Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE .ri Magistrati:02 2 34/0 Composta dagli I} Dott. Mario R.G.N. 9762/00 5139 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. .663 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 06/11/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: GRU DALBE, in persona Amm.re Unico pro tempore DALLA BENETTA COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA PASQUALE PAOLI 3, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ANTONIO D'AMELIO, che lo difende unitamente Richiesta copia esecutiva dal Sig. ALEANDRI. all'avvocato PIER ANTONIO INTROINI, giusta delega in per diritti € 16,52 atti;
2 MAG, 2003 IL CANCELLIERE ricorrente ESECUZIONE FORZATA
contro
SAME SNC, in persona Amm.re Unico Sig.ALBANESE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA presso lo studio dell'avvocato STEFANO ALEANDRI,2002 48, 1437 che lo difende unitamente all'avvocato BENITO -1- FIORILLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3163/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato ALEANDRI, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta IA CESQUI che ha concluso per rigetto. -2- R.G.N.9762/2000 Oggetto: Vendita-vizi della cosa venduta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 21 dicembre 1999, la corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale di Busto Arsizio in data 31/5- 3/9/1999, nel giudizio tra la SAME s.n.c. e la GRU DALBE s.r.l., nel quale, la prima, convenuta in un separato giudizio promosso davanti al tribunale di Napoli da IO Di NN, per il risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti in conseguenza della mancata utilizzazione di una gru costruita dalla seconda e da essa SAME venduta al Di NN, aveva chiesto di essere manlevata dalla GRU DALBE da qualunque onere che potesse derivarle dall'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Di NN nei suoi confronti nel predetto giudizio instaurato davanti al tribunale di Napoli. Con la sentenza sopra menzionata, il tribunale di Busto Arzizio accoglieva la domanda, e con la sentenza qui impugnata la corte di appello di Milano ha confermato la decisione del primo 2 giudice, con le argomentazioni che possono riassumersi nei seguenti termini. alla mancanza di omologazione della gru fornita dalla GRU DALBE alla SAME è circostanza idonea ad impedire alla macchina di adempiere alla funzione di sollevamento, che è quella ad essa propria, in modo conforme alla legge;
deve pertanto ritenersi che l'oggetto della fornitura sia una sottospecie completamente diversa da quella oggetto del contratto e concludersi che ricorra nella fattispecie un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, che non soggiace ai termini di decadenza, il cui decorso è stato invocato dall'appellante. b) la clausola n.6 del contratto (richiamata da quest'ultima), con la quale è escluso che il committente (SAME) possa pretendere il risarcimento di eventuali danni diretti 0 indiretti in dipendenza della prevedendofornitura, sostanzialmente un esonero, e non semplicemente una limitazione, di responsabilità della venditrice GRU DALBE, è nulla ai sensi dell'art.1229 co.2 C.C., perché contraria a norme imperative, quali sono quelle in materia di omologazione, la cui ratio è di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica. 3 c) il titolo (contratto di leasing) in base al quale il Di NN aveva ricevuto in consegna la gru dalla BNB Meridionale Leasing è stato tempestivamente dedotto sin dall'instaurazione, sia della causa principale che di quella di garanzia, sicchè non risponde al vero che la domanda della SAME sia stata fondata sulla vendita della gru al Di NN. d) sulla base della prodotta documentazione deve escludersi che la mancata omologazione della gru sia imputabile alla SAME o che sia stata negata per lo stato di usura in cui versava la macchina, essendo risultate, viceversa, dal verbale dell'ISPEL del 15-2-1991, le numerose cause originarie della mancata omologazione, tutte imputabili alla AL e sufficienti da sole a giustificare il diniego di omologazione. Ricorre per la cassazione della sentenza la GRU DALBE s.r.l., con sede in Lonate Pozzolo, in persona dell'amministratore unico Costantino Della Benetta, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso la SAME s.n.c., con sede in Napoli, in persona dell'amministratore Vincenzo Albanese. La ricorrente ha depositato memoria. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione degli artt. 1453, 1476, 1477, 1497, 1375 c.c. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), con riferimento alla conclusione, secondo cui ancora in data 15-2-1991, per la corte di appello, la gru non sarebbe stata omologata per cause originarie tutte imputabili alla RU AL;
