Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO TECNICO THEMA S.R.L. , in persona del suo legale inammissibilità Sussiste. rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Pierino Gemelli ed Ernesto Mazzei, del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mancinelli 18, presso il Dr. Francesco Micozzi;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DELLE ENTRATE DI CATANZARO, in persona del SUO legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 125/01/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sez. 1^, il 24-03-2000, depositata il 22-05-2000;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14-10-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Matera Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25-02-1993, la s.r.l. Studio Tecnico Thema adiva la C.T.P. di Catanzaro impugnando il provvedimento con cui il locale Ufficio Imposte Dirette aveva negato la concessione delle agevolazioni fiscali richieste ex Legge n. 64 del 1986. La Commissione adita, con decisione n. 174/03/1993 accoglieva il ricorso.
L'Ufficio proponeva appello, rilevando la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dei chiesti benefici, e la C.T.R. di Catanzaro con la sentenza in epigrafe indicata in totale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande proposte dalla società con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. Con ricorso notificato all'Ufficio delle Entrate di Catanzaro, ed affidato ad un mezzo, la contribuente ha chiesto la Cassazione della decisione di appello.
L'Amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in via preliminare, rileva che il ricorso è diretto nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Catanzaro e risulta a detto Ufficio notificato. Esso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte non può, pertanto, sfuggire alla declaratoria di inammissibilità (Cass. N. 717/2000; 657/2000; 12315/99; 2807/99), dovendo considerarsi proposto in contestuale violazione degli artt.366 comma 1^ n. 1 c.p.c. ed 11 R.D. n. 1611/1933. L'Ufficio Territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle Commissioni Provinciali e Regionali (art. 10 D.Legs. n. 546/1992), restando, nel processo di Cassazione, applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Nel caso, quindi, l'impugnazione è a ritenersi non valida per difetto riguardante l'identificazione della controparte (Ufficio Territoriale e non Ministero). Oltretutto, va anche rilevata la nullità della notificazione perché non effettuata, così come prescritto dalla legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, bensì presso quella Distrettuale.
Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La. Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004