Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti ad una persona giuridica, quando quest'ultima non sia estranea al reato, per esserle stato contestato il connesso illecito amministrativo. (Fattispecie, in tema di patteggiamento, relativa a confisca di un immobile di proprietà di una s.p.a. utilizzato dagli imputati per lo svolgimento di attività illecite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35802 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1187
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32298/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. NI IA, nato a [...] il [...];
2. DE UL BE, nata a [...] il [...];
3. NI TE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 03/11/2006 dal G.U.P. del Tribunale di Firenze;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
lette le requisitorie scritte del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. IZZO Gioacchino), che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al termine di articolate indagini preliminari il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze chiedeva il rinvio a giudizio di IA NI, BE DE UL e NI TE (unitamente ad altri imputati) perché rispondessero dei seguenti reati: A) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di esercizio abusivo della professione medica, di truffa, di corruzione di pubblici ufficiali e di falso in certificazioni amministrative, attuati attraverso la gestione del "Centro della Postura" di Firenze (divisione della Chimat srl) e facendosi credere medici dai pazienti del centro, che visitavano abusivamente e persuadevano della gravità e irreversibilità delle loro patologie articolari e ortopediche, inducendoli all'acquisto di presidi ortopedici del tutto inutili fabbricati dalla società di riferimento;
B) concorso in corruzione propria antecedente continuata di pubblici ufficiali per avere remunerato con somme di denaro medici convenzionati con le aziende sanitarie locali o operanti in strutture pubbliche per indurii a segnalare a propri pazienti il Centro della Postura ed a rivolgersi allo stesso per accertamenti su patologie ortopediche;
C) concorso in truffa (consumata o tentata) aggravata continuata in danno di pazienti privati del Centro e del servizio sanitario nazionale e con corrispondente ingiusto profitto costituito dai corrispettivi delle visite mediche eseguite (Euro 150,00/200,00 a visita) e dei presidi ortopedici ad essi venduti (spese in tutto o in parte rimborsate dal SSN); D) concorso in abusivo esercizio continuato della professione medica presso il citato Centro della Postura); E) concorso in false certificazioni sanitarie per aver formato undici prescrizioni mediche richiedenti accertamenti e analisi cliniche ad apocrifa firma del fisiatra Dott. PASQUETTI Pietro. Reati, tutti, accertati in Firenze fino al giugno 2005. All'udienza preliminare i tre imputati (e la coimputata CO BE) chiedevano di definire le proprie posizioni processuali con l'applicazione di pene concordate con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Il g.u.p. del Tribunale di Firenze con l'emarginata sentenza del 3.11.2006, ritenute congrue le concordate pene e valutata l'assenza di dati idonei a dar luogo a decisioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., considerati unificati dalla continuazione i reati ascritti ai prevenuti, ha applicato - in ordine a tutti i reati integranti la regiudicanda, esclusi taluni reati di truffa semplice estinti per remissione di querela, e concesse ai tre imputati le circostanze attenuanti generiche - la pena due anni e sei mesi di reclusione a IA NI e la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno alla De II e a TE NI. Il g.u.p. ha, inoltre, condannato IA NI al pagamento delle spese processuali e del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare nonché tutti e tre gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese di costituzione e assistenza delle persone offese dai reati di truffa costituitesi parte civile. Lo stesso g.u.p. ha, infine, ordinato la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro, escluso un conto corrente cointestato alla De II e a LI NI, del quale ha tuttavia ordinato la confisca per la metà delle giacenze valutarie riferibili alla cointestataria De II.
