Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
È configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso; ricorre, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione. (Principio affermato con riferimento ad oggetti atti ad offendere, in particolare uno stiletto ed una mazza ferrata, trovati all'interno dell'abitacolo di un'automobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2013, n. 23702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23702 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/05/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1038
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 8074/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RA, N. L'11/12/1963,
avverso la sentenza n. 157/2012 pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari sez. distac. di Sassari, del 6/4/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carlo Destro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Sechi Alberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e rappresentato che si è avuta l'estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari ha confermato la condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di NA AN, giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nonché del reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico, uno stiletto ed una mazza ferrata, commessi il 5.9.2007, e condannato alla pena di mesi nove di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per anni due. Reati commessi il 5.9.2007.
Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito, il NA era stato rinvenuto dalla Polizia stradale sul luogo ove si era verificato un incidente stradale ed identificato in uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
egli mostrava segni di una condizione di ebbrezza alcolica e, sottoposto all'alcoltest, era emerso un tasso alcolemico pari a 2,34 e 2,43 g/l. Nel corso della perquisizione personale era stato rinvenuto un coltello a serramanico;
la perquisizione del veicolo aveva condotto al ritrovamento di uno stiletto e di una mazza ferrata.
In risposta ai motivi di appello il Collegio distrettuale rigettava la doglianza relativa alla genericità della descrizione fatta dai verbalizzanti dello stato di ebbrezza perché misurato con apposita apparecchiatura. Quanto alla ritenuta inattendibilità dell'esito dell'accertamento tecnico, la Corte di Appello replicava che dai verbali redatti dagli operanti il macchinario utilizzato risultava funzionante e regolarmente omologato;
ne' l'imputato aveva mosso contestazioni.
Quanto al reato di porto di oggetti atti ad offendere, rilevava il Collegio territoriale che la disponibilità dell'auto da parte del NA non era contraddetta da prova contraria;
per altro profilo, la riconducibilità degli oggetti all'uso connesso alle attività lavorative svolte saltuariamente dal NA era stata rappresentata tardivamente dall'imputato e non dimostrata.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Alberto Sechi.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto del motivo di appello che censurava la genericità del verbale redatto dagli operanti, nella parte concernente gli indici dello stato di ebbrezza. Si rileva che il verbale degli accertamenti urgenti sulle persone manca della indicazione dei sintomi e dei comportamenti che costituirebbero i menzionati indici. Inoltre si lamenta l'inattendibilità dell'esito dell'accertamento strumentale perché utilizzata un'apparecchiatura in uso ad altra forza di polizia. Si assume che in questo caso è prospettabile il difetto di funzionamento dello strumento, sicché vi è incertezza sull'omologazione dell'apparecchio, sulla sua sottoposizione ai controlli periodici, e quindi sulla attendibilità dei risultati.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla condanna per il reato sub b) della rubrica.
Da un canto si assume che, relativamente allo stiletto e alla mazza ferrata, si sarebbe in presenza di trasporto e non di porto degli oggetti, non essendo penalmente perseguito il trasporto. Dall'altro si afferma che è l'accusa a dover dare dimostrazione della riconducibilità degli oggetti in parola all'imputato, anche sul piano soggettivo, laddove la Corte distrettuale ha operato una illegittima inversione della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
3.1. Il verbale di accertamenti sulla persona recante la data del 5.9.07, ore 11,20, effettivamente non fa menzione dei sintomi manifestati dal NA al momento del controllo operato dai verbalizzanti, pur essendo barrata la relativa casella. La circostanza tuttavia risulta irrilevante ai fini della tenuta della decisione impugnata, giacché la Corte di Appello ha fondato il proprio giudizio di conferma della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza sulle risultanze dell'accertamento condotto mediante l'apposita apparecchiatura.
3.2. Nessun pregio ha il rilievo del provenire l'apparecchiatura utilizzata per l'alcoltest da forza di polizia diversa da quella procedente. Invero, dando per vera la circostanza, alla quale non allude nessuna delle sentenze di merito, non si vede perché ne dovrebbe derivare che la parte non può essere onerata del compito di condurre verifiche tecniche sulla stessa. Ma soprattutto, non si vede perché la provenienza da altra forza significhi la "sussistenza di inevitabili margini di incertezza" in ordine all'omologazione, alla esecuzione dei controlli periodici;
come se quanto previsto dall'art. 379 Reg. non trovasse applicazione per le apparecchiature in dotazione a forze diverse da quelle che le utilizzano.
3.3. In tema di porto di oggetti atti ad offendere, vale per la distinzione tra la nozione di porto e quella di trasporto il criterio scriminante identificato dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo del porto di armi. Si è affermato che criterio distintivo è la possibilità o meno di utilizzazione immediata dell'arma. Si tratta di un criterio non di carattere obiettivo e che conduce a ritenere configurabile il reato di porto illegale di arma quando questa, anche se non addosso al soggetto, si trovi - tuttavia - nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato. Sussiste, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione (Sez. 1, n. 6925 del 15/05/1992 - dep. 11/06/1992, Di Bona, Rv. 190579).
Orbene, la Corte distrettuale si è correttamente richiamata al principio testè esposto, rimarcando come lo stiletto e la mazza ferrata fossero prontamente raggiungibili ed utilizzabili dal NA, giacché si trovavano all'interno dell'abitacolo del veicolo, in condizioni che le rendevano immediatamente adoperabili secondo l'uso loro proprio.
Quanto alla prova della consapevolezza della presenza degli oggetti in parola nel veicolo, essa può certamente essere di natura logica. Pertanto, a questa Corte compete esclusivamente di valutare la congruenza del procedimento intellettivo. Ebbene, la disponibilità conclamata del veicolo, l'assenza di elementi di riscontro all'ipotesi che tale disponibilità fosse stata limitata al giorno dell'incidente, il fatto che nessuno abbia reclamato il veicolo pur quando sottoposto a fermo amministrativo per novanta giorni (circostanze evidenziate nella sentenza di primo grado ed implicitamente richiamate dalla Corte di Appello con il riferimento alla mancanza di prova contraria) ben possono assurgere ad elementi di prova della consapevolezza della presenza degli oggetti in parola nel veicolo. In tal modo non è valorizzato indebitamente il silenzio dell'imputato, ma un coro di dati fattuali reali ed oggettivi, idonei ad esplicare per via logica l'elemento che ci si prefigge di conoscere.
A confronto dei quali le affermazioni dell'imputato non sono prive di valore;
ma tale valore va pur sempre misurato alla luce delle indubitabili esigenze difensive che accompagnano le dichiarazioni di quello.
4. L'inammissibilità del ricorso non consente l'insorgere di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 - dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), maturata in un tempo successivo alla pronuncia della sentenza qui impugnata (5.9.2012).
5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013