Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
ITALIANA STPEBBLICA BBLICA M E A S O S O R P TA T 'IM IS 1987 L G A L E R A R T D arzo L I NOME DE ( POL ITA NO E A D T m I N , N O E L S G Legge L E O O TE SUPR B A (Art. 19 D Affidamento minon SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 12163/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron.7744 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.16/01/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RD OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso l'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, rappresentato e difeso da se medesimo in unione all'avvocato AUGUSTO CORTELLONI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
IS RITA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATA 2001 BERGONZONI, giusta procura speciale per Notaio 88 Ruggiero Sguera di Lama Mocogno rep. n. 21451 del -1- 15.1.2001; - resistente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
- intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Minori, depositato il 19/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati AR e che hanno chiesto l'accoglimento del Cortelloni, ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Bergonzoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel mese di gennaio del 1999 TA SA riferiva al Servizio Sociale di Modena che la convivenza con CC AR, iniziata qualche anno prima, era ormai divenuta insostenibile in quanto costui, spesso anche in presenza dei figli Giovanni e RA, rispettivamente di anni tre e due, assumeva nei suoi confronti atteggiamenti violenti fisicamente e verbalmente. Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia e в Romagna, dopo aver disposto su richiesta del P.M. l'affidamento dei due minori al Comune per una loro collocazione insieme alla madre in una struttura protetta con facoltà del padre di incontrare i bambini una volta alla settimana e con l'obbligo a carico del medesimo di provvedere al mantenimento dei figli nonché, successivamente, di tenerli con sé per determinati periodi, disponeva in via definitiva con decreto, sulla base degli accertamenti condotti anche dal Servizio Sociale l'affidamento dei minoridell' U.S.L. di Modena, alla madre, regolando la facoltà del padre di tenerli con sé alternativamente a fine settimana nonché in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive. 3 Su reclamo del AR la Corte d'Appello con decreto del 17-19.5.2000 modificava in parte l'esercizio della facoltà riconosciuta al padre di tenere con sé i figli, condizionando tali modifiche al pagamento da parte sua delle somme dovute per il mantenimento dei figli, determinate con decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale in 750.000 mensili per ciascun figlio in elevate capacità considerazione delle sue reddituali, come da lui stesso asserito, quale avvocato libero professionista. Assegnava in via esclusiva alla madre la facoltà di esercitare la scelta della scuola per i figli, prima affidata al Comune di Modena. Rilevava al riguardo la Corte d'Appello che: i rapporti tra la CC ed i figli sono spontanei ed affettuosi e che la sua presenza indispensabile per la loro crescita fisica, psichica e morale;
- l'episodio di abbandono riferito dal AR non era di rilevante gravità ed è rimasto isolato;
- le circostanze assunte dal padre come gravi indizi di trascuratezza della madre verso i figli (convalescenze abbreviate, bimbi accompagnati all'asilo anche in condizioni di tempo proibitive, 4 ricorsi ad ausili esterni, abiti con qualche macchia) erano da considerarsi alla stregua di ordinarie vicende familiari, influenzate dai ritmi lavorativi cui ormai ogni genitore è sottoposto;
il AR è considerato dalla stessa CC un padre "attento ed affettuoso" ma, nonostante le reiterate prescrizioni contenute nei decreti del Tribunale per i Minorenni ed il provvedimento monitorio del Presidente del в Tribunale con cui gli era stato ingiunto di versare alla CC la somma di £ 750.000 al mese per ciascun figlio, non ha versato alcuna somma di denaro, ritenendo di aver assolto ai suoi obblighi con il pagamento della retta dell'asilo e delle spese mediche e facendo recapitare ai bambini vestiti ed alimenti. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione CC AR, deducendo sette motivi di censura illustrati anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare è l'esame del secondo motivo di ricorso con cui CC AR in realtà non deduce alcuna censura ma si limita a sostenere la proponibilità del ricorso medesimo avverso il provvedimento impugnato in quanto, limitando 5 l'esercizio della patria potestà e potendo comportare danni anche irreversibili ai minori, assume a suo avviso natura decisoria e definitiva. Tale tesi non può essere condivisa, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte da tempo, almeno dalla fondamentale sentenza n.6220 del 23.10.1986 delle Sezioni Unite, ha affermato il principio che i provvedimenti limitativi od ablativi della patria potestà dei genitori naturali, adottati ai sensi dell'art. 317 bis C.C., e che comunque dispongono l'affidamento all'uno od all'altro dei genitori medesimi, resi a seguito di reclamo avversO la pronuncia del Tribunale per i Minorenni, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Al riguardo si è precisato che tali provvedimenti, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, sono pronunciati all'esito di un procedimento di natura non contenziosa, privo di un vero e proprio contraddittorio, e non statuiscono in via decisoria e definitiva in considerazione della loro revocabilità e modificabilità in qualsiasi momento per motivi sia sopravvenuti che preesistenti ma si esauriscono nel governo di interessi sottratto all'autonomia privata e non riconducibile alla soluzione di conflitti su diritti contrapposti. Tale principio è stato costantemente seguito successiva (vedi da ultimodalla giurisprudenza Cass. 8633/99; Cass. 6421/98; Cass. 93/98) che ha sottolineato la natura di volontaria giurisdizione del procediento, diretto unicamente a tutelare l'interesse del minore, senza alcuna idoneità а produrre effetti irreversibili anche qualora siano state valutate delle circostanze dedotte come elementi potenzialmente idonei a pregiudicare il diritto alla salute. consolidato orientamento A fronte di tale nessuna considerazione di ordine giuridico è stata dedotta dal ricorrente che anzi ha fatto riferimento anch'egli, con il secondo motivo in esame, al carattere provvisorio e non definitivo del provvedimento per la sua modificabilità anche per motivi preesistenti, pur discostandosi poi nelle conseguenze. Le esposte conclusioni precludono quindi l'esame del ricorso, compresa la parte riguardante gli aspetti economici, sui quali peraltro la Corte d'Appello non si è pronunciata se non per 7 condizionare al pagamento degli importi liquidati con separato decreto ingiuntivo le più ampie possibilità riconosciute al ricorrente di tenere con sé i figli. Anche in tal caso però non v'è spazio per il sindacato di legittimità in quanto l'eventuale anomalia ravvisabile sul punto nella pronuncia riguarderebbe pur sempre la regolamentazione dei rapporti fra i genitori ed i figli, la cui natura è stata sopra evidenziata. Si ritiene comunque di compensare le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Roma, 16.1.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Мдо Динь вивели стуMgo I IL CANCELLIERE D E Domenico Mazzaupl A T S O A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O R S n.74) P T S L'IM IS A Prima Sezione Civile T G 1987 L E A A R R Depositato in Cancelleria D arzo T I L E D A T 1.4 MAR. 2001 m , N I 6 O E N L S Legge G L E O O CANKETTIERE B A (Art. 19 D 8