Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7535
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Sentenza 23 maggio 2002

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In tema di controversie nascenti da un contratto di appalto di opere pubbliche, deferite, in via generale, ad arbitri dall'art. 43 del relativo capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, esclusa dall'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (che aveva modificato il testo dell'art. 47 del capitolato), è stata ripristinata, con effetto "ex tunc", a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del detto art. 16 con la sentenza n. 152 del 1996, senza che - per gli appalti dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'Ente Acquedotti Siciliani - EAS) tenuti per legge all'osservanza delle disposizioni del citato capitolato generale - rilevi in senso contrario la circostanza che le parti abbiano recepito la normativa poi caducata attraverso il rinvio alle norme del capitolato generale, essendo in realtà detta volontà negoziale soltanto ricognitiva della legge, fonte diretta della "relatio"; detta efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, travolgendo il titolo di investitura degli arbitri originariamente aditi, comporta che il lodo da essi frattanto emesso sia suscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, n. 1), cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7535
    Data del deposito : 23 maggio 2002

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