Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
I 0 L A L C 8 O I 6 B L . B E B N E U , N P 1 O E 8 I R Z 9 ITALIANA a 1 A - R m 9752/0 1 1 T e t 1 s i IN NOME DEL POPOLO ITALIANO s 7 T 1 N E S t E h LA CORTE SU f c A t e SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARREDott. Vincenzo Presidente R.G.N.4030/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron.
2.2.355 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Ud. 03/05/01 MACIOCE Cons. Rel. Dott. Luigi ha pronunciato la seguente: SENTENZA и sul ricorso proposto da: PU TO in proprio e quale legale rapp.te della s.a.s. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NN ZO di RC ZO & c., elettivamente domiciliato in Roma, Richiesta copla studio via F.S.Nitti 11, presso l'avv. Paolo Napoletano e rappresentato e difeso dal Sig. per diritti L. giusta procura speciale a margine del ricorso dagli avv.ti Domenico Di 18 LUG 2001 il IL CANCELLIERE
- ricorrente -
Martino e Maurizio Maiello di Napoli
contro
Ministero per le Politiche Agricole in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- controricorrente -
avverso la sentenza del TO di NO, sez.dist. di S.Anastasia, n. 2 dell'8.1.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 1179 1 2001 2001 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza 146/96 il Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ingiungeva a ZO TO, in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. G.ZO di RC ZO & c. il pagamento ' della s.a. di lire 327.755.400 per violazione dell'art. 2 della L. 898/86, per avere conseguito indebito aiuto a carico del Feoga con riguardo a lavorazioni di olio d'oliva nelle campagne olearie 87/88 ed 88/89. Con ricorso 14.6.96 il ZO proponeva opposizione, dolendosi dei vizi formali della sanzione e lamentando che la sua responsabilità era stata desunta Lu solo in termini indiziari e cioè in base a considerazioni di inidoneità produttiva formulate a carico della ditta fornitrice dell'olio. Si costituiva il Ministero e l'adito TO di NO – sez.dist. di S.Anastasia - con sentenza 8.1.98 rigettava l'opposizione. Affermava in motivazione il Giudicante: L'ordinanza conteneva motivazione rispettosa del disposto del comma secondo dell'art. 18 della L. 689/81. Le norme comunitarie non contenevano preclusioni di sorta a che venissero espletati controlli presso la ditta fornitrice dell'olio al soggetto sospetto di indebita percezione di aiuto per lavorazioni non effettuate. La sanzione traeva origine dai verbali Agecontrol del 1991 afferenti le • verifiche effettuate presso la ditta Frantoio Oleario AE CO, presunta fornitrice dell'olio alla società del ZO: da tali accertamenti emergeva la fittizietà delle vendite attestate documentalmente, posto 2 che negli indicati periodi il AE era irreperibile, le forniture apparivano eseguite in luoghi diversi, l'automezzo indicato era affatto inutilizzabile per il trasporto di olio d'oliva ed il AE mai avrebbe potuto produrre quanto dichiarato, come emergeva dalla inesistenza di molti produttori come tali indicati e dalla entità degli effettivi consumi elettrici del frantoio L'accertamento in discorso non era, poi, fondato su mere presunzioni • bensì sulla deduzione di insussistenza delle forniture dichiarate dalla comprovata inesistenza della produzione. E tali accertamenti traevano origine da diretti riscontri dei verbalizzanti, • muniti di efficacia probatoria privilegiata. • Quanto alla deduzione del ZO sulla sua estraneità dalle circostanze len afferenti la organizzazione del frantoio AE e sulla asserita possibilità -pur nel riferito contesto le forniture fossero avvenute con che - l'inoltro di olio prodotto da terzi, era da rilevare che il ZO aveva comunque mancato di provare che a suo favore erano stati consegnati proprio i quantitativi di olio riportati nelle fatture e che da parte sua erano stati pagati proprio i relativi importi: a tal ultimo proposito andava rilevato che per il pagamento delle fatture per totali lire 2.060.207.782 non era stato mai indicato il mezzo di pagamento e che documentazione al proposito era rinvenibile per importi assai modesti (assegni per lire 29.840.000) o con indicazioni ("rimesse di pagamento") prive di data certa e di specificazioni, sì da far dubitare – dato l'importo- complessivo ed alla luce della scarsa attendibilità dei testi della veridicità delle stesse indicazioni di pagamento. Su tali premesse, andava negato ingresso alle ulteriori prove orali • 3 articolate con sollecitazione all'ammissione d'ufficio - al di fuori delle originarie, analitiche, deduzioni di fatto: pertanto non poteva ammettersi prova della effettuazione delle forniture tramite mero intermediario, peraltro deceduto. -Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ZO – in proprio e nella indicata veste - con atto notificato il 12.2.99 e contenente sei motivi. Il Ministero per le Politiche Agricole (già Ministero per le RAAF) ha notificato controricorso il 24.3.99. