Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di procurata inosservanza di pena, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non si applica automaticamente, ogni qualvolta venga favorita la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione camorristica, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.(Fattispecie relativa all'agevolazione della latitanza di un capo camorrista, per averne reso possibile un incontro con il figlio, accompagnato dal padre a bordo di un'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2008, n. 13457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13457 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 28/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 582
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLINI Giacomo - rel. Consigliere - N. 40695/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN OV, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 31.05.2007 dal Tribunale di Napoli sezione riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere adottata il 2.5.2007 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI OV, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Gennaro Santorelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel quadro di estese indagini preliminari la D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Napoli ricostruiva la mappa degli assetti territoriali dei gruppi criminosi camorristici esistenti nell'area campana e già "federati" nella più vasta organizzazione delinquenziale denominata Nuova Famiglia diretta da LF Carmine. A seguito dell'arresto dell'LF e di altri capi di tale organizzazione e della collaborazione giudiziaria intrapresa dallo stesso LF gli inquirenti erano progressivamente in grado di definire consistenza e specifiche attività settoriali dei più piccoli ma non meno agguerriti e pericolosi gruppi criminosi già aderenti alla confederazione dell'LF ed operanti in più limitate aree territoriali del Napoletano e delle province limitrofe. Le indagini centravano l'attenzione investigativa sulle espressioni della malavita organizzata di stampo camorristico particolarmente attive nell'area del comune di Nola e di comuni limitrofi, scandite dalla predominanza e dal controllo territoriali di plurimi gruppi o clan criminosi. Gli esiti investigativi trasfusi nel procedimento penale cui pertiene l'odierno ricorso hanno condotto alla ricostruzione degli apparati organizzativi e personali di sei sodalizi o clan camorristici in opera nel territorio nolano, "che attraverso una spartizione delle rispettive zone di competenza proseguono loro illeciti programmi delittuosi, facendo leva sulla intimidazione e sul totale assoggettamento della popolazione ai metodi camorristici" (così l'ordinanza cautelare). Tra tali sodalizi una posizione centrale - per numero e gravità di reati accertati e per numero di individuati sodali - è rivestita dal gruppo facente capo ai fratelli LE US e RE EA US, entrambi condannati all'ergastolo con sentenze definitive e da anni latitanti.
Con ordinanza in data 2.5.2007 il g.i.p. del Tribunale distrettuale di Napoli ha disposto l'applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti di un folto gruppo di soggetti indagati per plurimi reati di associazione camorristica armata e aggravata, per svariati episodi di estorsione (tentata o continuata) e - con particolare riguardo all'associazione riconducibile ai fratelli US - per innumerevoli episodi di favoreggiamento della latitanza dei due US, sussunti nella fattispecie di procurata inosservanza di pena di cui all'art. 390 c.p., aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 da finalità agevolatrice della consorteria camorristica degli stessi US.
In siffatto contesto si inscrive la posizione dell'indagato odierno ricorrente OV SI, al quale l'ordinanza custodiale carceraria contesta il solo reato di procurata inosservanza di pena (artt. 390 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7) "per aver aiutato RE US a sottrarsi all'esecuzione della pena all'ergastolo, consentendogli di incontrare, sfuggendo alle ricerche dell'autorità, il figlio IC US", che il 4.3.2005 nel territorio del Nolano accompagnava a bordo di autovettura "pulita" dal padre latitante (capo H/1 della provvisoria rubrica). Il giudice della cautela individua - in assenza di circostanze che elidano la presunzione di pericolosità sociale del prevenuto derivante dall'art. 275 c.p.p., comma 3 in rapporto al titolo del reato contestato (perché qualificato dalla L. n. 203 del 1991, art.7) - i gravi indizi di colpevolezza asseveranti la commissione del reato da parte del SI su più intercettazioni telefoniche (ritualmente disposte ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 3 bis) inerenti contatti avvenuti il 4.3.2005 tra l'indagato e la sua fidanzata RI LA US figlia del latitante nonché tra l'indagato e GR SI, dai quali si evince che il prevenuto - secondo una costante metodica disvelata dagli accertamenti di p.g. sui ripetuti incontri clandestini avvenuti tra i latitanti fratelli US e loro familiari e affiliati criminali- si è procurato una autovettura pulita (cioè insuscettibile di essere sottoposta ad interventi tecnici di captazione fonica) con la quale - in uno ad altre cautele ostative alla localizzazione dei personaggi operanti (spegnimento e dismissione degli apparecchi cellulari, linguaggio criptico intercettato prima e dopo l'operazione) - ha accompagnato il figlio del US, suo potenziale cognato, dal ricercato capo del clan camorristico.
