Sentenza 3 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Erminio 05208/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagl! Ill.mi Presidente R.G.N. 20669/00 Cron.11532 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in NP persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IL ES, (quale erede MA MA), MA SS, AN OS, SS ELIDE, ARCURI 2003 PROVVIDENZA;
LI RA, LI AN e LI 555 MA, (quali eredi di RE OL); LI -1- LA, (e per essa gli eredi AD PP, SERGIO e IA) ET IA, MO OL, LI GA, per essa gli eredi OP IN, LL, NN (e e NA), EL NO, DI TI, DA AN, MB VE, (e per esse gli eredi RE AN e IN); IG UN, IG RI e IG NA (quali eredi di OR MA;
NA OE LD (e per essa gli eredi MI DA, AR, NA, UI, EL, OV, (e per esso gli eredi LO e EN), AL DO IVONNE, e IE); AL AD, LO, LI ER (e per essa gli eredi AR TT E IE), elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA COLA DI RIEN 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
RI LS;
intimata avverso la sentenza n. 495/99 del Tribunale di -BOLOGNA, depositata il 31/05/00 r.g.n. 1625/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 23/01/03 dal Maria EVANGELISTA;
-2- udito l'Avvocato LI MARZI per delega MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. I I -3- Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna, rigettando il gravame proposto dall'NP avverso le statuizioni del locale pretore, ha, con sentenza depositata in cancelleria il 31 maggio 2000: a) condannato lo stesso Istituto: al) ad attribuire agli odierni intimati l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico del quale erano titolari (i loro danti causa o essi stessi) in cumulo con altro già integrato, con decorrenza dai dieci anni antecedenti alla presentazione per ciascuno della domanda amministrativa>>, oltre accessori di legge;
a2) al pagamento, in relazione a questo capo di domanda, delle spese processuali, liquidate in complessive lire 3.000.000; b) dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese, limitatamente al capo di domanda relativa alla cosiddetta cristallizzazione della prestazione in questione, ossia alla conservazione in cifra fissa dell'importo integrativo conseguito alla data del 30 settembre 1983. Il giudice d'appello, per quanto concerne la questione dell'integrazione al minimo, ha ritenuto non fondata l'eccezione di decadenza sostanziale sollevata dall'NP (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166) in base al rilievo dell'avvenuta proposizione della domanda giudiziale dopo la scadenza del termine decennale stabilito in queste disposizioni. A sostegno di tale conclusione, ha osservato, in particolare che: a) alla stregua dei principi sanciti dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 24 febbraio 1997, n. 1691, il suddetto termine decorre dalla data della specifica istanza amministrativa di erogazione della componente integrativa e non da quella di liquidazione della pensione in misura non comprensiva di siffatta componente;
b) essendo incontroversa l'avvenuta presentazione, da parte di ciascuno degli interessati, di domanda amministrativa diretta Est. ST 3 all'attribuzione dell'integrazione al minimo, se ne desume l'esclusione della decadenza per l'intero decennio precedente la presentazione stessa. Ha, infine, aggiunto che l'accoglimento, in parte qua, della domanda dei pensionati, comporta il correlativo onere delle spese processuali per l'Istituto soccombente, trattandosi di questioni sottratte alla regola della compensazione, dettata, dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, in stretta correlazione alla declaratoria di estinzione dei giudizi in tema di cristallizzazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'NP, sulla base di due motivi, cui resistono, con controricorso, taluni degli intimati, in epigrafe meglio specificati. Motivi della decisione Con la prima censura, il ricorrente osserva che, essendo state proposte le domande amministrative di integrazione al minimo nel periodo compreso fra il 1981 ed il 1982 e dovendosi considerare decorrente dalle relative date il successivo decennio entro il quale le citate norme di previsione impongono l'esercizio dell'azione giudiziaria, è certamente maturata l'eccepita decadenza, in quanto, nella specie, gli atti introduttivi del giudizio si collocano tutti nell'anno 1993. La seconda censura denuncia che, nel dichiarare l'estinzione del processo sul capo di domanda concernente la cristallizzazione, il giudice a quo avrebbe dovuto compensare le relative spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e non solo di quello d'appello. Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. L'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 dispone, al suo primo comma, che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 ss. c.p.c. (ora art. 409 e ss. c.p.c.)>> ed al secondo comma che l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di Est. ST 4 dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici>>. L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, in ordine al termine decennale stabilito nella citata norma, dopo differenti posizioni circa la sua natura prescrizionale o decadenziale, si era orientata nel senso che esso avesse natura meramente procedimentale: non produceva, cioè, effetti sostanziali delimitando unicamente l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scadenza del termine, pertanto, comportava esclusivamente il difetto di detta procedibilità, rendendosi necessaria la ripetizione della procedura amministrativa, per poi adire il giudice. Sul piano sostanziale dovevano ritenersi prescritti i ratei anteriori ai dieci anni precedenti la presentazione della nuova domanda amministrativa, alla quale andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione decennale (Cass. sez. un. 21 giugno 1990 n. 6245 e, nello stesso senso Corte cost. 26 marzo 1991 n. 126). Al cospetto di tale interpretazione, veniva emanato il d.l. 29 marzo 1991, n. 103 convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, il cui art. 6 (intitolato Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali>>) dispone: < I termini previsti dall'art. 47, commi 2° e 3°, d. p. r. 30 aprile 1970 n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale;