Avverso la sentenza applicativa delle pene ex art. 444 c.p.p., hanno proposto ricorso per cassazione attraverso il difensore i tre imputati, deducendo - con unitario comune atto di impugnazione - tre vizi di legittimità:
1) violazione degli artt. 348 e 416 c.p., e art. 129 c.p.p., e difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione di cause di non punibilità emergenti dal materiale probatorio, avuto riguardo - da un lato - alla non sussumibilità del contegno professionale di IA NI nell'area dell'esercizio della professione medica (non avendo egli prestato attività definibile in senso tecnico di diagnosi e di cura dei pazienti o clienti del Centro Posturale, limitandosi a fornire loro semplici "consigli per gli acquisti" di presidi ortopedici) ed alla mancanza di prova che le supposte prestazioni mediche attribuite a IA NI siano state mai effettuate anche dai coimputati De II e NI TE nonché - da un altro lato - alla insussistenza della contestata fattispecie associativa criminosa in difetto dei requisiti previsti dall'art. 416 c.p.;
2) violazione dell'art. 124 c.p., comma 1, in relazione all'art. 129 c.p.p., avendo l'impugnata sentenza applicato le pene ai tre imputati in attinenza a reati di truffa, senza previa verifica della ritualità e tempestività degli atti di querela proposti per più episodi di truffa semplice;
3) erronea applicazione dell'art. 240 c.p., comma 1 e art. 445 c.p.p., comma 1, in riferimento alla denegata restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro depositate sui conti bancari sottoposti a sequestro e soprattutto dell'immobile sito in Via della Mattonaia di Firenze in proprietà della società Chimat srl, amministrata da Chiara NI, persona estranea alle indagini ed al processo.
I tre ricorsi sono affetti da genetica inammissibilità sotto più convergenti profili riconducibili alla genericità, alla indeducibilità o alla patente infondatezza giuridica dei delineati motivi di censura.
I primi due motivi di censura evocanti l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p., e la corrispondente carenza di motivazione sull'assenza di eventuali cause di non punibilità riferibili ai tre imputati, sono inammissibili per sostanziale genericità e intrinseca infondatezza, sol che si abbia riguardo alla particolare cura dedicata dalla motivazione della sentenza impugnata proprio all'analisi dei profili asseveranti la presenza di eventuali cause liberatorie. La proposizione della censura non è, al di là di mere assertive enunciazioni, sorretta (come prevede l'art. 581 c.p.p., lett. c), da concrete indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che suffragherebbero l'addotto vizio di legittimità ex art.129 c.p.p.. In merito deve ribadirsi, in conformità al risalente consolidato orientamento espresso da questa Corte regolatrice, che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un istituto processuale (rito ed. alternativo), in virtù del quale imputato e pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto illecito contestato, sulla sussistenza di eventuali circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Nella dinamica dell'istituto il giudice ha il potere - dovere di controllare l'esattezza e la correttezza tecnica dei menzionati aspetti giuridici, di verificare la congruità della pena concordata dalle parti nonché di applicarla dopo aver accertato che non si configuri in modo evidente taluna delle cause di non punibilità elencate dall'art. 129 c.p.p.. Ne discende che, una volta conseguita la richiesta applicazione di una determinata pena ai sensi dell'art.444 c.p.p., l'imputato non può rimettere surrettiziamente in discussione profili oggettivi o soggettivi delle fattispecie criminose ascrittegli, perché gli stessi sono coperti o assorbiti dall'intervenuto patteggiamento della pena. Sicché non è dato comprendere le ragioni per cui, pur in presenza delle richieste di pene patteggiate con il p.m. formulate dagli stessi imputati, tali da presupporre rinunce implicite a questione sulle rispettive responsabilità, il decidente giudice avrebbe dovuto disattendere simili istanze e pervenire a sentenze di proscioglimento (totali o parziali) in palese assenza di emergenze evidenzianti l'insussistenza dei fatti reato ovvero la non commissione ad opera dei tre imputati o di taluno di loro, assenza ben fatta palese dalle risultanze delle indagini preliminari specificamente prese in esame dall'impugnata sentenza.
Il g.u.p. del Tribunale di Firenze, con una motivazione che per completezza e linearità trascende i consueti parametri valutativi sottesi ad una decisione applicativa di pene concordate tra le parti, analizza dettagliatamente gli elementi di prova che escludono l'esistenza di possibili cause di proscioglimento degli imputati, richiamandosi alle querele presentate dalle numerose persone offese, ai contenuti discorsivi delle operazioni di intercettazione telefonica, agli esiti delle disposte perquisizioni locali ed al copioso materiale documentario rinvenuto, alle sommarie informazioni rilasciate da più fonti testimoniali.
