Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10453/2026 Roma, li, 18/03/2026
PIERO MESSINI D'AGOSTINI
-Presidente -
Sent. n. sez. 617
IGNAZIO PARDO MICHELE CALVISI EMANUELE CERSOSIMO ON RA
ha pronunciato la seguente
CC 06/03/2026
R.G.N. 42840/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI US nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 28/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ON RA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. IU EL, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 28/03/2025 della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza in data 03/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi, che lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata.
Deduce:
1.1. Violazione di legge ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in rela- zione all'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt.
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5c07491491911490 Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78a548b641168
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334
178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Nullità assoluta del decreto di citazione in appello per omessa notifica all'imputato e inosservanza del termine a comparire. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità assoluta e insanabile del giudizio d'appello per plurime violazioni delle norme regolatrici della notifica degli atti processuali e del termine a comparire. In punto di fatto, la difesa rappresenta che la corte di appello di Lecce aveva in un primo momento emesso, in data 11/02/2025, un decreto di citazione a giu- dizio in camera di consiglio, notificato al difensore d'ufficio anziché a quello di fi- ducia -Avvocato Barbara Ventura del Foro di Crotone, regolarmente nominata in data 05/12/2023 e con nomina depositata il 29/12/2023- e all'imputato, in data 12/02/2025. Avvedutosi successivamente della nomina fiduciaria, il Presidente della sezione unica penale emetteva in data 07/03/2025 un nuovo decreto di cita- zione a giudizio, annullando e sostituendo il precedente. Tale secondo decreto ve- niva tuttavia notificato esclusivamente al difensore di fiducia e non anche all'im- putato. La difesa eccepiva tempestivamente detta omissione nelle conclusioni scritte, chiedendo il rinvio per consentire la corretta notificazione;
la Corte d'Ap- pello ometteva tuttavia di motivare sul punto. In punto di diritto, il ricorrente sostiene che l'annullamento del primo de- creto di citazione ne determinava la radicale inefficacia - tamquam non esset, per tabulas - con conseguente obbligo di procedere alla rinotifica anche all'imputato, atteso che solo una notifica rituale avrebbe potuto consentire alla parte e al suo difensore di consapevolmente intervenire nel giudizio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. L'omissione realizza pertanto una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché incide sul diritto dell'imputato di essere posto nella condizione di partecipare consapevolmente al processo, in conformità ai principi sanciti dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU, che presidia il diritto ad un ricorso effettivo al giudice. Con riferimento al mancato rispetto del termine a comparire, la difesa rileva altresì che la notifica, intervenuta soltanto venti giorni prima dell'udienza, non soddisfaceva il termine di quaranta giorni all'epoca applicabile, profilo questo au- tonomo rispetto a quello già scrutinato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 42124/2024, con la quale è stato chiarito che alle impugnazioni presentate sino al 1° luglio 2024 2024 si applicava il precedente regime, che prevedeva un termine a comparire pari a venti giorni. A tale riguardo si osserva, in particolare, che la disciplina emergenziale, che aveva ridotto a venti giorni il termine a comparire, non era ultravigente nel caso di specie, atteso il sopravvenire della codificazione ordinaria e il venir meno del presupposto eccezionale che ne aveva giustificato l'introduzione. Da qui l'eccezione di nullità per il mancato rispetto del termine a comparire
di quaranta giorni.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78a548b641168 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334
1.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. - Omessa ovvero apparente motivazione in ordine all'e- lemento soggettivo del reato alla luce del vizio parziale di mente dell'imputato e all'erroneo bilanciamento fra la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. e l'aggra- vante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. In relazione agli artt. 61, 62 bis, 69, 89, 133 cod. pen. (argomenti ex Corte cost. n. 130/2025 e Cass. Pen. n. 9163/2005) Con il secondo motivo, il ricorrente articola una duplice censura, concer- nente, per un verso, la compatibilità fra il riconosciuto vizio parziale di mente e l'elemento soggettivo del reato di truffa e, per altro verso, l'erroneo bilanciamento fra la diminuente ex art. 89 cod. pen. e l'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.. Quanto al primo profilo, la difesa osserva che secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 130/2025, il vizio parziale di mente presuppone un'anomalia psichica significativa, di tale consistenza, intensità, rilevanza e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, determinando