Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione, dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 3 decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114; pertanto, ove la domanda amministrativa non sia stata corredata dalla suddetta certificazione, la successiva azione giudiziale intrapresa dall'interessato risulta improponibile ex art. 443 cod. proc. civ., per carenza di una condizione di proponibilità, nonché infondata sul piano sostanziale, rappresentando il cosiddetto requisito economico non una mera condizione di erogabilità della prestazione (come avviene per le prestazioni previdenziali di invalidità), ma un elemento costitutivo della pretesa (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato il requisito reddituale mediante l'esibizione in giudizio della copia della denuncia dei redditi, senza che l'interessato avesse reso all'INPS, in sede amministrativa, la dichiarazione preordinata alla certificazione dell'ufficio finanziario, ex art. 26 legge n. 153 del 1969).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido e con gli stessi elettivamente, domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RE ASSUNTA, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Petti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via De Sanctis n. 4, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso al sentenza del Tribunale di Verona-Sezione Lavoro n. 2546/97 del 12/30 dicembre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. r.g. 131/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal relatore prof. Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Vincenzo Morielli per delega dell'avv. De Angelis;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Verona SI AS conveniva in giudizio l'I.N.P.S. affinché, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 26 della legge n. 153/1969, venisse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione sociale con condanna dell'Istituto alla corresponsione degli importi dovuti con gli "accessori di legge". L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio contestando la domanda relativamente all'esistenza del requisito reddituale e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso e - a seguito di appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Verona (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava la cennata impugnativa.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che : a) "la SI ha dimostrato di non superare i limiti minimi di legge, con riguardo al reddito posseduto dalla stessa e dal nucleo familiare, al fine di ottenere la pensione sociale"; b) "quanto al reddito dell'immobile (che, in assenza di prova contraria non fornita dall'I.N.P.S., non produce alcun reddito lavorativo, essendo stato concesso in uso gratuito al figlio dell'originaria ricorrente) la SI ha prodotto in primo grado una copia della propria dichiarazione dei redditi"; c) "il dettato normativo in materia di pensione sociale prevede che il reddito immobiliare debba essere quello catastale, risultante nel caso di specie dalla predetta dichiarazione dei redditi".
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.S. adducendo a sostegno un unico motivo.
L'intimata AS PR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con l'unico motivo di impugnativa l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge n. 153/1969 come sostituito dall'art. 3 del d.l. n. 30/1974,
convertito con modificazioni nella legge n. 114/1974, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ." - censura la sentenza del Tribunale di Verona per avere interpretato erroneamente la normativa concernente il reddito valutabile ai fini dell'assegnazione della pensione sociale, per cui nella specie "non è dato comprendere per quale motivo non si possa attribuire il giusto reddito ricavabile dall'immobile, concesso in comodato gratuito dal coniuge della ricorrente al figlio, all'unico ed evidente scopo di percepire un assegno alimentare a carico della collettività".
2 -. Il motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato.
Al riguardo l'art. 26 della legge n. 153/1969 (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30/1974 convertito nella legge n. 114/1974) prescrive che "ai cittadini italiani che abbiano compiuto l'età di sessantacinque anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.500 annue (importo gradualmente aumentato nel tempo per effetto della perequazione automatica) è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile".
La cennata "pensione sociale", avente natura assistenziale, ha quale presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultra sessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza: condizioni e stato di bisogno definiti dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
in particolare per indicare il relativo requisito economico, mentre l'art. 26: nel teste originario si riferiva ai soggetti che non fossero "titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a L. 336.500 annue", l'art. 26 nella sua attuale formulazione più specificamente prende in considerazione esclusivamente "i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche", stabilendo espressamente che il requisito del reddito minimo debba essere comprovato esclusivamente a mezzo di un rigoroso meccanismo documentale.
