Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 041 54/0 1 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
gindicats parriale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 19839/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 8842 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente 707 SENTENZA sul ricorso proposto da: CIALA CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA LAVORATORI AGRICOLI DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato J in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato PERONE GIANCARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR AC;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 1804/97 del Tribunale di 4621 FOGGIA, depositata il 24/11/97 R.G.N. 4268/90; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GIANCARLO PERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 settembre 1984 al Pretore di Lucera, IA IO proponeva opposizione al decreto di condanna a pagare alla Cassa assistenza ausiliare per i lavoratori agricoli (CIALA) un contributo dovuto ai sensi dell'art. 38 dell'allora vigente contratto collettivo provinciale del settore agricolo e necessario a compensare le associazioni di categoria per l'assistenza contrattuale e di finanziare un fondo integrativo extra legem per mutualità in caso di infortunio o malattia dei salariati. L'opponente, tra l'altro, negava di essere debitore, perché non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti, e sosteneva il difetto di prova documentale del credito. Costituitasi la CIALA, con sentenza del accoglieva il ricorso, maggio 1985 il Pretore la titolarità del affermando preliminarmente qualificata comecredito in capo alla Cassa, associazione non riconosciuta ex art. 36 cod. civ., e non in capo alle singole associazioni di categoria, ma negando poi che il ricorrente potesse considerarsi come debitore, stante la sua non iscrizione alle associazioni stipulanti. La 3 decisione veniva confermata con sentenza 10 febbraio 1987 dal Tribunale, il quale riteneva anch'esso l'astratta qualifica di creditore, spettante alla CIALA, ma negava che la richiesta di avviamento di lavoratori, rivolta dall'attuale appellante all'ufficio provinciale del lavoro e contenente l'impegno di applicare ai lavoratori il trattamento economico e normativo previsto nella contrattazione collettiva, bastasse a manifestare per implicito la volontà di aderire a tutte le clausole del contratto collettivo. Proposto ricorso dalla soccombente, con sentenza 3 maggio 1990 n. 3667 questa Corte cassava : la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di accoglimento dell'unico motivo diFoggia, in ricorso, concernente la distribuzione dell'onere di provare l'adesione, o meno, al contratto collettivo da parte del datore di lavoro, una volta che questi avesse sottoscritto la suddetta richiesta di avviamento al lavoro. Con sentenza del 24 novembre 1997 il Tribunale di Foggia, giudicando in sede di rinvio, rigettava l'appello proposto dalla CIALA contro la pronuncia del Pretore di Lucera. Esso riteneva non pregiudicata la questione della titolarità del credito oggetto della controversia, che affermava spettare non già alla Cassa bensì al Servizio dei contributi agricoli unificati (SCAU) in base sia al più volte richiamato accordo collettivo sia all'art. 11 1. 12 marzo 1968 n. 334, che affidava al Ministero del lavoro il potere di autorizzare il riscossione dei contributiServizio alla su richiesta delle associazioni sindacali e per loro conto. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la CIALA. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ossia il vizio di ultrapetizione, dato dall'essersi pronunciato il Tribunale di Foggia sulla contributivo in titolarità attiva del rapporto questione pur in difetto di eccezione del debitore interessato. Col secondo e terzo motivo, denunziando difetto motivazione e violazione dell'art. 394 cod. di proc. civ., essa osserva che sulla detta titolarità si erano espressamente pronunciata tanto il Pretore quanto il Tribunale di Lucera in senso favorevole all'attuale ricorrente, senza che il datore di 5 lavoro interessato, attuale intimato, avesse mai impugnato. Per tale ragione la sentenza attualmente gravata valicò limiti del giudizio di rinvio. I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati. Con essi la ricorrente lamenta nella sostanza la violazione di una regiudicata interna (art. 324 cod. proc. civ.) ossia formatasi in questo stesso processo per avere i giudici di merito pronunciato su una determinata questione (la titolarità attiva di un rapporto obbligatorio) e per non avere nessuna delle parti impugnato tale pronuncia;
