Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 24175
CASS
Sentenza 15 ottobre 2002

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In tema di patteggiamento, l'imputato che con il ricorso per cassazione censuri la liquidazione delle spese in favore della parte civile, deducendo la confusione, nella sentenza impugnata, tra voci della tariffa penale e voci della tariffa civile e la mancata separazione, nell'ambito di quest'ultima, tra somme dovute a titolo di onorari e somme dovute per diritti, ha l'onere di contestare specificamente le singole voci che si assumono illegittimamente determinate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 24175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24175
    Data del deposito : 15 ottobre 2002

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