Infatti, l'unica fonte di prova del reddito da prendersi in considerazione ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto alla "pensione sociale" è costituita dalla speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dal citato art. 26; è, quindi, necessaria ai suddetti fini la dichiarazione, in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, resa dal richiedente sul previsto modulo e successivamente inviata dall'I.N.P.S. agli uffici finanziari (cfr. Cass. n. 6472/1985, Cass. n. 6085/1991). Da tale premessa è stata tratta la conseguenza che la condizione reddituale legittimante il diritto alla pensione sociale deve Sussistere al momento della presentazione della domanda (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione) e non può essere dimostrata, tanto meno con riguardo ad un momento successivo a quello suindicato, mediante strumenti diversi dalla certificazione degli uffici finanziari, ferma restando la possibilità dell'I.N.P.S. di provare una diversa situazione di fatto (Cass. n. 847/1987). Una diversa soluzione (come quella sostanzialmente adottata nella specie dai giudici del merito) - secondo cui il richiedente sarebbe abilitato ad ottenere la "pensione sociale" sulla base di una domanda amministrativa non documentata ai sensi di legge ed a comprovare comunque in giudizio il possesso del requisito economico - non risulta compatibile con il sistema normativo di condizionamento della proponibilità e procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie. La previsione di ricorsi amministrativi (di natura atipica e non assoggettati alle norme dettate per i ricorsi amministrativi dal d.P.R. n. 1199/1971) contro le determinazioni negative o l'inerzia degli enti previdenziali, comporta che la mancata proposizione di essa, o il mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, determina l'improcedibilità della domanda e la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o del decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni (art. 443 c.p.c.). In altri termini, il sistema di settore dei ricorsi amministrativi funge da filtro dell'azione giudiziaria, in funzione deflativa del contenzioso. In perfetta coerenza con la natura di procedimenti amministrativi intesi alla composizione stragiudiziale di controversie relative a diritti soggettivi, l'art. 8 della legge n. 533/1973 dispone che, in relazione a tali procedimenti, non si debba tenere conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, atteso che la funzione del sistema dei ricorsi sarebbe vanificata se gli organi competenti a decidere sul ricorso stesso non fossero posti in grado, per ragioni di ordine formale, di valutare nel merito la pretesa del richiedente.
Ma la giurisprudenza ha prontamente rilevato che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 442 c.p.c., presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, avverso la quale deve essere proposto il ricorso amministrativo, traendone la conseguenza che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta, o mediante richiesta non corredata dalla prova ex lege richiesta, non comporta la mera improcedibilità, sebbene l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (cfr. Cass. n. 6526/1983, Cass. n. 1407/1984. Cass. sez. un. n. 7269/1994). Risulta evidente come il descritto sistema non possa tollerare, pena la sua vanificazione, che sia consentito di sottoporre al giudice circostanze di fatto non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione. Ciò sotto un duplice profilo: da una parte, la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ove non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione ed a fare decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, per cui non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale;
dall'altra, se la domanda amministrativa costituisce anche, sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto (come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda) è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie.
Di conseguenza la domanda amministrativa è insieme condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria ed elemento costitutivo della fattispecie, evidenziandosi conclusivamente la differenza esistente tra le ipotesi in cui il c.d. requisito economico integra una mera condizione (esterna) di erogabilità della prestazione (come avviene per le prestazioni previdenziali dovute in connessione con l'accertato stato di invalidità ex art. 8 della legge n. 638/1983) e quelle in cui rappresenta, invece, un elemento costitutivo della pretesa (cfr. Cass. n. 4277/1995).
3 -. In definitiva, ha errato il Tribunale di Verona
nell'accogliere una domanda di "pensione sociale" sfornita della speciale certificazione del competente ufficio finanziario espressamente prevista dall'art. 26 della legge n. 114/1974, non essendo equiparabile ai predetti fini la copia della denuncia dei redditi soggetti all'IRPEF esibita dall'interessato nel giudizio instaurato per il riconoscimento di detta pensione (cfr. Cass. n. 2273/1986, Cass. n. 317/1996). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.), la causa va decisa "nel merito" con il rigetto della domanda originariamente proposta da AS SI nei confronti dell'INPS..
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia a favore dell'INPS di rimborso delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da SI AS nei confronti dell'INPS.. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001