CA. Il HI e il AN, infatti, apprendevano dell'attentato in danno del D'PI dal AU, pur riferendone in epoca antecedente alle sue dichiarazioni confessorie, com'è desumibile dai passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato. Ne consegue che tali propalazioni pur non potendo ritenersi sprovviste di rilevanza probatoria - consentono di avvalorare il narrato dello stesso AU esclusivamente sotto il profilo della sua credibilità soggettiva, provenendo dalla stessa fonte che dovrebbero riscontrare. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come si è già evidenziato nel paragrafo 1.1., cui si rinvia ulteriormente, nel valutare la giurisprudenza di legittimità affermatasi in tema di valutazione delle chiamate in correità o in reità (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, cit.), la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e quella dell'attendibilità delle sue propalazioni non si sviluppano lungo linee distinte, influenzandosi i due profili reciprocamente e non consentendo un frazionamento del compendio probatorio. Ne consegue che, pur non potendo le dichiarazioni rese dal HI e dal AN essere utilizzate per riscontrare l'attendibilità del narrato del AU, provenendo le stesse dalla medesima fonte dichiarativa che dovrebbero corroborare, a tali propalazioni non può essere attribuita una valenza probatoria neutrale così come richiesto dalla difesa del AR atteso che una tale operazione non tiene conto della necessità di valutare il compendio probatorio unitariamente, alla luce delle complessive emergenze processuali, dovendo il giudice formare il suo convincimento sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di giudizio legittimamente acquisiti. Sul punto, non si può non richiamare un passaggio della motivazione della decisione richiamata, nel quale si afferma: «La valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono secondo partimenti stagni, atteso che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al pari di quanto avviene per ogni altra prova dichiarativa, sicché è imposta al giudice una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili, discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» [...] (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, cit.). Pur con tali doverose precisazioni, non si può non concordare con le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 14 della sua sentenza, a proposito della 13 convergenza delle dichiarazioni provenienti dal AU e dal CA, sia in ordine alla deliberazione criminosa sia in ordine al movente del delitto, osservava: In movente dell'agguato a[i] danni del D'PI viene conformemente riferito da entrambi allo spaccio di droga nel quale la vittima si era ostinata nonostante gli avvertimenti del clan egemone a desistere da tale condotta o, in alternativa, a versare la metà degli introiti a BO DO, uomo di fiducia di VI AR». Quanto, infine, alle contraddizioni emerse nel narrato dichiarativo dei collaboranti escussi nel dibattimento di primo grado con specifico riferimento alle dichiarazioni del AU e del CA non si può non rilevare che, come concordemente rilevato nelle sottostanti sentenze di merito, tali contrasti dichiarativi non intaccano il nucleo essenziale delle propalazioni acquisite nel giudizio di primo grado e che eventuali, marginali e modeste, discrasie ineccepibilmente sono state ritenute giustificate dal notevole lasso di tempo trascorso tra il fatto delittuoso e le propalazioni medesime, che poteva attenuare la precisione dei ricordi dei propalanti (cfr. Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418; Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, Caramuscio, Rv. 246528). In ogni caso, tali propalazioni risultano pienamente sovrapponibili nel loro nucleo essenziale e non contrastano con il compendio probatorio acquisito, dovendosi ribadire che il AU e il CA partecipavano personalmente all'organizzazione della fase preparatoria dell'agguato in danno del D'PI e, limitatamente a tale segmento dell'episodio criminoso, nessun contrasto era riscontrabile nei loro resoconti, nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 3-5 della sentenza impugnata. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato l'atto di impugnazione presentato dall'avvocato Morra nell'interesse dell'imputato.
3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso con riferimento alle deduzioni articolate nell'atto di impugnazione a firma dell'avvocato Camillo Irace.
3.1. Quanto al primo motivo, con cui si censurava il giudizio compiuto dalla Corte di appello di Napoli sull'attendibilità dei coimputati RO AU e RA CA, le cui chiamate in correità nei confronti del AR erano state valutate in termini incongrui, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai chiamanti in reità UN HI e SA AN, deve rilevarsi che tali doglianze costituiscono una mera riproposizione, formulata in termini argomentativi sintetici, delle censure sollevate con l'impugnazione dell'avvocato Morra. 14 Sul punto, ci si deve limitare a richiamare le considerazioni processuali che si sono espresse con riferimento alle censure proposte dall'avvocato Morra nei paragrafi 2. e 2.1. non introducendo il motivo in esame elementi di novità - alcuna rispetto all'omologo motivo già esaminato in ordine alla congruità del giudizio di attendibilità espresso nei confronti dei propalanti CA, AU, HI e AN - cui si deve rinviare, per la compiuta enucleazione di tali argomenti. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato Irace.
