Sentenza 7 agosto 1999
Massime • 1
L'eccedenza della retribuzione (o superminimo) rispetto ai minimi tabellari che sia stata, anche individualmente, pattuita tra datore di lavoro e lavoratore è di norma soggetta al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto purché non abbia natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente e non vi osti la disciplina collettiva medesima.
Commentari • 2
- 1. L’ assorbimento del superminimo in caso di passaggio di categoriaProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 maggio 2025
- 2. Superminimi, ad personam e loro assorbimento ad opera di sopravvenuti incrementi retributiviMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 22 giugno 2019
Abstract Sebbene con minor frequenza rispetto al passato, continuano ad approdare in Cassazione vertenze occasionate dal cd. assorbimento dei superminimi, ad personam ed altri emolumenti eccedenti quelli tabellari contrattuali, di norma in occasione di passaggi di categoria, promozioni e progressione di carriera. Più di recente se ne sono occupate Cassazione 19 dicembre 2018, n. 32872, Cassazione 17 ottobre 2018, n.26017, Cassazione 9 novembre 2018, n. 28769 e Cassazione 3 dicembre 2015, n.24643. Evenienze che rendono ancora attuale la trattazione del tema (che di seguito viene effettuata nel presente articolo) da parte del giuslavorista. Indice 1. Nozione e fondamento del meccanismo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/1999, n. 8498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8498 |
| Data del deposito : | 7 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG DO, AI PA, AN OS, AL MA, CH ND, IN MA, RL EF, CC NZ, IA PA, DA ALESND, LA AT, GR IE, MA PA, NI RI, LI RO, RI MA RI, NI NC, PE RO, AG VA, CH LU, SA ON, SA TT, AM MA, HI MA, LE GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
METRO CASH AND CARRY SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CELEBRANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERETTA STEFANO, MAJONICA ROMANA, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 399/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/07/97 r.g.n.201/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato Giorgio BELLOTTI;
uditi gli Avvocati Giulio CELEBRANO e Stefano BERETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 marzo 1997 il Pretore di Firenze in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda proposta da OL NE ed altri 24 dipendenti della METRO CASH AND CARRY S.p.a. e diretta all'accertamento dell'illegittimità del riassorbimento di assegni personali nell'ammontare degli aumenti contrattuali ed alla condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Ritenne il giudicante che da un canto i superminimi erano stati espressamente concessi ed accettati dai lavoratori come riassorbibili sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva;
d'altro canto non era emersa la riferibilità degli assegni a ragioni di merito ne' a specifiche responsabilità lavorative (e pertanto non avevano giustificazione istruttoria gli strumenti probatori, documentali e testimoniali, richiesti dal ricorrenti).
Con sentenza del 23 luglio 1997 il Tribunale di Firenze respinse l'appello proposto avverso questa decisione, affermando che 1. per l'art. 117 del c.c.n.l. gli assegni riferibili alle attitudini ed al rendimento del lavoratore sono aumenti di merito;
e nel caso in esame, dalle lettere dell'iniziale conferimento e dai dati espressi nelle buste paga si deduceva che il compenso "aveva operato sul solo piano della retribuzione tabellare, elevandone la misura minima" e riconnettendovi in linea logica il tipico effetto dell'assorbimento immediato su aumenti contrattuali anche pregressi;
2. la SOCIETÀ si era indubbiamente "rappresentata" l'erogazione come maggiorazione anticipatoria delle successive rivalutazioni contrattuali dei minimi tabellari;
ed i lavoratori, interpretando secondo buona fede l'unilaterale atto aziendale, avrebbero dovuto conferire questa natura agli assegni;
3. secondo la giurisprudenza di legittimità gli assegni sono riassorbibili ove sia da escludere la ragione di merito e non vi osti la disciplina collettiva.- in base a questo principio anche i superminimi corrisposti prima dell'Agosto del 1984 assumevano la stessa natura: con la lettera esibita dalla parte appellante la SOCIETÀ aveva reso noto che il miglioramento con effetto dall'Agosto del 1984 "avrebbe seguito la stessa linea degli antecedenti". Per la cassazione di questa sentenza ricorrono OL NE e gli altri 24 lavoratori, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo. Resiste la SOCIETÀ con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché
omessa insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il superminimo è riassorbibile ove non sia di merito e non vi osti la disciplina collettiva;
l'art. 117 del c.c.n.l. dispone che gli aumenti di merito non possono essere assorbiti, e che gli aumenti che non sono di merito possono essere assorbiti solo se l'assorbimento sia stato espressamente stabilito all'atto della concessione;
l'esigenza d'una "espressa" menzione condiziona pertanto non la natura "di merito" degli assegni (come aveva erroneamente ritenuto il Tribunale) bensì la loro riassorbibilità (ove non siano di merito). Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., i ricorrenti sostengono che
1. gli assegni ad personam riconosciuti al lavoratori, pur a parità di qualifica, sono tutti di diversa entità;
2. dal 1973 al 1992 la società non ha proceduto, in occasione dei rinnovi contrattuali, all'assorbimento del premio ad personam, ciò emergeva dalla documentazione prodotta e sarebbe emerso maggiormente dalla documentazione che i ricorrenti avevano chiesto di produrre e da quella di cui si invocava produzione attraverso ordine giudiziale;
3. quando era prestata attività con particolare disagio era corrisposto un quid pluris o premio per il particolare disagio: ciò confermava che le somme in controversia erano corrisposte per merito e non per disagio;
4. l'assorbimento riguardava, al limite, le somme corrisposte dal 1984, e non le somme precedenti: era illegittima la reiezione della richiesta istruttoria di esibizione delle comunicazioni di concessione dei premi per questo periodo.