una rilevante compromissione del discernimento e del controllo degli impulsi. Tali coordinate ermeneutiche costitui- scono il parametro vincolante entro cui il giudice di merito è chiamato a operare. Ne discende che l'elemento soggettivo del reato di truffa -punito a titolo di dolo generico, con i suoi imprescindibili requisiti di inganno, profitto e danno-non può essere desunto in via presuntiva, attraverso formule ispirate al canone del dolus in re ipsa, privo di fondamento nel diritto positivo. È necessario, piuttosto, verificare se e in quale misura la semi-infermità abbia influito sulla formazione dell'elemento psicologico del reato. In particolare, affinché l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. possa applicarsi a un soggetto riconosciuto semi-infermo di mente, occorre che quest'ultimo si sia rappresentato la condizione di minorata difesa della vittima -nella specie integrata dalle circostanze di luogo e modalità della vendita on line- e abbia voluto sfruttarla consapevolmente, nonostante il ri- dotto coefficiente di comprensione della realtà derivante dal proprio stato mentale. Si tratta di un percorso psicologico complesso, la cui verifica non può essere elusa attraverso il mero rinvio alla sentenza di primo grado o a precedenti di legittimità non calati nel caso concreto. La corte di appello, invece, si è limitata ad affermare apoditticamente che il vizio parziale di mente, non potendo condurre ad escludere la responsabilità penale, non incideva nemmeno sulla riconosciuta aggravante, né sull'elemento soggettivo del reato;
il che equivale, nella sostanza, a non motivare affatto. Tale radicale lacuna argomentativa configura, ad un tempo, violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 89, 61, 62 bis, 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. Il principio è del resto confermato dalla Corte di cassazione (sez. 6, n. 34333 del
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78a548b641168 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334
23.09.2010), che in fattispecie analoga aveva escluso il dolo del reato di cui all'art. 570 cod. pen. in capo a un imputato riconosciuto semi-infermo di mente. Quanto al secondo profilo, relativo al bilanciamento di circostanze, la difesa contesta altresì l'erroneo giudizio di equivalenza tra la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. e l'aggravante della minorata difesa, operato dal tribunale e confermato dalla corte di appello senza adeguata motivazione. In punto di diritto, richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 217/2023 e 130/2025, dalle quali si ricava che il meccanismo di "blindatura" delle aggravanti privilegiate -che preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti- non può operare nei confronti del semi-infermo di mente in ragione dell'equiparabilità della sua condizione a quella del minorenne, che già beneficia di tale deroga. La ratio è la medesima, in quanto si riferisce a soggetti che versano in condizioni di ridotta capacità di autodeterminarsi. Secondo il ricorrente, la corte di merito avrebbe dovuto riformare la sen- tenza di primo grado, applicando la massima riduzione di pena concedibile in ra- gione della prevalenza della diminuente ex art. 89 cod. pen. sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen... In subordine, e sotto ulteriore profilo, si assume che il diniego delle circo- stanze attenuanti generiche avrebbe richiesto una giustificazione rafforzata proprio in considerazione dello stato mentale dell'imputato, che incide non solo sul quan- tum ma anche sull'an della pena, nella speciale prospettiva della semi-infermità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo d'impugnazione, sotto il profilo della mancata rinno- vazione della notificazione del rinvio all'imputato, è manifestamente infondato, perché smentito dalla lettura degli atti, consentito in ragione della natura proces- suale della questione sollevata. Il ricorrente assume che la Corte di Appello di Lecce aveva in un primo momento emesso, in data 11/02/2025, un decreto di citazione a giudizio in camera di consiglio, notificato al difensore d'ufficio anziché a quello di fiducia -Avvocata Barbara Ventura del Foro di Crotone, regolarmente nominata in data 05/12/2023 e con nomina depositata il 29/12/2023- e all'imputato, in data 12/02/2025. Avve- dutosi successivamente della nomina fiduciaria, il Presidente della sezione unica penale emetteva in data 07.03.2025 un nuovo decreto di citazione a giudizio, an- nullando e sostituendo il precedente. Il ricorrente eccepisce che tale secondo decreto veniva notificato esclusiva- mente al difensore di fiducia e non anche all'imputato. L'eccezione è manifestamente infondata, atteso che dall'esame degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che anche il nuovo decreto di citazione veniva regolarmente notificato ad EL in
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c07491491911490 Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78a548b641168
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334
data 08/03/2025, mediante consegna a mani proprie attestata nella relata di no- tifica compilata dall'ufficiale notificatore (Carabiniere appartenente alla Stazione di Crotone Principale). La mancanza del presupposto fattuale posto a base dell'eccezione di nullità rende il motivo manifestamente infondato.