2.- Adito dalla richiesta di riesame del difensore del SI, il Tribunale di Napoli con l'indicata ordinanza del 31.5.2007 ha confermato la misura custodiale carceraria applicata al prevenuto per l'ipotesi criminosa attribuitagli. Il Tribunale ha disatteso le censure espresse, in fatto e in diritto, dalla difesa dell'indagato, osservando che - a fronte della inequivoca oggettività storica della condotta materiale del SI (favorito incontro del latitante con il figlio)- il contegno di costui deve ricondursi nell'alveo dell'art. 390 c.p., essendosi tradotto in un'attività che ha reso in concreto impraticabile, sia pure per un tempo limitato, ogni operazione di ricerca di RE US;
attività sorretta dalla piena consapevolezza da parte dello stesso SI (elemento soggettivo del reato) della condizione di ricercato per esecuzione della pena dell'ergastolo di RE US, in ragione dello strettissimo rapporto interpersonale instaurato con il latitante e la sua famiglia (prevenuto fidanzato della figlia del US). Quanto alla contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in virtù della quale il giudice del riesame ha dedotto l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale surrogante le esigenze cautelari (art. 275 c.p.p., comma 3), si puntualizza nell'impugnata ordinanza (sulla scia delle deduzioni già sviluppate dal g.i.p. disponente la misura cautelare) che lo spessore o rango criminale del soggetto "favoreggiato" (RE US) e la continuità modale e temporale della sua verticistica direzione della consorteria criminosa che a lui fa capo implicano che la condotta favoreggiatrice si è tradotta in oggettivo vantaggio ("agevolazione") della organizzazione criminale.
3.- La difesa del SI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la descritta ordinanza del Tribunale del riesame, prospettando i due motivi di censura come di seguito riassumibili per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 390 c.p. e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente il g.i.p. prima e il Tribunale del riesame poi hanno rapportato la condotta del SI all'ipotesi di favorita elusione della pena inflitta a RE US, atteso che - in punto di fatto - l'indagato si è limitato, per mere ragioni di solidarietà interfamiliare (fidanzato della figlia del latitante capo camorrista), a porre a disposizione di IC US una autovettura per appena due ore, non avendo contatti di alcun genere con RE US presunto "favoreggiato". Di tal che ha al più favorito costui e non il padre, a tacere del fatto che paradossalmente proprio la condotta del SI (mediante le eseguite intercettazioni telefoniche) sarebbe stata potenzialmente idonea ad agevolare le ricerche del latitante attraverso una più scrupolosa attività di "localizzazione" di IC US e del veicolo a costui affidato. Conseguentemente, in punto di diritto, il cd. aiuto prestato dall'indagato non realizzerebbe, per difetto dell'attitudine della condotta allo scopo antigiuridico (elusione della cattura esecutiva di pena del latitante), l'ascritta fattispecie criminosa.
2. Inosservanza o erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art.7 e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, deduce l'inconferenza dei motivi addotti dai giudici del riesame a sostegno della mafiosità del comportamento del SI, nell'espressione soggettiva della ipotizzata circostanza aggravante, siccome esclusivamente fondata sul "rango" criminoso apicale rivestito dal soggetto la cui latitanza sarebbe stata "favorita". Elemento che si pone in contrasto - per la sua inefficienza dimostrativa - con decisioni anche recenti di questa Corte di legittimità, in quanto la ritenuta mafiosità della condotta dell'indagato è basata nel percorso valutativo del Tribunale partenopeo su una mera presunzione, quale è quella secondo cui la protezione di un latitante capo di un sodalizio criminoso di stampo camorristico "avrebbe diretta influenza sull'esistenza del medesimo organismo" associativo.
Con motivi nuovi depositati il 25.2.2008 il difensore del ricorrente ha ripreso ed approfondito le censure enunciate con l'originaria impugnazione. In particolare ha esteso la critica sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 390 c.p. alla concludenza del quadro indiziario ex art. 273 cpp, evidenziando l'asserita equivocità delle intercettazioni riguardanti il SI, alla cui stregua ne è stata ricostruita la condotta criminosa. Ha poi ribadito - anche con riguardo alla connessa insussistenza delle esigenze cautelari - l'erroneità della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 segnalando come casi di coindagati in posizioni del tutto analoghe a quella dell'attuale ricorrente (reati ex artt. 390 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7) già sottoposti al vaglio di legittimità abbiano dato luogo all'annullamento delle corrispondenti ordinanze di riesame proprio con riferimento alla circostanza aggravante in parola. 4.- Il ricorso di OV SI, è parzialmente fondato in relazione al secondo motivo di ricorso, afferente alla contestazione dell'aggravante soggettiva dell'agevolazione della consorteria camorristica guidata dal latitante RE US. A. Il primo motivo di doglianza, espunte le tematiche che direttamente pertengono al merito della regiudicanda cautelare (che risulta idoneamente ricostruito e valutato dai giudici del riesame), rendendosi inapprezzabili in questa sede, è giuridicamente destituito di pregio.