Con il controricorso la SOCIETÀ sostiene che
1. poiché l'interpretazione del contratto collettivo adeguatamente motivata è sottratta al sindacato di legittimità, la censura dei ricorrenti è inammissibile;
2. accertata la contrattuale necessità dell'espressa menzione della natura di merito degli assegni e l'assenza di questa espressa menzione negli assegni in controversia, la prova invocata dai lavoratori era inammissibile (anche in quanto in contrasto con il principio dell'art. 2722 cod. civ.);
3. in applicazione dei principi affermati dalla S.C., è assorbibile l'eccedenza retributiva a cui le parti non abbiano attributo la particolare natura di compenso speciale di merito, contrattualmente definito come attitudini e rendimento del lavoratore (pp. 14, l7);
4. La circostanza che un aumento retributivo possa essere determinato da motivi di merito non porta a qualificarlo automaticamente come di merito se il datore di lavoro nell'ambito della sua discrezionalità ha voluto concederlo ad altro titolo" (p. 15);
5. la discrezionalità datorile vale anche per il quantum: "la diversa entità dell'aumento non può deporre per la natura di merito" (p. 15);
6. nel caso in esame, l'assorbibilità era stata accettata dai ricorrenti, che avevano sottoscritto le lettere relative agli aumenti periodici (p. 15).
I motivi del ricorso, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Come questa Corte ha costantemente affermato, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, data la loro natura contrattuale, è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono tuttavia sindacabili in sede di legittimità sia per la verifica dell'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sia per il controllo d'una motivazione logica e coerente, restando a tali fini necessaria l'indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di legge, ovvero dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà delle ragioni dedotte a fondamento della decisione (Cass. 2 agosto 1996 n. 7001, 5 agosto 1994 n. 7270). Nel caso in esame. il ricorrente sostiene con diffuse argomentazioni l'illegittima interpretazione e l'illogica motivazione del giudice di merito, ed a tal fine indica il modo attraverso cui si è realizzata la violazione dei canoni ermeneutici (segnalando il contenuto dell'art. 117 del c.c.n.l.) e l'erronea interpretazione del giudicante, per avere questi dedotto la necessità d'una espressa qualifica della natura di merito da una limitata lettura del primo comma della disposizione, non coordinata con il contenuto del secondo comma, da cui era deducibile che "espressamente stabilito non deve essere l'aumento di merito bensì l'assorbibilità": pp. 3, 14). Com'è noto, poiché le parti attribuiscono un senso alle singole parole solo in funzione dell'atto complessivo, ogni parola (cui è da estendersi, a fortiori, il normativo riferimento alla clausola), ogni clausola e (nell'ipotesi di atti complessi, ovvero di atti esterni al quali il singolo negozio rinvii, e che di questo diventano parti integranti per relationem) ogni singolo atto ad altri connesso in una superiore unità è proiezione degli altri: d'ogni altro. E, per il principio di non contraddizione (unico fondamento del l'interpretazione, nel quale ogni regola si risolve), il pur chiaro senso che dal singolo brano di ogni composita unità emerga non solo non può essere in contrasto con il senso che emerga dagli altri e con gli altri deve essere posto a raffronto bensì può essere letto e delineato solo attraverso questo più ampio senso: è solo il coordinamento a conferirgli significato (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Nel caso in esame, il baricentro logico dell'impugnata decisione è l'affermazione per cui "l'art. 117 del c.c.n.l. del 1990 ricorda che si è di fronte ad aumenti di merito qualora vi sia la riferibilità (espressa) dell'assegno alle attitudini ed al rendimento del lavoratore" (p. 4). Nella logica del giudicante l'affermazione è fondamentale, in quanto ne discendono la deduzione della natura dell'attribuzione, la reiezione delle richieste istruttorie (per provare la natura delle attribuzioni), e l'omessa considerazione di alcuni fatti segnalati dagli appellanti (la misura differenziata degli importi, il mancato pregresso riassorbimento degli assegni, il quid pluris specificamente corrisposto per attività prestata con particolare disagio).
