Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2012, n. 12772
CASS
Sentenza 28 febbraio 2012

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La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o alle opere già eseguite, non esaurendo tali iniziali attività il percorso criminoso e protraendosi quest'ultimo attraverso gli interventi successivi incidenti sull'assetto urbanistico.

Commentario1

  • 1Criteri per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e cd. reato progressivo nell’evento.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Fulvio Conti Guglia. Secondo la recente e unanime giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U., n.4708 del 24 aprile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2012, n. 12772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12772
Data del deposito : 28 febbraio 2012

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