Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
Gli "elementi concreti" che giustificano l'acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, perchè ne fanno desumere la sottoposizione a violenza o intimidazione, da un lato possono non coincidere con gli elementi idonei a essere posti a base di una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in meri sospetti, ma devono consistere in fatti che, per precisione, obiettività e significatività, siano sintomatici della prospettata violenza o intimidazione, senza necessità di specifici accertamenti al riguardo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento a fatti concreti ed obiettivi costituiti dall'improvviso allontanamento del teste dall'aula di udienza prima della sua escussione, dalla ricezione da parte del cancelliere di una telefonata, proveniente da persona qualificatasi come il medesimo teste, nella quale si riferiva delle intimidazioni esercitate da un parente dell'imputato presente in aula, e dall'accertata presenza in aula di persona legata da vincoli di parentela con lo stesso imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 44160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44160 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/09/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 788
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 21179/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN VI N. IL 12/07/1989;
avverso la sentenza n. 3738/2008 CORTE APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F.M. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1/12/2008 la Corte di Appello di Milano ha ridotto ad anni cinque e mesi due di reclusione la pena inflitta a AK EL, confermando per il resto la sentenza 8/5/2008 del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il AK, applicate in suo favore le circostanze attenuanti generiche, responsabile dei reati di tentato omicidio in danno di NA TE e di porto abusivo di coltello, unificati sotto il vincolo della continuazione, commessi in Milano il 26/10/2007.
La Corte di merito ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti, sottolineando la idoneità degli atti a cagionare la morte e l'inequivocità della condotta, sorretta da dolo quanto meno alternativo essendosi l'imputato rappresentato e proposto indifferentemente la morte od il ferimento del soggetto aggredito e fatto segno di una coltellata vibrata in zona addominale. La Corte ha poi escluso, considerate le dichiarazioni ammissive dell'imputato, la necessità di procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sotto plurimi profili. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la legittimità delle acquisizioni ex artt. 512 e 500 c.p.p. dell'atto di denuncia di NA TE e delle propalazioni di DU EL nonché delle dichiarazioni di IT TI ST, del tutto insufficienti essendo state le ricerche volte al reperimento dei primi e nessun serio accertamento essendo stato effettuato circa l'effettività delle minacce asseritamente rivolte al secondo;
ha altresì lamentato l'omessa audizione dell'agente operante la cui ammessa testimonianza era stata indebitamente revocata. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al giudizio di idoneità degli atti e dell'azione aggressiva ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio, sottolineando le illogicità e le contraddittorietà ravvisabili nella motivazione e richiamando i principi giurisprudenziali enunciati in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla censura in ordine all'acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dalla parte lesa NA TE e dal teste DU EL, resisi irreperibili nelle more del procedimento, la stessa non può trovare accoglimento in questa sede - e va conseguentemente ritenuta inammissibile - non essendo stata oggetto di rilievo in grado di appello ma solo formulata per la prima volta con il ricorso.
Quanto alla censura relativa alla disposta acquisizione ex art. 500 c.p.p., comma 4 delle dichiarazioni rese dal teste IT TI
ST, osserva il Collegio come i rilievi al proposito avanzati non siano condivisibili sotto alcun profilo. Ed infatti, se è vero che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone gli elementi dai quali desumere la sua sottoposizione a violenza od intimidazione non possono risolversi in meri sospetti disancorati da alcun dato reale, deve tuttavia escludersi che siano a tal fine significativi solo gli elementi idonei ad essere posti a base di una pronuncia di condanna, essendo di contro sufficiente che gli elementi emersi siano (in tale senso dovendosi interpretare il riferimento del legislatore a "elementi concreti") per la loro precisione, obiettività e significatività, sintomatici della prospettata violenza od intimidazione, senza necessità di specifici accertamenti al riguardo (cfr. ex multis: Cass. sentenze n. 38894/2008, n. 5997/2008, n. 29421/2006). E poiché nella specie i Giudici del merito hanno argomentato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione da fatti concreti ed obiettivi costituiti dall'improvviso allontanamento del teste dall'aula di udienza prima della sua escussione, dalla ricezione da parte del Cancelliere di una telefonata, proveniente da persona qualificatasi come il teste IT, nella quale si riferiva delle intimidazioni subite da parente dell'imputato presente in aula, dall'accertata presenza in aula di persona legata da vincoli di parentela con il AK, deve escludersi la prospettata violazione di legge e convenirsi sulla corretta acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali del teste IT.
Quanto infine alla revocata assunzione della testimonianza dell'ufficiale di P.G. Iadevaia Vincenzo (che aveva provveduto all'arresto in flagranza del AK ed alla ricezione della denuncia orale sporta da NA TE) si rileva che, da un lato, i Giudici del merito hanno congruamente motivato le ragioni della revoca, che, da altro lato, si è correttamente applicato il disposto di cui all'art. 511 c.p.p., comma 1, che, da altro lato ancora, nessuna delle parti ha in udienza indicato elementi e circostanze necessitanti di ulteriori chiarimenti da parte del teste. Alla stregua di quanto sopra il primo motivo di gravame va dunque rigettato. Quanto ai rilievi in punto di qualificazione giuridica del fatto si osserva come le sentenze di primo e secondo grado abbiano fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati in materia di tentato omicidio, sottolineando le modalità dell'aggressione, la idoneità ed inequivocità degli atti posti in essere dall'imputato, la desumibilità dalle circostanze acclarate della volontà omicida quanto meno in forma alternativa. In particolare la Corte di Milano, lungi all'appiattirsi (così come censurato dal ricorrente) sulle considerazioni svolte dal Tribunale, ha preso in esame le doglianze difensive - che ha puntualmente sintetizzato - e le ha motivatamente disattese, sottolineando la improvvisa estrazione dell'arma, la natura della stessa, la breve distanza dalla quale era stato inferto il colpo, la zona del colpo attinta, la reiterazione dei fendenti, e da tali elementi desumendo - in maniera ne' illogica ne' contraddittoria - la volontà omicida sottesa all'aggressione. L'attenzione riservata dalla Corte di merito alle circostanze di fatto acclarate, fra esse comprese quelle di natura medica descritte dal medico del Pronto Soccorso ospedaliero ove era stata nell'immediatezza del fatto ricoverata la vittima, e la pluralità di elementi in sentenza considerati rendono del tutto inconsistente il rilievo del ricorrente per il quale il giudizio di idoneità degli atti a provocare l'evento morte sarebbe stato formulato in termini di mera possibilità astratta e non già con specifico riferimento alla situazione fattuale emersa, non avendo certo la Corte di merito basato il suo giudizio di idoneità ed inequivocità degli atti posti in essere dal AK sulla mera considerazione del sanitario del Pronto Soccorso circa il rischio quoad vitam di ogni ferita toracico-addominale, ma avendo di contro la Corte basato il suo giudizio su una serie di elementi e circostanze che ha valutato in unione a siffatto tipo di lesione e che ha congruamente ritenuto, nel loro insieme, sintomatici di una voluntas necandi quanto meno sotto forma del dolo alternativo. Le ulteriori considerazioni di cui in ricorso circa le specifiche caratteristiche della ferita e le condizioni del ferito (con le quali si è cercato di ulteriormente contrastare il giudizio di idoneità degli atti) si risolvono in mere valutazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità.
Quanto infine ai rilievi in punto di possibile sussistenza della scriminante della legittima difesa ovvero della circostanza attenuante della provocazione, la loro disamina è preclusa (pur anche sotto il profilo delle asserite contraddittorietà ed illogicità della motivazione) non avendo essi formato oggetto del giudizio di appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AK EL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009