Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
Integra il reato di contrabbando l'importazione, in evasione di diritti di confine, di merce con marchi contraffatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 32450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32450 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 06/07/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI EP - Consigliere - N. 2726
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 44287/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Marciano Petrillo del foro di Velletri nell'interesse di LI EP, nato a [...] il [...];
dall'avv. Gueli Emilio del foro di Bergamo nell'interesse di ER MA, nato a [...] il [...] e di
NE TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, 4 sezione penale, in data 15/5/2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. Udito il difensore, avv. Ragazzoni Giulio in sostituzione dell'avv. Petrillo Marciano, per LI EP che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15/5/2009, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, in data 7/4/2006, che aveva condannato LI EP alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e Euro 900,00 di multa per ricettazione di oggetti preziosi provento di furto, ER MA alla pena di anni due di reclusione e NE TI alla pena di anni uno di reclusione per i reati di ricettazione, importazione di merce con marchi contraffatti ed evasione dei diritti doganali. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello LI, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione;
respingeva le censure avanzate da ER MA e NE TI, in punto di prova della contraffazione della merce sequestrata e della registrazione dei marchi contraffatti e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, ed equa la pena inflitta. Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti e tre gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
LI EP:
Propone un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. Al riguardo si duole che nella fattispecie non ricorrerebbero gli estremi della condotta punibile per il reato di ricettazione e difetterebbe l'elemento soggettivo in testa al prevenuto. Costui, infatti, si sarebbe semplicemente limitato a ricevere dal fratello alcuni beni, procedendo alla loro custodia, in assenza di ogni fine di lucro. In particolare il ricorrente non si sarebbe mai interessato della vendita dei preziosi, ne avrebbe mai incassato denari per conto del fratello. ER MA e NE MO;
Propongono un ricorso comune per mezzo dello stesso difensore, deducendo quattro motivi di gravame:
1) Vizio della motivazione in relazione alla contraffazione. In proposito censurano come illogica la motivazione della sentenza impugnata che, respingendo l'analogo motivo d'appello in punto di prova della contraffazione, richiamava il valore probatorio degli atti di indagine compiuti dal P.M. - trattandosi di giudizio abbreviato - ed in particolare la valutazione effettuata dalla P.G. che aveva constatato la contraffazione dei marchi. Eccepiscono, quindi, che la valutazione effettuata dalla P.G. È priva di portata gnoseologica ed inidonea a supportare la ritenuta contraffazione;
2) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 474 e 648 c.p.. Al riguardo si dolgono che la Corte d'appello abbia ritenuto non necessaria l'acquisizione della prova della registrazione dei marchi, di cui si assume la contraffazione, traendo la presunzione di registrazione dal larghissimo uso del prodotto. In tal modo la Corte avrebbe introdotto una sorta di presunzione legale di registrazione in violazione della legge penale, in quanto gli artt. 473 e 474 c.p. - per la tutela dei prodotto industriali - richiedono espressamente che siano state osservate le norme delle leggi interne o della convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
3) Vizio della motivazione in relazione all'esistenza del requisito del "larghissimo uso del marchio", con riferimento a marchi come RA o RA R" noti soltanto ad una cerchia ristretta;
4) Inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, artt. 292 e 282 (T.U.L.D.) in quanto l'obbligo del pagamento dei diritti di confine non sarebbe configurabile per la merce con marchi contraffatti, che non può essere ne' prodotta, ne' importata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
LI EP:
Le censure, in punto di accertamento della sussistenza del fine di lucro in testa all'agente - essendo pacifico ed incontestabile il fatto materiale della ricezione e dell'occultamento degli oggetti preziosi provento di furto - postulano, al di là dei vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi dell'accusa formulata e risultano destituite di fondamento. È il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione del reato ritenuto a suo carico.
ER MA e NE TI:
Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti: "Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento".
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000 Ud. (dep. 30/06/2000) Rv. 216246). Correttamente, pertanto, nel caso di specie i giudici di merito hanno utilizzato gli atti di indagine compiuti dal P.M. dai quali emerge che gli orologi in sequestro risultano contraffatti, alla luce degli accertamenti compiuti dalla Polizia giudiziaria. Qualora gli imputati avessero voluto contestare gli accertamenti compiuti dalla P.G. avrebbe dovuto optare per il rito ordinario ovvero subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all'effettuazione di perizia volta ad accertare la genuinità o la contraffazione dei beni in sequestro.
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Invero - pur condividendosi la premessa di principio, secondo cui la tutela accordata in tema di contraffazione di prodotti industriali è riservata esclusivamente ai marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, stante la clausola, contenuta all'art. 473 c.p., comma 3, richiamata dal successivo art. 474 c.p., che espressamente circoscrive l'applicabilità delle relative incriminazioni ai soli marchi registrati - si osserva che, nel caso di specie, i Giudici del merito hanno accertato che si trattava di marchi di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, di tal che era onere di chi lo assumeva provare l'insussistenza della protezione del marchio.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti: "In tema di contraffazione di prodotti industriali, se è vero che la tutela penale è riservata esclusivamente ai marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, tuttavia, quando si tratta di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice, l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4265 del 17/10/1995 Cc. (dep. 04/01/1996) Rv. 203685; Sez. 2, Sentenza n. 22693 del 13/05/2008 Ud. (dep. 05/06/2008)Rv. 240414).
Ricorrendo tali situazioni, non si tratta di esonerare l'accusa dall'onere ad essa incombente di provare gli elementi costitutivi della fattispecie penale, quanto, piuttosto, di ritenere acquisita la prova della condizione di applicabilità della norma incriminatrice, sulla base del notorio e della presunzione di corrispondenza alla situazione di diritto della situazione di fatto, rappresentata dall'uso incontrastato ed esclusivo del marchio da parte di determinate società. In altre parole, l'onere probatorio dell'accusa si considera adempiuto qualora ci si trovi in presenza di un "fatto notorio".
Per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della motivazione contestando l'esistenza del requisito del "larghissimo uso del marchio", con riferimento a marchi come RA o RA R", è evidente che si tratta di una mera censura in fatto, come tale non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto comporterebbe un inammissibile intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto agli accertamenti in fatto legittimamente compiuti dai giudici del merito. Infine il quarto motivo, in punto di evasione dei diritti doganali, risulta manifestamente infondato. Al riguardo occorre rilevare che, se è pur vero che: "in presenza di una condotta costituente reato di importazione illegale di sostanze stupefacenti, l'agente non può essere punito penalmente anche a titolo di contrabbando, in quanto l'importazione illegale nella Comunità europea di tali sostanze non è soggetta a dazi doganali" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8677 del 25/10/2005 Cc. (dep. 14/03/2006) Rv. 233643), tale principio non si può applicare alle altre merci illegali. Anzi è espressamente previsto dal Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, istituente un codice doganale comunitario, che i diritti doganali si applicano anche alle merci di cui sia vietata l'importazione (fatti salvi gli stupefacenti), alla luce della norma dell'art. 212, che recita: "L'obbligazione doganale di cui all'art. 201 a art. 205 e da art. 209 a art. 211 sorge anche se riguarda una merce che ha formato oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa e di stupefacenti e sostanze psicotrope non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale".
Non v'è dubbio, pertanto, che anche l'importazione di merce con marchi contraffatti sia soggetta all'obbligazione doganale. Di conseguenza correttamente la Corte territoriale ha dichiarato la responsabilità dei prevenuti per l'evasione dei diritti di confine. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010