Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4155
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione, dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 3 decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114; pertanto, ove la domanda amministrativa non sia stata corredata dalla suddetta certificazione, la successiva azione giudiziale intrapresa dall'interessato risulta improponibile ex art. 443 cod. proc. civ., per carenza di una condizione di proponibilità, nonché infondata sul piano sostanziale, rappresentando il cosiddetto requisito economico non una mera condizione di erogabilità della prestazione (come avviene per le prestazioni previdenziali di invalidità), ma un elemento costitutivo della pretesa (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato il requisito reddituale mediante l'esibizione in giudizio della copia della denuncia dei redditi, senza che l'interessato avesse reso all'INPS, in sede amministrativa, la dichiarazione preordinata alla certificazione dell'ufficio finanziario, ex art. 26 legge n. 153 del 1969).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4155
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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