in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Est. ST Le disposizioni di cui al 1° comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto>>. A poco più di un anno, tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente (art. 4 del d. 1. 19 settembre 1992 n. 384, convertito sul punto, senza modificazioni, in legge 14 novembre 1992 n. 438), sostituendo, tra l'altro, al termine decennale un termine triennale, ma escludendo espressamente, l'applicazione dei nuovi termini ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data>>. La giurisprudenza della Corte ha chiarito (v., ex multis, sent. 9 gennaio 1999, n. 152) che: a) secondo quanto precisato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 20 del 1994 e n.128 del 1996, i procedimenti cui si riferisce la norma di previsione di siffatta limitazione temporale sono da intendere in senso comprensivo sia della fase amministrativa che di quella giurisdizionale, con la conseguenza che resta esclusa l'applicabilità del nuovo termine nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 19 settembre 1992 e a tale data non si sia ancora verificata (con la scadenza dei termini prescritti per la decisione definitiva o la comunicazione entro gli stessi della decisione definitiva negativa) la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché, a fortiori>>, nel caso in cui detta condizione si sia già verificata, b) tale regime transitorio trova applicazione anche con riguardo alla nuova ipotesi di decadenza introdotta dall'art.4 cit. (in aggiunta a quelle già previste dall'art. 47 del D.P.R. n.639 del 1970) decorrente dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della domanda;
c) pertanto, se il procedimento amministrativo si considera avviato con la presentazione della richiesta di prestazione e questa ha luogo meno di trecento giorni prima del 19 Est. ST 6 settembre 1992 senza che a tale data il procedimento sia esaurito, la nuova disciplina non è applicabile, così come non è applicabile, a maggior ragione, neanche nel caso di presentazione della domanda di prestazione in epoca ancora anteriore: il che significa, in altri termini, che l'applicabilità della nuova ipotesi di decadenza presuppone la presentazione della richiesta di prestazione dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992. Nella specie, quindi, essendo stata, come non è controverso, proposta la domanda amministrativa di integrazione al minimo prima del 19 settembre 1992 non è da dubitarsi - e del resto è pacifico tra le parti - che debba trovare applicazione il termine decennale. Pertanto è sulla base della disciplina predisposta dall'art. 47, come interpretato autenticamente dall'art. 6 D.L. n. 103/91, che va affrontato il problema - oggetto del presente giudizio della tempestività o meno della proposta azione giudiziaria per ottenere le richieste prestazioni;
e cioè la questione dell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Il primo punto da porre in luce è che, nel sistema delle controversie previdenziali e assistenziali, non è consentito rivolgersi al giudice prima che l'ente gestore sia stato posto in condizione di pronunciarsi in ordine al diritto alle prestazioni e, quando, come nella specie, è necessaria una domanda amministrativa per dare impulso al procedimento di liquidazione, ciò non può avvenire senza che tale domanda sia presentata. Ne discende che la decadenza, a differenza della prescrizione (che decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei ed è introdotta, appunto, dalla domanda amministrativa) non può decorrere prima che, con la presentazione della domanda amministrativa ed il trascorrere dello spatium deliberandi concesso all'ente, sia consentito Est. ST 7 rivolgersi al giudice (ancorché con domanda che risulti improcedibile per la mancata proposizione del ricorso amministrativo). Va, poi, osservato che l'art. 47, comma secondo, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, al fine di determinare il dies a quo del termine decennale dell'azione giudiziaria specificava- "come emerge chiaramente dal testo sopra riportato due decorrenze alternative, entrambe operanti nel presupposto che l'avente diritto avesse presentato domanda amministrativa di prestazione ed avesse successivamente proposto ricorso amministrativo avverso l'atto di reiezione: a) la prima coincideva con la data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso;
(la seconda, operante in caso di mancata decisione, coincideva invece con la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima (pari, ex art. 46 del D.P.R. n. 639/70, a novanta giorni dalla data del ricorso). La norma non si occupava dell'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, poiché il precedente art. 46, stabilendo che il termine per ricorrere in via amministrativa è di novanta giorni a pena di decadenza dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento>>, escludeva la possibilità di proporre l'azione giudiziaria senza il previo esperimento del detto ricorso amministrativo. Tale ipotesi, in seguito all'abrogazione, sancita dall'art. 8 della legge n. 533/73, di tutte le norme dettanti termini di decadenza riguardanti le procedure amministrative, e quindi dello stesso primo comma dell'art. 46 cit., ha trovato la sua espressa disciplina in sede di "interpretazione autentica" operata dall'art. 6 del D.L. 103/91, secondo il quale il termine di decadenza decorre dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione (art. 46 legge n. 88/1989), oppure in caso in cui non sia stato proposto ricorso dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei>>. Est. ST 8 La decadenza in quest'ultima ipotesi non è quindi unitaria, bensì mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha, infatti, una cadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario, per verificare se la decadenza si sia verificata o meno. In conclusione: se non è stato presentato il ricorso amministrativo, sono irrimediabilmente perduti i ratei maturati oltre il decennio dalla proposizione del ricorso giudiziario;