Va premesso che la condotta materiale attuata dal SI, come ripercorsa nell'impugnata ordinanza del riesame, si è tradotta in un aiuto concreto, per quanto temporalmente contenuto, a US RE nel mantenere intatta la sua pluriennale latitanza, permettendogli di incontrare il figlio senza correre il rischio di essere individuato (o localizzato) dalle forze di polizia per l'esecuzione della sua definitiva condanna all'ergastolo, grazie all'accorgimento tecnico dell'uso di una autovettura non sospetta ("pulita") e non previamente identificabile dalla polizia giudiziaria, procurata e messa a disposizione del figlio del latitante dal ricorrente, nonché alle concomitanti cautele logistiche (trasbordo del familiare da una ulteriore diversa vettura) che hanno scandito il realizzato incontro con il ricercato padre. Sicché, nella conclamata irrilevanza dell'inesistenza di rapporti personali o diretti tra l'indagato e il latitante, pacifica configurandosi la piena consapevolezza del SI (per il suo rapporto di quasi parentela con il latitante) della condizione di ricercato del futuro suocero, è agevole ribadire che la fattispecie di procurata inosservanza di pena sanzionata dall'art. 390 c.p. integra - al pari di altre ipotesi criminose di favoreggiamento, prima tra tutte quella di cui all'art. 378 c.p. - un reato a forma libera, non necessariamente plurisoggettivo (come parrebbe supporre il ricorrente), e connotato da dolo generico. Inteso quest'ultimo come cognizione da parte dell'agente dello stato di condannato (e di ricercato) della persona che egli "aiuta". Sempre che - è quasi superfluo aggiungere - la consapevole condotta ausiliatrice dell'agente si coniughi in relazione di diretta causalità efficiente con il favorire oggettivamente il ricercato, offrendogli copertura e strumenti che ostacolino le ricerche dell'autorità (l'aver impedito da parte del ricorrente il costante monitoraggio dei movimenti di un prossimo congiunto del latitante, ha frustrato all'evidenza le possibilità di risalire al covo del latitante), irrilevante rimanendo la dimensione temporale del prestato aiuto (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 2, 3.4.2007 n. 18748, Agostino, rv. 236441). B. Fondato deve, per converso, giudicarsi il secondo motivo di ricorso.
Come chiarito, il Tribunale del riesame desume la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa della consorteria camorristica del soggetto la cui sottrazione all'esecuzione della pena è favorita dal ruolo di vertice ricoperto da questo medesimo soggetto in seno alla consorteria, per esserne uno dei due indiscussi capi e gestori (perdurante anche nel periodo di latitanza), ruolo univocamente ben conosciuto dal favoreggiatore.
Ora, se non può dubitarsi della compatibilita dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 nella sua manifestazione agevolatrice cd. soggettiva, con il reato di procurata inosservanza di pena (cfr. Cass. Sez. 5, 24.9.2007 n. 41587, Sorce, rv. 238181), nella consumazione di questo potendo radicarsi un diretto o indiretto ausilio all'esistenza e/o sopravvivenza dell'associazione camorristica (l'aver reso possibile - per restare al caso di specie - un incontro in situazione di sicurezza tra il capo latitante e il figlio o altro membro del gruppo criminale, potendo giovare al mantenimento del potere di guida del latitante), deve parimenti convenirsi che l'avvenuto favoreggiamento della latitanza di un capo camorrista non può - di per sè solo e automaticamente - implicare la concreta configurazione della contestata aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Questo collegio decidente non ritiene, infatti, di dover decampare dal prevalente indirizzo espresso sul tema da questa S.C., secondo cui si rende indispensabile - ai fini della predetta emersione della connotazione endomafiosa della condotta favoreggiatrice-verificare se ed in quale misura il soggetto agente abbia inteso fornire "aiuto" alla persona del latitante, individualmente considerata, ovvero abbia inteso attraverso siffatto aiuto personale anche "agevolare" il sodalizio camorristico di riferimento del latitante e proprio da costui in prima persona governato (cfr.: Cass. Sez. 6,15.10.2003 n. 44753, Mesi, rv. 227173;
Cass. Sez. 6, 27.10.2005 n. 41261, Turco, rv. 232766: "il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale").
Tale indispensabile accertamento non è stato compiuto nel caso del riesame della posizione cautelare del ricorrente SI, il Tribunale di Napoli avendo limitato - come si osserva nei motivi nuovi di impugnazione - la propria analisi alle valenze di natura personale e familistica dell'incontro tra RE US e il figlio agevolato dal SI, incontro che ha ritenuto rivestito di immanenti ma non esplicitate finalità agevolatrici del gruppo camorristico guidato dal US e dal fratello (pure latitante) LE US, gruppo la partecipazione al quale (giova osservare) non è contestata al ricorrente, cui è ascritto il solo reato punito dall'art. 390 c.p.. Da quanto si è chiarito consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti al giudice del riesame di Napoli ai fini della ineludibile rivisitazione della tematica della configurabilità o non nella condotta posta in essere da SI OV della circostanza aggravante dettata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla stregua dei canoni ermeneutici appena enunciati.
Dall'annullamento discende, quale effetto diretto, la caducazione dell'ordinanza del riesame anche in riferimento alle esigenze cautelari, ritenute presuntivamente sussistenti (a norma dell'art.275 c.p.p., comma 3) proprio in ragione della riconosciuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La cancelleria si farà carico di curare gli incombenti informativi connessi allo stato di detenzione del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008