Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'imputato che con il ricorso per cassazione censuri la liquidazione delle spese in favore della parte civile, deducendo la confusione, nella sentenza impugnata, tra voci della tariffa penale e voci della tariffa civile e la mancata separazione, nell'ambito di quest'ultima, tra somme dovute a titolo di onorari e somme dovute per diritti, ha l'onere di contestare specificamente le singole voci che si assumono illegittimamente determinate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 24175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24175 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Francesco IPPOLITO Consigliere
Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) SO FI, n. a Monte S. Vito l'8.7.1940;
2) DE AS LO LB, n. ad Ancona il 30.7.1936;
avverso la sentenza in data 14 febbraio 2001 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile Ferrovie dello Stato l'avv. Franco D'Urbano in sostituzione dell'avv. Antonio Fiorella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per il AS l'avv. Amos Benni e per il DE ST l'avv. Piero Frattarelli in sostituzione dell'avv. Gianrico Prencipe, i quali hanno entrambi concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 14 febbraio 2001, il Tribunale di Ancona, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di altra sentenza (in data 29 giugno 1999) del medesimo Tribunale da parte della Corte di cassazione, seconda sezione penale (sentenza del 28 giugno 2000), a parziale modifica della sentenza in data 1° aprile 1998, applicativa della pena su richiesta delle parti nei confronti di AS FI e DE ST LO LB, imputati di vari reati contro la pubblica amministrazione, bancarotta e altro, incidendo sul capo di detta ultima sentenza relativo alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, rideterminava, con riferimento a ciascuna parte civile, l'ammontare degli onorari, dei diritti e degli esborsi dalle stesse sostenute. Ricorrono per cassazione il AS e il DE ST, con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore del AS deduce:
1) Violazione degli artt. 444 comma 2, 541 comma 1 c.p.p. e 153 disp. att. c.p.p., e relativo vizio di motivazione, in quanto il
Tribunale, non adeguandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, aveva operato la liquidazione facendo riferimento indistinto a una serie di voci in parte prive di corrispondenza con quelle indicate nella tariffa di cui al d.m. n. 585 del 1994, senza distinzione tra diritti e onorari, senza precisazione del coefficiente di applicazione e senza individuazione delle singole udienze e del rispettivo onorario. 3) Violazione del divieto di reformatio in peius e del principio del giudicato (artt. 627 comma 2, 649 c.p.p.) e relativo vizio di motivazione, avendo il Tribunale fatto riferimento ad attività processuali svoltesi nella udienza del 26 settembre 1995 non prese in considerazione dalla precedente sentenza del 29 giugno 1999, che aveva precisato come l'ambito della decisione concerneva solo le spese sostenute dalle parti civili nelle udienze intercorse tra il 12 gennaio 1998 e l'1 aprile 1998.
Il difensore del DE ST deduce:
1) Violazione dell'art. 628 comma 2 c.p.p., in relazione all'art.627 comma 3 c.p.p., per considerazioni analoghe a quelle sviluppate nel primo motivo di ricorso del coimputato. Inoltre si osserva che la sentenza impugnata aveva operato la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile rappresentata dall'avv. Vettori in modo globale, senza alcuna distinzione di voci;
e che la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere ragguagliata alla specifica attività defensionale proprio del difensore di parte civile nell'ambito del rito ex art. 444 c.p.p., senza potere estendersi a ogni sviluppo dibattimentale estraneo alle facoltà interlocutorie di detta parte.
2) Violazione degli artt. 628 comma 2, 627 comma 3, in relazione agli artt. 574, 609 comma 1, 624 comma 1, 648 e 649 c.p.p., in relazione al principio di intangibilità del giudicato, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel secondo motivo di ricorso del coimputato.
3) Violazione del divieto di reformatio in peius, di cui agli artt.597 comma 3 e 574 c.p.p., sempre per considerazioni analoghe a quelle svolte nel secondo motivo di ricorso del coimputato. DIRITTO
I ricorsi sono solo in parte fondati.