In relazione al reato di cui all'art. 348 c.p., (capo D della rubrica) il decidente g.u.p. osserva come si rivelino inconferenti le precedenti assoluzioni riportate dal IA NI per altre contestazioni ex art. 348 c.p., siccome relative alla mera attività di posturologo e non già a specifica attività diagnostico - terapeutica praticata con i collaboratori (i due coimputati De JI e TE NI) in seno al Centro Posturale, quale emersa - anche per le sue connotazioni truffaldine - nel corso dell'odierno procedimento alla luce delle eseguite intercettazioni telefoniche.
In rapporto ai fatti di truffa plurima continuata (capo C della rubrica) il g.u.p. stesso si è fatto carico della doglianza difensiva in ordine alla asserita intempestività di alcuni atti di querela delle persone offese, motivatamente disattendendola, doglianza oggi replicata con il secondo motivo di ricorso (e, dunque, indeducibile), con l'osservare - tra l'altro - come il dubbio sulla tempestività della querela debba sempre risolversi in favore della p.o. querelante, come i reati di truffa siano in prevalente misura procedibili di ufficio per le coesistenti aggravanti del danno patrimoniale arrecato al SSN ovvero del pericolo immaginario (danni gravi alla salute) capziosamente ingenerato nelle persone offese, come queste ultime non potessero avere fino all'inizio delle indagini concreta contezza del fraudolento contegno degli imputati. Parimenti in ordine al reato associativo sub A) l'impugnata sentenza affronta la tematica, pure surrettiziamente reiterata con il presente ricorso, il g.u.p. ha rimarcato la ragionevole operatività di un assetto organizzativo criminoso, scandito da disponibilità di mezzi, da pluralità di apporti personali con suddivisione di ruoli funzionali, senz'altro riconducibile nell'alveo della fattispecie sanzionata dall'art. 416 c.p.. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Alla stregua della novella apportata dalla L. n. 134 del 2003, al testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1, con l'estensione dell'applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più soltanto a quelle previste di detto art. 240 c.p., comma 2, (quali ipotesi di confisca obbligatoria), la decisione ablativa assunta dall'impugnata sentenza è immune da censure perché sorretta da ampia motivazione fondata su corrette inferenze giuridiche. Il giudice di primo grado ha disposto la confisca delle somme depositate sui conti correnti bancari degli imputati, già sottoposte a sequestro preventivo, essendo emerso che l'attività illecita posta in essere dai ricorrenti (in forma associativa criminale) ha rappresentato per essi l'unica fonte di reddito personale (irrilevanti mostrandosi gli indeterminati riferimenti della De II a sue pregresse entrate ereditarie). Una fonte di reddito derivante - quindi - da reato e, per ciò stesso, costituente profitto di reato, confiscabile a norma dell'art. 240 c.p., comma 1. Quanto all'immobile in proprietà della Chimat srl e già sede dell'illecita attività per cui è processo (Centro Posturale), il g.u.p. fiorentino ha chiarito che detta società non può in alcun modo qualificarsi estranea al reato, atteso che alla stessa (come persona giuridica) nel medesimo procedimento instaurato nei confronti dei tre imputati è stato contestato l'illecito amministrativo scaturente dai reati contestati agli attuali prevenuti. Nè, soggiunge il giudicante, può porsi in discussione la pertinenzialità criminosa dell'edificio (che la difesa degli imputati esclude per essere lo stesso soltanto il "luogo" in cui sono stati commessi i reati), dal momento che esso costituiva la sede stabile funzionalmente deputata allo svolgimento dell'attività illecita, "a nulla rilevando che vi si potesse svolgere eventualmente attività lecita" (sul punto la sentenza reca corretta e pertinente menzione della decisione Cass. Sez. 6, 5.12.2002 n. 11892, Russano, rv. 224790).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono per legge la condanna solidale dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascuno di essi al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si reputa conforme a giustizia fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008