se invece è stato proposto il ricorso amministrativo, alla data di proposizione vengono riallineati tutti i ratei antecedenti a tale data, con l'effetto che i medesimi, anche se antichi, si salvano o si perdono a seconda che l'azione giudiziaria sia sta proposta ante o post la scadenza del decennio. I ratei successivi al ricorso amministrativo seguono la stessa sorte normativa dei ratei spettanti all'assicurato che non abbia proposto il ricorso: essi, dunque, non si perdono tutti;
si perdono solo quelli collocati oltre il decennio dalla domanda giudiziale. Se così non fosse si creerebbero due dies a quo: rispettivamente per chi ha proposto ovvero non ha proposto il ricorso amministrativo, con l'effetto inaccettabile di creare una situazione privilegiata per il secondo;
effetto contrastante con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost.. (cfr., in questo senso, Cass. 29 dicembre 1999, n. 14683). Deve, infine, rilevarsi che l'eventuale decadenza dal diritto a tutti i ratei di integrazione al minimo della seconda pensione non preclude di per sé l'insorgenza del diritto alla cosiddetta cristallizzazione. Nella disciplina di settore, la fondamentale distinzione tra diritto al trattamento pensionistico e diritto ai singoli ratei comporta che la decadenza (al pari della prescrizione) colpisca il secondo ma non il primo, sicché l'estinzione del diritto al pagamento anche della totalità dei ratei dovuti a titolo di integrazione al minimo non elimina anche il diritto alla pensione integrata, dal quale discende il credito (eventuale, in Est. ST 9 quanto subordinato alla sussistenza dei requisiti di reddito) agli ulteriori ratei di importo corrispondente all'integrazione (cd. "cristallizzazione"). In sostanza, per effetto della decadenza, si estingue il diritto al pagamento dei maggiori importi pensionistici, ma non certo il diritto all'integrazione>>, quale presupposto dell'eventuale diritto alla cristallizzazione>> (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1779). Agli enunciati principi di diritto il Tribunale non si è attenuto, avendo causalmente collegato alla proposizione della domanda amministrativa di integrazione al minimo l'esclusione della decadenza dal diritto ai relativi ratei per l'intero decennio anteriore alla proposizione stessa, laddove si trattava di accertare quale delle diverse ipotesi sopra considerate (presentazione o non dei ricorsi amministrativi) fosse configurabile nella specie, quanto alla decorrenza del termine (dalla data di decisione sul ricorso o della scadenza del termine per provvedervi o, infine e nell'ipotesi di mancata proposizione del ricorso, dal momento di maturazione dei singoli ratei), e, correlativamente, se e quali effetti estintivi si fossero verificati, tenendo conto della data di proposizione della domanda giudiziale. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, la quale, uniformandosi a quei principi, procederà ai necessari accertamenti, nonché al regolamento delle spese dell'intero processo, ivi comprese (ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.) quelle del giudizio di cassazione, rimanendo caducata ogni intermedia statuizione, inclusa quella della quale si duole l'NP, avente ad oggetto la limitazione della disposta compensazione al giudizio di appello. A tale ultimo riguardo, la Corte osserva, invero, che: a) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale Est. ST 10 ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite (v., fra le tante conformi, Cass. 3 ottobre 1995, n. 10378); b) la compensazione delle spese del giudizio prevista dall'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) opera anche in riferimento ai pregressi gradi del giudizio (Cass. 20 agosto 2002, n. 12292; Id., 13 marzo 2002, n. 3745; Id., 11 gennaio 2000, n. 229; Id., 19 giugno 1999, n. 6171), senza che sia a tal fine necessaria alcuna impugnazione specifica relativamente alla statuizione sulle spese stesse, in quanto la sostituzione di una sentenza di merito con pronuncia ricognitiva dell'estinzione del processo comporta, a sua volta, l'effetto espansivo di cui al citato art. 366 cod. proc. civ., verso la statuizione suddetta, che deve essere rinnovata secondo le prescrizioni poste dalla norma di previsione dell'estinzione; c) la stessa previsione di compensazione opera, inoltre (in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese, sebbene non rimangano travolte le statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo), con riguardo all'esito dell'intero Est. ST 11 processo, senza che se ne possa restringere la portata alle sole spese riferibili al capo di domanda specificamente concernente l'applicazione degli effetti della suddetta sentenza della Corte costituzionale, e, quindi anche nel caso di estinzione soltanto parziale, che si accompagni a statuizioni di merito su altri e diversi capi di domanda, ivi compresi quelli presupposti, attinenti al riconoscimento del diritto all'integrazione (Cass.11 gennaio 2000, n. 229).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame e per il regolamento delle spese, anche del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2003 IL PRESIDENTE Лиши IL CONSIGLIERE - ESTENSORE дарибо рел IL CANCELLIERE Denosi RAG Cancelleria -3/PR/2003 ANUL CARE ERE Glovanni Cantelimo 533 Est. ST 12