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ZO denunzia violazione dell'art. 18 della legge 689/81 e vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza indebitamente avvalorato l'esistenza di una congrua motivazione nell'ordinanza opposta (che era invece limitata al richiamo ai verbali ed alle norme violate e che era stata adottata sulla base di insostenibili valutazioni induttive). Il motivo, sotto entrambi i profili, è privo di alcun fondamento. Quanto alla violazione del disposto di legge, essa è esclusa dall'avere il TO puntualmente applicato i principii ripetutamente formulati da questa Corte in ordine alla idoneità della motivazione della sanzione amministrativa a consentire l'apprestamento delle difese giurisdizionali le volte in cui detta motivazione faccia preciso ed esauriente richiamo agli accertamenti contenuti nei verbali di contestazione ed alle specifiche norme violate (Cass. 12881/98 - 6529/98 - 911/96 - 7138/95). Né venendo al - secondo profilo la pretesa incongruità dei richiamati accertamenti (sostenuta dal ZO con ragioni esposte nei successivi motivi di ricorso) 4 potrebbe riverberarsi in termini di illogicità motivazionale sulla stessa ordinanza o, addirittura, sulla motivazione della sentenza nel capo in esame, posto che quest'ultima non contiene al proposito alcuna valutazione ma solo l'accertamento della sussistenza nella sanzione del -a sua volta - l'ordinanza, munita di requisito formale dianzi detto e che tale requisito formale, non sarà illegittima per vizi di "valutazione" ma solo per insussistenza in fatto del contestato illecito. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 23 della L. 689/81, 645 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il TO omesso di applicare alla specie le regole sull'onere della prova proprie del procedimento e per le quali non avrebbero dovuto più avere valore - a sostegno della decisione - i verbali di accertamento una volta proposta opposizione alla sanzione che sulla loro base era stata adottata. La inconsueta tesi del ricorrente, che dall'esatta premessa della applicazione al giudizio de quo della regola dell'onere probatorio a carico dell'Autorità ingiungente (art. 23 pen. comma L. 689/81) ricava l' impensabile esclusione di alcuna efficacia probatoria degli accertamenti sui quali l'Autorità abbia emesso la sanzione, una volta che questa sia stata opposta, non può certo essere condivisa: al proposito non può che rammentarsi che quei verbali, da un canto, possono contenere accertamenti addirittura fidefacenti e, dall'altro canto, sono comunque liberamente valutabili dal Giudice in base al fondamentale principio del libero apprezzamento (art. 116 c.p.c.), in entrambi i casi non essendo in alcun modo configurabile la pretesa necessaria loro espulsione dall'ambito probatorio, sulla quale il ZO ritiene di fondare la riportata censura. 5 Con il terzo motivo, quindi, il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2700 c.c. e vizio di motivazione, per avere il primo Giudice ritenuto legittima la sanzione sulla sola base delle risultanze dei verbali ispettivi afferenti l'inidoneità del AE alla asserita produzione, senza quindi valutare, anche a livello di presunzione, la allegata possibilità che la fornitura di olio fosse stata effettuata da terzi con la mera interposizione del AE (ignota ad esso ricorrente). La censura è priva di fondatezza. Da un canto il TO ha fatto puntuale applicazione dei principii posti da questa Corte in tema di efficacia privilegiata degli accertamenti riportati dai p.u. nei verbali, là dove ha ritenuto non revocabili in dubbio - in difetto di Ш alcuna querela di falso - le circostanze oggettive emerse dalle ispezioni e sulle quali l'attività dei verbalizzanti non aveva sovrapposto alcuna valutazione od opinione soggettiva (Cass. 3522/99 - 693/99 - 12887/98 - 3939/98). Dall'altro canto, non sussiste alcuna omissione di indagine e di argomentazione in ordine alla ipotesi prospettata dal ZO in sede di opposizione, avendo il TO, dopo aver avvalorato gli argomenti direttamenti desumibili dai verbali (pag. 6), preso direttamente in esame la predetta tesi difensiva ed avendo quel Giudice - con ampia quanto puntuale motivazione rilevato la sua inconsistenza, per la evidente - carenza dei riscontri dei pagamenti per le ingenti somme che il ZO assumeva aver effettuato per le altrettanto ingenti forniture, quand'anche provenienti dal AE quale mero intermediario (pag. 7). E tale motivazione non ha neanche ricevuto dal ricorrente le specifiche censure che essa imponeva. Con il quarto motivo, poi, il ZO denunzia la violazione degli artt. 251- 256-245 c.p.c., 2697 2709 c.c. e contraddittorietà di motivazione, per avere i TO indebitamente