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Sentenza 18 agosto 2023
Sentenza 18 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2023, n. 24849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24849 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2023 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso 19251-2018 proposto da: ASKANEWS S.P.A., già AGENZIA STAMPA QUOTIDIANA NAZIONALE S.P.A. - ASCA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4482/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 3930/2015; Oggetto R.G.N. 19251/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24849 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 18/08/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANTONIO ZUMBO per delega verbale avv. ROBERTO PESSI;
udito l'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI. R.G. 19251/18 Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 19.12.2017 n. 4482, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale SP - ASCA avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione della predetta società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su istanza dell’INPGI per la somma di € 42.183,00, a titolo di contributi omessi. Il tribunale, a sostegno dei propri assunti di rigetto dell’opposizione dell’agenzia di stampa e di conferma del credito contributivo dell’INPGI, ha ritenuto che i giornalisti di cui alla richiesta contributiva non fossero meri corrispondenti locali, ex art. 12 CCNL, ma redattori, ex art. 5 comma 2 del medesimo CCNL di categoria, in quanto la qualifica di redattore spetta anche al giornalista professionista corrispondente locale, al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate, ai sensi dell’art. 5 comma 2 cit., e il requisito della continuità deve ritenersi riferito non solo alle notizie locali ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere. Con riguardo al carattere generale delle notizie, secondo il tribunale, tale connotato sussiste per quelle suscettibili di riscuotere l’interesse di una massa indifferenziata di utenti, sia a livello nazionale che internazionale, a prescindere dal luogo di acquisizione della notizia, poiché anche una notizia generata a livello locale può assumere, a seconda dei casi, interesse per una cerchia circoscritta di soggetti oppure per la generalità dei cittadini e finanche all’estero. D’altra parte, ogni notizia non può che generarsi in un determinato territorio, sicché la sua connotazione meramente locale o piuttosto nazionale o internazionale è data dall’ampiezza della sua risonanza mediatica. Dalle testimonianze assunte, ad avviso del tribunale era emerso che i predetti giornalisti avessero provveduto con continuità alla raccolta, elaborazione e trasmissione di notizie non solo locali, ma anche di rilievo nazionale ed internazionale, “coprendo” l’informazione politica ed economica, la cronaca, la finanza e l’informazione giudiziaria in relazione agli eventi accaduti nei rispettivi territori di competenza, aventi rilievo locale e generale, in quanto inviati in varie località pure estere. In riferimento a PO OB, era emersa la collaborazione coordinata e continuativa sia alla luce della deposizione di Giudice Eugenio che alla luce dei documenti, da cui era emerso un impegno lavorativo di alcune ore al giorno, con cadenza quotidiana e almeno dieci “lanci” giornalieri, senza soluzione di continuità per diversi anni, con compensi commisurati all’attività mensile prestata e ciò per vari anni. Il tribunale ha ritenuto che tali conclusioni non erano inficiate dall’inesistenza di un obbligo di orario da rispettare e dalla mancata presenza in redazione, atteso che non si trattava di un lavoro subordinato, bensì parasubordinato. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado sia con riferimento al profilo di redattore locale per la posizione contributiva dei giornalisti oggetto di controversia sia con riferimento al profilo di collaboratore coordinato e continuativo di PO OB, in ragione del fatto che lo stesso avesse per anni svolto le relative mansioni, essendo irrilevante l’assenza di un vincolo di orario, come il fatto che fosse titolare di altra testata giornalistica, in quanto le relative prestazioni erano state poste in essere proprio in esecuzione del contratto di collaborazione, formalmente autonomo. Avverso la sentenza della Corte di appello, AS NE SP ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpgi resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato le sue conclusioni nel senso della dichiarazione d’inammissibilità. Il collegio riserva sentenza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 5 e 12 del CNLG, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto apoditticamente che per il fatto che alcune notizie trattate dai giornalisti dei cui contributi è controversia coinvolgessero soggetti conosciuti a livello nazionale ipso facto tali notizie acquisivano rilevanza nazionale, senza neppure verificare se tali giornalisti avessero provveduto a un’elaborazione in via continuativa di notizie aventi rilievo nazionale. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 409 e ss. c.p.c. e dell’art. 2222 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto la ricorrenza di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 409 c.p.c. senza verificare la ricorrenza del coordinamento dell’attività resa da OB PO da parte della committente ed anche il carattere continuativo delle prestazioni dallo stesso rese. Il primo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sia sul profilo della rilevanza nazionale o meno delle notizie elaborate dai giornalisti in questione sia sul profilo della continuità o meno dell’elaborazione di siffatte notizie che potessero riscuotere l’interesse di una massa indifferenziata di utenti, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, chiedendo una inammissibile revisione del predetto accertamento, precluso dall’esistenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sull’esistenza di un’attività di coordinamento delle prestazioni rese da OB PO da parte della società committente e sul carattere continuativo o meno delle prestazioni rese dallo stesso, che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato e in ogni caso precluso dall’esistenza di una doppia decisione “conforme” basata sugli stessi fatti sia in primo che in secondo grado, ex art. 348 ter c.p.c. Dichiara il ricorso inammissibile e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’Inpgi le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.23. </SPn>