3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurazione dei reati contestati al AR ai capi A) e B) della rubrica, sotto il profilo del riconoscimento delle aggravanti dei futili motivi, della premeditazione e del metodo mafioso, sui quali si riscontrava una carenza assoluta di motivazione. Deve, innanzitutto, ribadirsi che, nella verifica della congruità dei rilievi critici mossi alla decisione impugnata, tale provvedimento non può essere valutato isolatamente, ma deve essere esaminato in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli l'11/07/2012. Sul punto, non si possono che richiamare le argomentazioni esplicitate nel paragrafo 1.2., cui si deve rinviare. Non occorre, per altro verso, soffermarsi ulteriormente sugli scenari camorristici nei quali si inseriva l'episodio criminoso in esame, su cui si è detto nei paragrafi 2. e 2.1., ai quali si deve ulteriormente rinviare. Rispetto a tali scenari, la centralità del ruolo svolto dal AR è riscontrata dal fatto che era proprio il ricorrente ad avere deliberato l'uccisione del D'PI e che la determinazione omicida conseguiva alla trasgressione da parte della vittima delle sue direttive sulla gestione del traffico di sostanze stupefacenti sull'area di Forcella;
tale circostanza processuale, del resto, deve essere ritenuta acclarata, in conseguenza delle chiamate in correità del AU e del CA, di cui si è già detto. Sulla scorta di questi univoci elementi probatori, i Giudici di merito ritenevano incontroversa la partecipazione del AR all'attentato camorristico in danno del D'PI, evidenziandone il ruolo di mandante e, in concorso con il BO, di organizzatore del progetto criminoso in conseguenza del quale la vittima doveva essere assassinata. La correttezza del percorso processuale attraverso cui si giungeva a riconoscere come sussistenti le aggravanti contestate al AR ai capi A) e B) della rubrica, dunque, 15 discendeva dalla congruità della ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle sottostanti sentenze. A tutto questo occorre aggiungere che, sulla configurazione delle ipotesi di reato contestate al AR ai capi A) e B), la sentenza di primo grado si soffermava analiticamente, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 10-17, ricostruendo in termini ineccepibili il contesto nel quale si concretizzava l'agguato in danno del D'PI. Tali connotazioni processuali escludevano l'estemporaneità del progetto criminoso, imponendo al contempo il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e quelle della premeditazione e dei futili motivi, sulle quali il percorso argomentativo seguito risulta congruo. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato Irace.
3.3. Considerazioni analoghe valgono per il terzo motivo, con cui si censurava la mancata esclusione delle ulteriori aggravanti rispetto a quella ritenuta di maggiore gravità, tra quelle contestate, per le quali si prevedeva un aumento di pena facoltativo, sul cui ragguaglio nessuna motivazione era riscontrabile nel provvedimento in esame. La doglianza deve ritenersi generica e priva di autosufficienza, atteso che la difesa del ricorrente si limitava a richiamare il trattamento sanzionatorio irrogato al AR in termini indefiniti, omettendo di indicare le singole aggravanti in riferimento alle quali era riscontrabile il vizio dedotto e i passaggi motivazionali delle decisioni di merito da cui desumere la fondatezza della doglianza. Ne consegue che, limitatamente a tale profilo, la censura proposta deve ritenersi violazione del principioinammissibile per la sua genericità e per la di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). A tutto questo deve aggiungersi che, sul trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, così come richiamata dalla decisione di appello, si soffermava in termini congrui nelle pagine 19 e 20, individuando quale circostanza aggravante di maggiore gravità quella dell'art. 577, nn. 3 e 4, cod. pen., sulla quale veniva operato correttamente l'aggravamento di pena di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e l'ulteriore aumento di pena per la continuazione per reati di cui ai capi B), quantificato in anni due di reclusione. In conseguenza di tale giudizio dosimetrico, effettuato sulla base di un'ineccepibile applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di concorso di circostanze a effetto speciale, espressamente richiamata sul punto, la pena irrogata al AR, disposta la riduzione per il rito, veniva 16 quantificata in anni dodici di reclusione (cfr. Sez. 1, n. 18513 del 17/03/2010, Amantonico, Rv. 247202). Queste ragioni processuali impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato Irace.
4. Queste considerazioni impongono il rigetto del ricorso proposto, con i due distinti atti prima richiamati, nell'interesse di VI AR, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Centonze Mariastefania Di Tomassi Plenteme Conneu DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN 2017 IL CANCELLIERE CASE Stefanie FAIELLA NOO 17