La forma con cui il Tribunale segnala la natura "espressa" della predetta riferibilità (collocando l'aggettivo fra parentesi) è il trasparente riconoscimento (come anche il Procuratore generale ha osservato) dell'interpolazione effettuata dal giudicante nell'interpretazione della norma: interpolazione che costituisce una deduzione, e che potrebbe essere adeguata (restando insindacabile), ove consentisse di seguire l'iter logico da cui emerge. E tuttavia il Tribunale non indica alcun elemento idoneo a giustificare questa deduzione, che diventa poi fondamentale nel successivo iter della decisione. Conferma ed ulteriore deduzione (non giustificazione) è quanto il Tribunale immediatamente dopo afferma ("in difetto d'una giustificazione causale delle maggiorazioni accordate dal datore di lavoro, esplicitamente menzionata come fondamento dell'erogazione salariale, si ha una prestazione non diversamente qualificabile se non come superminimo eccedente, in maniera neutra, il minimo tabellare": p. 4).
Nè a compensare questa carenza è idoneo quanto afferma il controricorrente (pp. 16, 17), per cui "con il termine (espressa) la decisione impugnata ha inteso riferirsi alla non equivocità e pertanto all'assenza di dubbi circa la riferibilità dell'aumento al merito". Ed invero, il Tribunale fa riferimento non all'assenza di dubbi bensì alla necessità d'una "esplicita" qualificazione: e di ciò è formale riscontro l'espressa reiezione delle istanze probatorie, che avrebbero consentito di eliminare eventuali dubbi (ove a questi il giudicante avesse inteso riferirsi) e che il Tribunale respinge non per la loro insufficienza a conseguire certezza bensì per la loro irrilevanza nella ritenuta necessità dell'espressa qualificazione della natura di merito dell'assegno. L'immotivata affermazione del Tribunale è poi in contrasto con quanto la stessa impugnata sentenza afferma, riferendo il contenuto dell'art. 117 (per cui questa norma "fissa una regola generale sul fatto che vi sia quanto meno un'espressa pattuizione di assorbimento": sentenza, p. 5): in questa disposizione l'espressa pattuizione diventa condizione non dell'aumento inassorbibile bensì dell'assorbimento (ed il riferimento del Tribunale diventa riscontro del fatto posto a fondamento della censura dei ricorrenti). Esclusa la necessità della natura espressa della qualificazione dell'assegno come compenso del merito, restano prive di fondamento sia la deduzione della natura di superminimo (dell'attribuzione in controversia), sia la reiezione delle richieste istruttorie (prova testimoniale e produzione di documenti per provare la natura di merito delle attribuzioni), e sia l'omessa considerazione di alcuni fatti pur segnalati dagli appellanti (ricorso, p. 15: la misura differenziata degli importi anche a parità di qualifica, il mancato riassorbimento degli assegni nel corso di un decennio, il quid pluris specificamente corrisposto per attività prestata con particolare disagio).
Nel quadro della logica dei ricorrenti (che invocano l'art. 117 primo comma del c.c.n.l. sostenendo che per tale norma "gli aumenti di merito. . . .non possono essere riassorbiti") la natura di merito degli assegni renderebbe illegittimo l'assorbimento pur in presenza della sottoscrizione dei lavoratori.
La sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che applicherà il principio (al quale si richiama peraltro lo stesso Tribunale: p. 5) per cui qualora l'attribuzione non abbia natura di merito è riassorbibile nel futuri aumenti di contratto purché non vi osti la disciplina collettiva, ed a tal fine accerterà se debba escludersi la riassorbibilità delle attribuzioni in controversia per loro natura (di assegni di merito) o (in mancanza di questa natura) per la contraria norma collettiva (dai ricorrenti invocata).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 1999