- ricorrente -
contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4482/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 3930/2015; Oggetto R.G.N. 19251/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24849 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 18/08/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANTONIO ZUMBO per delega verbale avv. ROBERTO PESSI;
udito l'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI. R.G. 19251/18 Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 19.12.2017 n. 4482, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale SP - ASCA avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione della predetta società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su istanza dell’INPGI per la somma di € 42.183,00, a titolo di contributi omessi. Il tribunale, a sostegno dei propri assunti di rigetto dell’opposizione dell’agenzia di stampa e di conferma del credito contributivo dell’INPGI, ha ritenuto che i giornalisti di cui alla richiesta contributiva non fossero meri corrispondenti locali, ex art. 12 CCNL, ma redattori, ex art. 5 comma 2 del medesimo CCNL di categoria, in quanto la qualifica di redattore spetta anche al giornalista professionista corrispondente locale, al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate, ai sensi dell’art. 5 comma 2 cit., e il requisito della continuità deve ritenersi riferito non solo alle notizie locali ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere. Con riguardo al carattere generale delle notizie, secondo il tribunale, tale connotato sussiste per quelle suscettibili di riscuotere l’interesse di una massa indifferenziata di utenti, sia a livello nazionale che internazionale, a prescindere dal luogo di acquisizione della notizia, poiché anche una notizia generata a livello locale può assumere, a seconda dei casi, interesse per una cerchia circoscritta di soggetti oppure per la generalità dei cittadini e finanche all’estero. D’altra parte, ogni notizia non può che generarsi in un determinato territorio, sicché la sua connotazione meramente locale o piuttosto nazionale o internazionale è data dall’ampiezza della sua risonanza mediatica. Dalle testimonianze assunte, ad avviso del tribunale era emerso che i predetti giornalisti avessero provveduto con continuità alla raccolta, elaborazione e trasmissione di notizie non solo locali, ma anche di rilievo nazionale ed internazionale, “coprendo” l’informazione politica ed economica, la cronaca, la finanza e l’informazione giudiziaria in relazione agli eventi accaduti nei rispettivi territori di competenza, aventi rilievo locale e generale, in quanto inviati in varie località pure estere. In riferimento a PO OB, era emersa la collaborazione coordinata e continuativa sia alla luce della deposizione di Giudice Eugenio che alla luce dei documenti, da cui era emerso un impegno lavorativo di alcune ore al giorno, con cadenza quotidiana e almeno dieci “lanci” giornalieri, senza soluzione di continuità per diversi anni, con compensi commisurati all’attività mensile prestata e ciò per vari anni. Il tribunale ha ritenuto che tali conclusioni non erano inficiate dall’inesistenza di un obbligo di orario da rispettare e dalla mancata presenza in redazione, atteso che non si trattava di un lavoro subordinato, bensì parasubordinato. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado sia con riferimento al profilo di redattore locale per la posizione contributiva dei giornalisti oggetto di controversia sia con riferimento al profilo di collaboratore coordinato e continuativo di PO OB, in ragione del fatto che lo stesso avesse per anni svolto le relative mansioni, essendo irrilevante l’assenza di un vincolo di orario, come il fatto che fosse titolare di altra testata giornalistica, in quanto le relative prestazioni erano state poste in essere proprio in esecuzione del contratto di collaborazione, formalmente autonomo. Avverso la sentenza della Corte di appello, AS NE SP ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpgi resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato le sue conclusioni nel senso della dichiarazione d’inammissibilità. Il collegio riserva sentenza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 5 e 12 del CNLG, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto apoditticamente che per il fatto che alcune notizie trattate dai giornalisti dei cui contributi è controversia coinvolgessero soggetti conosciuti a livello nazionale ipso facto tali notizie acquisivano rilevanza nazionale, senza neppure verificare se tali giornalisti avessero provveduto a un’elaborazione in via continuativa di notizie aventi rilievo nazionale. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 409 e ss. c.p.c. e dell’art. 2222 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto la ricorrenza di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 409 c.p.c. senza verificare la ricorrenza del coordinamento dell’attività resa da OB PO da parte della committente ed anche il carattere continuativo delle prestazioni dallo stesso rese. Il primo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sia sul profilo della rilevanza nazionale o meno delle notizie elaborate dai giornalisti in questione sia sul profilo della continuità o meno dell’elaborazione di siffatte notizie che potessero riscuotere l’interesse di una massa indifferenziata di utenti, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, chiedendo una inammissibile revisione del predetto accertamento, precluso dall’esistenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sull’esistenza di un’attività di coordinamento delle prestazioni rese da OB PO da parte della società committente e sul carattere continuativo o meno delle prestazioni rese dallo stesso, che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato e in ogni caso precluso dall’esistenza di una doppia decisione “conforme” basata sugli stessi fatti sia in primo che in secondo grado, ex art. 348 ter c.p.c. Dichiara il ricorso inammissibile e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’Inpgi le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.23. </SPn>