ritenuto inattendibili testimoni ritualmente ammessi e per aver negato valore probatorio a documenti che tale idoneità certamente avevano. Sotto il primo profilo la tesi proposta dal ricorrente, a termini della quale l'ammissione della prova orale con i testi indicati sarebbe "assorbente” di ogni considerazione sulla attendibilità dei testi stessi, appare del tutto inaccettabile, posto che tanto la riduzione delle liste testimoniali quanto la valutazione di inattendibilità dei testimoni sono peculiari espressioni del lu potere del Giudice di valutare le prove acquisite che, esercitato con congrua motivazione, è affatto insindacabile (cass. 6361/00 9640/99 - 3380/95). E nella specie la valutazione di ogni teste è stata effettuata con chiara e puntuale motivazione (che il ricorrente ZO non ha neanche preso in esame in via specifica, come suo onere). Analogamente, e sotto il secondo profilo, la valutazione della documentazione afferente i "pagamenti” è stata- contrariamente a quanto opinato dal ZO - congruamente effettuata, con analitica esposizione delle ragioni per le quali i pochi assegni acquisiti e le generiche e parziali "rimesse" non potevano ritenersi probatorie degli ingenti pagamenti dichiarati. Ed anche al proposito non vi è nel motivo alcuna specifica censura di vizio argomentativo. Il quinto motivo denunzia, poi, violazione degli artt. 23 della L. 689/81 e dell'art. 245 c.p.c. nonché vizio di motivazione, per avere il Giudice di merito negato l'ammissione di prove rilevanti sull'erroneo assunto della decadenza dal potere ammissivo in ragione della carenza di tempestiva 7 allegazione dei fatti: nella specie, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata rifiutata l'ammissione della prova 9.6.97 del ruolo di intermediario - tra il ZO ed il AE di tal OT CO nel mentre l'attivazione del potere officioso sarebbe stata d'obbligo una volta prospettata dall'opponente la tesi della propria estraneità dalle modalità di fornitura del AE. La censura è priva di fondamento, avendo il TO esattamente applicato i principii che governano i limiti insuperabili dell'esercizio del potere istruttorio officioso, quello dei fatti prospettati e dedotti dalla parte, fatti che, pur se non certo articolati in deduzioni pre-istruttorie, devono comunque razionalmente iscriversi in quella che è stata, con efficacia, definita la "pista probatoria" da seguire (Cass. 9034/00; cfr. anche 3516/01 - 3228/01 - 10335/00). Ditalchè, mai essendo stata anche implicitamente prospettata la presenza di un qualche intermediario tra fornitore di olio e produttore, correttamente il TO ha declinato la sollecitazione ad ammettere ex officio la prova tardivamente articolata. Infondato è, da ultimo, il sesto motivo del ricorso, con il quale il ZO denunzia violazione dei reg.CEE 2677/85 - 2808/88 - 571/91, dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere il TO di NO pretermesso la prioritaria verifica presso la Ditta di esso produttore delle condizioni per affermare la sua idoneità produttiva, preferendo, indebitamente, e contro i precetti comunitari, i controlli presso la fornitrice. Come si evince chiaramente dalla lettura della seconda osservazione preliminare di cui a pag. 3 della sentenza impugnata, il TO ha premesso la sua esatta opinione sulla compresenza – anche nelle norme comunitarie dei due tipi di controllo (diretto ed indiretto) sulla effettività - della produzione ammessa ad aiuto;
e ciò, come correttamente rilevato, senza né priorità né rigidità alcuna, trattandosi di controlli diretti, entrambi, alla repressione di possibili frodi. E da tale premessa il Giudicante ha sviluppato le sue valutazioni con riguardo tanto alla condizione "produttiva" del fornitore quanto alla esilità probatoria delle prove (testimoniali e documentali) afferenti la condizione del beneficiario dell'aiuto, senza che la doglianza attuale del ZO di pretermissione della (prioritaria) idoneità del suo stabilimento a ricevere comunque le dichiarate forniture si possa ritenere verificabile su atti o documenti non presi in esame. E di qui la totale carenza di decisività delle pretese omissioni valutative (in nessun luogo del ricorso essendo indicato quali emergenze documentali pretermesse avrebbero potuto condurre il TO a diverso opinamento, ove prese in esame). Respinto il ricorso, le spese del giudizio sostenute dalla controricorrente Amministrazione graveranno interamente sulla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore dell'Amministrazione controricorrente, spese determinate in lire 5.000.000 I 9 L E 8 e L l 6 E O a . N B per onorari oltre alle spese prenotate a debito. n O N e I , p Z A 1 a R 8 Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001 m T 9 e S 1 t I - s G i 1 E s 1 All Cons.est. il Presidente R l - a 4 A Vi Baldassme 2 e D h . E c L i T f i N 3 d E 2 o S E . m T R A g