Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
La disposizione dell'art. 337 cod. proc. pen., secondo la quale la dichiarazione di querela, recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, deve recare la sottoscrizione autenticata, è applicabile anche nel caso in cui l'atto promani da un rappresentante della pubblica amministrazione. L'anzidetta disposizione non reca, infatti, alcuna deroga al principio, e d'altra parte, se l'organizzazione della pubblica amministrazione garantisce un maggior margine di sicurezza in ordine alla provenienza dell'atto, non è completamente eliminato il rischio che l'atto stesso possa recare una sottoscrizione di soggetto che non sia il suo autore apparente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/1998, n. 12339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12339 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15/10/1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N.1346
Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N.47145/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste avverso la sentenza del 3 - 17 ottobre 1997 del Pretore circondariale di Gorizia, nel procedimento nei confronti di AR NC;
udita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1. - Il Procuratore generale di Trieste propone ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., avverso la sentenza del Pretore circondariale di Gorizia pronunciata alla pubblica udienza del 3 ottobre 1997, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela nei confronti di NC AR, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 388, comma 4, c.p. per la sottrazione di un compendio di beni mobili pignorati su istanza dell'INPS, in quanto la querela sporta dal Direttore regionale delle entrate di Gorizia, trasmessa alla Procura della Repubblica della stessa città, a mezzo di raccomandata, non era munita di sottoscrizione autenticata, come richiesto dall'art. 337 c.p.p.. 2. - Con l'unico motivo di impugnazione il rappresentante della pubblica accusa deduce l'erronea applicazione della legge processuale in quanto, nella specie, l'autenticazione della sottoscrizione non sarebbe stata necessaria, provenendo la querela da un esponente della pubblica amministrazione, sia in considerazione delle prescritte annotazioni dell'atto in pubblici registri (protocollo; raccomandate) che offrirebbero adeguata garanzia sull'autore dell'atto stesso, sia perché della sottoscrizione doveva comunque ritenersi garantita l'autenticità, in ragione della qualità di appartenente alla pubblica amministrazione del querelante. Sarebbe comunque priva di fondamento - secondo il Procuratore ricorrente - la considerazione del Pretore secondo la quale - mancando, nella specie, in calce all'atto di querela, addirittura il sigillo - non potrebbe neppure ipotizzarsi un'applicazione analogica dell'art. 122 c.p.p. dettato in tema di procura speciale (norma che per le pubbliche amministrazioni ritiene sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio e l'apposizione del sigillo). Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di un eccessivo formalismo, peraltro non sanzionato a pena di nullità, secondo il noto principio della tassatività (art. 177 c.p.p.). 3. - Il ricorso è infondato.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è regolata dall'art.337 c.p.p., il quale stabilisce che la dichiarazione di querela, con sottoscrizione autenticata, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. La norma non detta alcuna disposizione derogatoria per il caso in cui la querela sia presentata dal rappresentante una pubblica amministrazione. 4. - L'esigenza sottesa dalla norma è indubbiamente quella della garanzia della provenienza dell'atto in quelle situazioni in cui la querela non sia presentata oralmente o per iscritto al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, secondo modalità che possono ritenersi ordinarie (a norma del secondo comma dell'art. 333 c.p.p., richiamato dal primo comma dell'art. 337), bensì nei casi in cui sia recapitata da un incaricato o sia spedita per posta in piego raccomandato, situazioni nelle quali si impongono cautele idonee ad assicurare la certezza che l'atto provenga effettivamente dal suo autore.
5. - Tale esigenza non può venire meno nel caso in cui l'atto sia presentato, nei modi da ultimo precisati, da soggetto appartenente alla pubblica amministrazione. Non può contestarsi che l'apparato organizzativo dei pubblici uffici garantisca un maggior margine di sicurezza in considerazione soprattutto dei registri che normalmente sono tenuti presso gli uffici stessi;
è da ritenere, tuttavia, che il legislatore, non prevedendo speciali disposizioni derogatorie per le pubbliche amministrazioni, abbia voluto eliminare ogni margine di rischio in ordine alla provenienza dell'atto, in relazione alla particolare funzione della querela di rimuovere un ostacolo all'esercizio dell'azione penale (in tal senso ha già deciso questa Corte: v. Cass., 28 novembre 1996, p.m. in proc. Mascioletti, RV. 208659, che si ritiene di condividere, pur non ignorandosi l'esistenza di altro precedente contrario).
6. - La particolare funzione dell'atto già posta in evidenza e la specifica regolamentazione codicistica della fattispecie consentono di ritenere privo di qualsiasi rilievo il richiamo al disposto dell'art. 122 c.p.p., in tema di procura speciale, non applicabile al caso. Il ricorso va quindi rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998