laddove la mancata omologazione era da attribuirsi thy conseguenti allo sfruttamentoalle manomissioni, intensivo al quale la gru era stata sottoposta in oltre quattro anni di uso ed alla sottrazione di accessori parti elettriche, come è desumibile dalla documentazione in atti (in particolare, relazioni ISPEL del 20-2-1981 e 26-1-1991. 2) Violazione degli artt. 1497 e 1495 c.c. e omessa SU un punto decisivo 0 insufficiente motivazione n. 5 c.p.c.) Con il della controversia (art. 360 motivo in esame la ricorrente si duole che la corte di appello, pur avendo ritenuto che la vendita di cosa priva delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l'uso cui è destinata soggiace alla 5 disciplina di cui all'art. 1497 co.2 C.C., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 C.C., ha poi statuito, peraltro, che il caso in esame rientri nella fattispecie di vendita di aliud pro alio;
mentre avrebbe dovuto escludere, anche alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte e considerando, da un lato, che la gru era strutturalmente idonea alla funzione cui era destinat e che tale funzione aveva svolto in concreto, e, dall'altro, cha la mancata omologazione, imputabile comunque al compratore, non faceva venir meno (come non aveva fatto venir meno) l'utilizzabilità della macchina - che fosse configurabile una siffatta ipotesi di vendita. La conclusione esatta, secondo il ricorrente, dovrebbe essere quella per cui, non trattandosi di vendita di aliud pro alio, ma eventualmente di "un caso di vizi redibitori" (art.1490 c.c.) di "mancanza di qualità promesse о essenziali" (art.1497 c.c.), va applicata, nella fattispecie, la disposizione di cui all'art.1495 C.C., e pertanto, vanno riesaminate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla RU AL. 6 3) Violazione degli artt. 1341 e 1343 c.c., per avere ritenuto erroneamente, la corte di appello, che la n.6 del contratto contenga un esonero clausola completo di responsabilità del venditore, mentre essa ne limita soltanto la responsabilità contrattuale, lasciando salva l'azione di risoluzione per inadempimento, con i conseguenti obblighi di restituzione, e quella di adempimento, risarcibilità dei danni ed escludendo solo la diretti. inconcludente, inoltre, per la ricorrente la E' considerazione della corte, secondo cui 1'esonero di responsabilità sarebbe nullo perché contrario a norme imperative, posto che la clausola in questione non significa affatto che il compratore debba trattenere la macchina comunque, anche se non omologabile, venendo così indotto nella tentazione di usarla senza omologazione;
egli ha diritto, infatti, di chiedere il puntuale adempimento о la risoluzione del contratto per adempimento del venditore, con relativi adempimenti restitutori. 4) Violazione dell'art.112 c.p.c. ed omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere, il giudice, 7 accolto la domanda di manleva sulla base di un fatto diverso a quello addotto dalla parte;
nel senso che è stata richiesta dalla Same nei confronti della RU AL la manleva in relazione èad un'ipotesi che pacificamente non si verificata, e, cioè, sul presupposto errato e come tale prospettato e dedotto dalla Same che il Di e che NN avesse acquistato da questa la gru agisse, pertanto, in proprio quale acquirente, e non, invece, come conduttore-consegnatario della macchina in base a contratto di leasing stipulato con la BNB Meridionale Leasing e per far valere, quindi, in giudizio, secondo le pattuizioni intercorse tra BNB Meridionale Leasing /Di NN e Di NN/Same, cui la RU AL era estranea, un diritto spettante alla predetta BNB Meridionale Leasing. Il ricorso è infondato. di La censura di cui al primo motivo è priva pregio. Si osserva, al riguardo, che la corte di appello, nel confermare, sul punto, la decisione del primo giudice, ha valutato il comportamento dell'attuale ricorrente RU AL, ai fini di accertare la sussistenza o non dell' inadempimento della stessa, 8 dedotto dalla Same, con riferimento all'epoca della fornitura della gru al Di NN (anno 1987), che l'avrebbe dovuta usare;
