Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2014, n. 41192
CASS
Sentenza 17 luglio 2014

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Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 617 cod. pen., la fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che, lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. (Fattispecie relativa alla presa di cognizione da parte di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, mediante registrazione, in relazione alla quale la Corte ha osservato che la fraudolenza non potesse essere esclusa dalla asserita consapevolezza dell'altro genitore della preannunciata intenzione dell'imputato di registrare le telefonate).

Nel delitto previsto dall'art. 617 cod. pen., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, non è scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva escluso che la interferenza del padre potesse essere giustificata con un generico riferimento alla esigenza di prevenire il pericolo di una non precisata cattiva influenza sui figli da parte della madre, invero autorizzata ai colloqui dal Tribunale per i Minorenni).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2014, n. 41192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41192
Data del deposito : 17 luglio 2014

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