al contrario, la creditrice coltive il processo limitandosi ad impugnare la pronuncia sulla titolarità passiva. Come s'è detto in narrativa, il Tribunale di Lucera affermò esplicitamente la qualità di creditrice, spettante all'attuale ricorrente, ma negò che l'attuale intimato fosse debitore. L'attuale ricorrente impugnò per cassazione tale pronuncia soltanto in ordine a questa seconda questione (la sola su cui, risultando soccombente, e questa Corte avesse interesse all'impugnazione) cassò, affidando al giudice di rinvio di pronunciarsi nuovamente su di essa. Il Tribunale di 6 Foggia, giudice di rinvio, ritenne per contro di definire la lite pronunciando ancora, e d'ufficio, sulla prima questione. Il tema ora sottoposto alla Corte è se tale questione fosse preclusa per formazione del giudicato interno e più precisamente di un giudicato parziale, vale a dire incidente su una sola parte della materia disputata e decisa. Secondo il costante orientamento di questa Corte nell'ambito dello stesso processo il giudicato parziale è configurabile soltanto in statirelazione ai capi di sentenza che non sono specificamente impugnati, si basino su presupposti di fatto e di diritto completamente diversi rispetto alle statuizioni impugnate, e rispetto a queste non presentino alcun nesso pregiudiziale o (Cass. 27 marzo 1979 n. 1785,consequenziale aprile 1985 n. 2288, 28 settembre 1988 n. 5262, 7 marzo 1995 n. 2621, 1° ottobre 1997 9568,n. 2 ottobre 1997 n. 9628). Perciò, con riguardo ad una sentenza che contenga statuizioni autonome e distinte, l'atto d'impugnazione che, pur riferito genericamente all'intera pronuncia, contenga specifiche censure soltanto contro alcune statuizioni, non consente al giudice superiore di 7 prendere in esame le altre (Cass. 2 ottobre 1987 n. 7355). Tali massime costituiscono esplicazione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle "parti della sentenza non impugnata", dovendo intendersi per "parte di sentenza" ogni statuizione autonoma 10 capo autonomo) in ordine al quale possa ravvisarsi la soccombenza di una dei soggetti, tale da determinare l'interesse ad impugnare (Cass. 10 aprile 1998 n. 3718). È stato ritenuto capo autonomo di sentenza, ad esempio, quello sulla rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. rispetto sull'ammontare del credito о alla pronuncia previdenziale o assistenziale di lavoro (Cass. 13 febbraio 1980 n. 1028, 25 febbraio 1994 n. 1925, 12 novembre 1999 n. 12591), oppure quello sulla decorrenza dell'assegno di divorzio rispetto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio (Cass. 20 ottobre 1981 n. 5530). Con riguardo al caso di specie, concernente contributi previdenziali integrativi previsti da un contratto collettivo, la questione relativa alla 8 titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ossia all'identificazione dell'ente legittimato alla riscossione, deve ritenersi autonoma rispetto a quella relativa alla titolarità passiva, ossia all'ambito di efficacia obbligatoria soggettiva dell'atto di autonomia collettiva, con la conseguenza che l'impugnazione della pronuncia su una delle due questioni non impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia relativa all'altra questione. La preclusione da giudicato toglie rilievo al dubbio se la singola questione pregiudicata fosse rilevabile d'ufficio o solo su istanza di parte. Accolti i primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, che limiterà l'indagine all'efficacia vincolante, о meno, del contratto collettivo nei confronti dell'attuale intimato, secondo i limiti già delineati da questa Corte con la citata sentenza n. 366 del 1990 e si uniformerà al seguente principio di diritto: "La questione avente per oggetto la titolarità attiva di un rapporto obbligatorio, ossia l'individuazione del creditore, è autonoma rispetto a quella avente per oggetto la titolarità passiva, 9 ossia la riferibilità del debito ad una certa persona, così come diversi sono gli interessi che legittimano le parti a chiedere le relative decisioni e ad impugnarle in caso di soccombenza. Pertanto queste, se contenute nella stessa sentenza, costituiscono capi autonomi, idonei a dar luogo a giudicato parziale". Il quarto motivo di ricorso, riguardante la qualità di creditore, rimane assorbito. La Corte di rinvio si pronuncerà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il quarto;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese. Così deciso in Roma il 10 novembre 2000. Il Presidente: fr # Cons. estensore:Federico Roselli HL COLLABORATORE D: CANCELLERIA, Deposita in Carcelleria Oggi, 22 MAR. 2001 S IL COLLABORATORE E R DI CANCELLERIA P 10