I ricorrenti deducono che il Tribunale avrebbe determinato le singole voci relative alle spese di parte civile facendo confusione tra tariffa penale e tariffa civile e, nell'ambito della tariffa civile (applicabile nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile nei limiti dettati dall'art. 5 della Tariffa penale allegata al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585) tra diritti e onorari. Tale censura difetta però all'evidenza di specificità, poichè i ricorrenti hanno mancato di precisare, come sarebbe stato invece loro onere, in quale parte gli importi indicati dal Tribunale, con riferimento alle varie posizioni, si sarebbe fatta confusione tra le due tariffe o, nell'ambito di quella civile, tra diritti e onorari (v., per tale principio, Cass., sez. IV, 9 ottobre 1996, Castagna). Con riferimento alla specifica questione delle spese liquidate alla parte civile difesa dall'avv. Vettori, per le quali, come dedotto dal ricorrente DE ST, la liquidazione delle spese è stata operata in modo globale, senza alcuna distinzione di voci, appare indubbio, data l'evidente analogia di tale posizione rispetto a quelle delle altre parti civili (rappresentate rispettivamente dagli avvocati Pauri, Dean, Argentati, Marasca) liquidate con pari importo (lire 4 milioni), che la individuazione delle singole voci sia stata implicitamente operata in termini del tutto simili. È fondata invece la doglianza di reformatio in pejus in punto di liquidazione delle spese relative alla attività difensiva inerente alla udienza del 26 settembre 1995, non considerate dalla precedente sentenza del 29 giugno 1999. Ne consegue che la sentenza impugnata va su tale punto annullata senza rinvio, con eliminazione degli importi per diritti e onorari relativi a tale voce, che, in base a una mera operazione aritmetica, vanno così individuati:
- quanto alle nove parti difese dall' Avv. Morbiducci, lire 1.820.000, pari a lire 700.000 (voce relativa alla udienza suddetta), aumentata del 20 per cento per ciascuna delle altre otto parti ex art. 3 d.m. n. 585 del 1994, Tariffa penale (lire 1.120.000), sicchè la somma dovuta a titolo di rifusione delle spese processuali, effettuato lo scomputo della predetta somma, va determinata in complessive lire 9.380.000 ( 11. 200.000 meno 1.820.000). A tale somma vanno aggiunte le spese vive, determinate in lire 180.000, per un importo totale di lire 9.560;
- quanto alle cinque parti difese dall'avv. Eroli, lire 1.260.000, pari a lire 700.000 (voce relativa alla udienza suddetta), aumentata del 20 per cento per ciascuna delle altre quattro parti ex art. 3 d.m. n. 585 del 1994, Tariffa penale (lire 560.000), sicchè la somma dovuta a titolo di rifusione delle spese processuali, effettuato lo scomputo della predetta somma, va determinata in complessive lire 6.740.000 ( 8.000.000 meno 1. 260.000). A tale somma vanno aggiunte le spese vive, determinate in lire 180.000, per un importo totale di lire 6.920.000;
quanto alle tre parti difese dall'avv. Boldrini, lire 980.000, pari a lire 700.000 (voce relativa alla udienza suddetta), sicchè la somma dovuta a titolo di rifusione delle spese processuali, effettuato lo scomputo della predetta somma, va determinata in complessive lire 5.420.000 ( 6.400.000 meno 980.000). A tale somma vanno aggiunte le spese vive, determinate in lire 198.000, per un importo totale di lire 5.618.000;
quanto alle due parti difese dall'avv. Pauri, lire 840.000, pari a lire 700.000 (voce relativa alla udienza suddetta), aumentata del 20 per cento per l'altra parte ex art. 3 d.m. n. 585 del 1994, Tariffa penale (lire 140.000), sicchè la somma dovuta a titolo di rifusione delle spese processuali, effettuato lo scomputo della predetta somma, va determinata in complessive lire 3.960.000 ( 4.800.000 meno 840.000);
quanto all'unica parte difesa rispettivamente dagli avvocati Dean, Argentati, Marasca e Vettori, per ciascuna posizione, lire 700.000 (voce relativa alla udienza suddetta), sicchè la somma dovuta titolo di rifusione delle spese processuali, effettuato lo scomputo della predetta somma, va determinata, per ciascuna parte, in complessive lire 3.300.000 ( 4.000.000 meno 700.000). A tale somma, per i soli assistiti dagli avvocati Marasca, Argentati e Vettori, vanno aggiunte le spese vive, determinate in lire 250.000 per la parte assistita dall'avv. Marasca, per un importo totale di lire 3.550.000, in lire 215.700 per la parte assistita dall'avv. Argentati, per un importo totale di lire 3.515.700; in lire 250.000 per la parte assistita dall'avv. Vettori, per un importo totale di lire 3.550.000.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla somma liquidata a ciascuna delle parti civili con riferimento alla udienza dibattimentale del 26.9.1995.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GIUGNO 2003.