e, una volta assodato che . la macchina in questione non era idonea all'uso cui era destinata, per mancata omologazione, ha tratto la conclusione che la predetta RU AL era inadempiente, essendo ad essa addebitabile la omologazione e,responsabilità della mancata quindi, dell'impossibilità del regolare uso della gru da parte del Di NN. Pertanto, il richiamo fatto dalla corte di appello al verbale dell'ISPEL del 15-2-1991, da cui la ricorrente vorrebbe far discendere che il diniego di omologazione non poteva ad essa imputarsi, essendo dipeso, come risulterebbe dal menzionato verbale, dalle manomissioni, conseguenti allo sfruttamento intensivo al quale la gru era stata sottoposta in oltre quattro anni di uso ed alla sottrazione di accessori o parti elettriche, è, a questo fine, ininfluente, essendosi accertato in sede di merito, come si è detto, che la gru già all'epoca in cui fu venduta era priva dei requisiti e, dunque, richiesti per la sua omologazione inidonea all'uso cui era destinata. Quanto al secondo motivo, non si riscontrano le 9 violazioni di legge ed i vizi di motivazione con esso denunciati, avendo la corte di appello precisato, da un lato, che la vendita in questione doveva essere inquadrata, avuto riguardo а tutti gli elementi del caso, nello schema della vendita di aliud pro alio, donde ha fatto discendere l'inadempimento del venditore ex art.1453 C.C.; e spiegato, dall'altro, in maniera logica e convincente le ragioni per le quali, alla luce dei criteri elaborati, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che fosse configurabile, nella fattispecie, proprio un siffatto tipo di vendita con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla decadenza e prescrizione ex artt.1495 e 1497 essendosi accertato, in particolare, che "la mancanza di omologazione della gru era circostanza idonea ad impedire alla macchina di adempiere alla funzione di sollevamento, che è quella ad essa propria, in modo conforme alla legge", e che, pertanto, conclusivamente, "l'oggetto fornito era una sottospecie completamente diversa da quella oggetto del contratto" (ved., tra le altre, sent.n.2712/99 e n.272/98). Neppure sussiste la violazione degli artt.1341 e 10 1343 c.c., denunciata dalla ricorrente con il terzo motivo, in riferimento alla clausola n.6 del contratto. Anche sul punto, infatti, la statuizione della corte di appello appare corretta, giacchè, una volta accertato che con la clausola de qua era stato sostanzialmente previsto l'esonero di responsabilità della RU AL in riferimento alla fornitura della gru, quel giudice ha tratto l'esatta conclusione che l'esonero stesso, anche se inserito in una clausola approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell'art.1341 C.C., non poteva, comunque, avere effetto, per il disposto dell'art.1229, co.2, C.C., in relazione quali sonoall'inosservanza di norme imperative, quelle che prevedono l'omologazione, la cui ratio è stata individuata nell'esigenza di salvaguardare la incolumità e la salute pubblica. Non coglie nel segno, infine, la censura di cui al quarto motivo, avendo la corte di appello puntualmente ed esattamente risposto ad analoga critica dell'allora appellante, ora ricorrente RU AL, che sia nel giudizio instaurato dal Di NN nei confronti della Same davanti al tribunale di Napoli, sia nel successivo giudizio 11 promosso dalla seconda nei confronti di essa RU AL davanti al tribunale di Busto Arsizio, per essere manlevata da qualunque onere potesse derivarle dall'eventuale accoglimento della domanda del primo, la legitimatio ad causam del Di NN era stata ritenuta sussistente in base al titolo da lui dedotto fin dall'inizio del procedimento, e poi, a sua volta, dalla Same nel giudizio di garanzia;
e, cioè, in virtù della locazione della gru in base a contratto di leasing dal Di NN stipulato con BNB Meridionale Leasing. Ne consegue che, sul punto, non è riscontrabile nessuna violazione dell'art.112 c.c. e nessun vizio di motivazione nella statuizione del giudice. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato. Consegue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 182,00, oltre a euro 1300,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002 Il presidente IL consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr.Olindo Schettin) Аработ DEPOSITATA ÎN CANCELLERIA 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE TL CANCELLIERE Найе Аного IA Di UZ Oggi, IA Di UZ дино CORTE SUPREMA CASSAZIONE " presso l'Agenzia Si attesta la registrazione - 8 APR. 2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 14443 versate € 170.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. A 115 dal 00/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIAtot(F. Filipp: Scarpino).