CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2023, n. 17389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17389 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - ha pronunciato la seguente sul ricorso 9756-2018 proposto da: SITELCOM S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato GIUSEPPE DI RENZO;
Oggetto Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17389 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 16/06/2023 EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROVINCIA DI COSENZA;
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA;
avverso la sentenza n. 1544/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 27/09/2017 R.G.N. 5571/15; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. dell'iscrizione a ruolo, l’impugnazione della cartella ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela non potuto esperire nei termini. 4. Le medesime censure svolte con il primo mezzo vengono reiterate con il secondo motivo, svolto in via subordinata, con il quale si richiama giurisprudenza consolidata sulla qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione ove l’impugnazione sia proposta in mancanza di notifica del provvedimento sanzionatorio. 5. Ebbene, la sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta dalla società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui il 4 ricorso, ex art.111 Cost., risulta ammissibile (v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022). 6. Il ricorso, tuttavia, non è meritevole di accoglimento. 7. Dopo avere qualificato l'azione, proposta dalla società, come opposizione agli atti esecutivi, ed averla ritenuta intempestiva, il giudice di merito ha ulteriormente argomentato la statuizione con proposizione del seguente tenore: «in ogni caso …l'ordinanza ingiunzione è stata regolarmente notificata». 8. Detto capo della motivazione non è stato affatto impugnato con il ricorso all’esame, incentrato esclusivamente sul mero profilo qualificatorio dell’azione intrapresa. 9. A fronte, pertanto, dell'accertamento della rituale notificazione dell'ordinanza ingiunzione le doglianze non colgono nel segno e la diversa prospettazione dell'azione, in termini di azione esecutiva, risulta affatto estranea all’ambito del gravame innanzi alla Corte di cassazione con ricorso straordinario (v., per tutte, Cass. n. 29763 del 2022). 10. In conclusione, il ricorso è rigettato. 5 11. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.
1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8
Oggetto Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17389 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 16/06/2023 EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROVINCIA DI COSENZA;
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA;
avverso la sentenza n. 1544/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 27/09/2017 R.G.N. 5571/15; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. dell'iscrizione a ruolo, l’impugnazione della cartella ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela non potuto esperire nei termini. 4. Le medesime censure svolte con il primo mezzo vengono reiterate con il secondo motivo, svolto in via subordinata, con il quale si richiama giurisprudenza consolidata sulla qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione ove l’impugnazione sia proposta in mancanza di notifica del provvedimento sanzionatorio. 5. Ebbene, la sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta dalla società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui il 4 ricorso, ex art.111 Cost., risulta ammissibile (v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022). 6. Il ricorso, tuttavia, non è meritevole di accoglimento. 7. Dopo avere qualificato l'azione, proposta dalla società, come opposizione agli atti esecutivi, ed averla ritenuta intempestiva, il giudice di merito ha ulteriormente argomentato la statuizione con proposizione del seguente tenore: «in ogni caso …l'ordinanza ingiunzione è stata regolarmente notificata». 8. Detto capo della motivazione non è stato affatto impugnato con il ricorso all’esame, incentrato esclusivamente sul mero profilo qualificatorio dell’azione intrapresa. 9. A fronte, pertanto, dell'accertamento della rituale notificazione dell'ordinanza ingiunzione le doglianze non colgono nel segno e la diversa prospettazione dell'azione, in termini di azione esecutiva, risulta affatto estranea all’ambito del gravame innanzi alla Corte di cassazione con ricorso straordinario (v., per tutte, Cass. n. 29763 del 2022). 10. In conclusione, il ricorso è rigettato. 5 11. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.
1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8