Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 44160
CASS
Sentenza 30 settembre 2009

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Gli "elementi concreti" che giustificano l'acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, perchè ne fanno desumere la sottoposizione a violenza o intimidazione, da un lato possono non coincidere con gli elementi idonei a essere posti a base di una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in meri sospetti, ma devono consistere in fatti che, per precisione, obiettività e significatività, siano sintomatici della prospettata violenza o intimidazione, senza necessità di specifici accertamenti al riguardo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento a fatti concreti ed obiettivi costituiti dall'improvviso allontanamento del teste dall'aula di udienza prima della sua escussione, dalla ricezione da parte del cancelliere di una telefonata, proveniente da persona qualificatasi come il medesimo teste, nella quale si riferiva delle intimidazioni esercitate da un parente dell'imputato presente in aula, e dall'accertata presenza in aula di persona legata da vincoli di parentela con lo stesso imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 44160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44160
    Data del deposito : 30 settembre 2009

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