2. Parimenti inammissibile perché tardivamente proposta risulta anche l'ec- cezione con cui il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine a comparire. Lasciando impregiudicata la questione relativa all'applicabilità al caso in esame del termine di venti o di quaranta giorni, va rilevato -in via principale- che la questione andava dedotta al più tardi con le conclusioni scritte previste nel pro- cedimento di trattazione cartolare. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che «nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, re- lativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i ter- mini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado» (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 -02). Dall'esame degli atti emerge che la difesa, con le conclusioni rassegnate per iscritto, eccepiva (infondatamente) l'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione rinnovato, ma non anche la violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.. La decadenza conseguentemente configuratasi rende l'eccezione inammis- sibile, in quanto non deducibile per la prima volta con il ricorso.
3. Il motivo relativo alla compatibilità della parziale infermità di mente ri- conosciuta all'imputato con il dolo della truffa e con l'aggravante della minorata difesa è infondato. A tale proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «<l'impu- tabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba es- sere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento)» (Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, dep. 2023, Lo- sengo, Rv. 284502-01). Tale principio è stato tenuto nella debita considerazione dai giudici dell'ap- pello, i quali hanno spiegato che la parziale infermità mentale non è di per sé
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78a548b641168 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334
idonea a escludere la colpevolezza, così risultando infondato l'assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stata un'omessa pronuncia sul punto. Nella sentenza menzionata, invero, è stato spiegato che «<fra l'imputabilità e il reato esiste un rapporto di assoluta indipendenza, nel senso che il reato è configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere del suo autore, donde la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e colpevolezza (Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, Cazzaniga, Rv. 248439; Sez. 1, n. 41357 del 08/10/2009, Buccoliero, Rv. 24543). In effetti, una volta che sia stato accertato l'elemento soggettivo sub specie di dolo [...], nessuna influenza ha, riguardo a esso, il vizio parziale di mente che inerisce alla sfera d'imputabilità dell'agente, posto che il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta all'evento che si è rappresentato e attiene alla colpevolezza, di modo che esso presuppone il supera- mento logico dell'analisi riguardante l'imputabilità e non può essere influenzato da questa quando venga accertato il vizio parziale di mente che rileva ai fini delle diminuzione della pena (cfr. Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'aglio, Rv. 251183, per la riaffer- mazione del punto che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di valore, com- ponente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità ri- spetto alla colpevolezza, inerente alla coscienza e volontà dell'atto)». Da ciò l'infondatezza delle deduzioni difensive, intese a ravvisare un'incom- patibilità tra il vizio parziale di mente e il dolo, anche con riguardo all'aggravante della minorata difesa, a fronte di una motivazione che ha puntualmente descritto e rinvenuto tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, ivi compreso quello psicologico.
4. A eguale conclusione d'infondatezza si perviene anche in relazione all'ul- timo profilo di censura, con il quale il ricorrente denuncia l'illegittimità di un divieto di prevalenza o di equivalenza della diminuente ex art. 89 cod. pen. sull'aggra- vante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.. Va osservato che nel caso in esame i giudici non hanno applicato alcun divieto di prevalenza, ma hanno in concreto bilanciato la diminuente in parola con l'aggravante della minorata difesa e hanno ritenuto che tra le due circostanze vi fosse un rapporto di equivalenza, in ragione della gravità della condotta e del peso specifico dell'aggravante, particolarmente insidiosa nelle sue modalità attuative. Non si rinviene, dunque, la violazione di legge denunciata dal ricorrente, né, d'altro, canto, si ravvisa alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità nella motivazione cui ha fatto ricorso la corte di appello per confermare il giudizio di equivalenza ora richiamato. Da ciò consegue l'infondatezza dell'ultimo profilo di censura. Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato, con la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b641168
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334
suali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-
Così deciso il 6 marzo 2026
Antonio Saraco Il Consigliere estensore
Il Presidente
RO SI D'AG
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ON RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b641168 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde169db42334