Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice dell'opposizione le valutazioni dei verbalizzanti in esso contenute nel contesto delle emergenze probatorie in atti, tenuto conto, altresì, delle contestazioni dell'opponente (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda processuale in cui il contravventore, al quale era stata contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 9 legge regione Sicilia n. 127 del 1990 - illecita attività estrattiva di materiale sabbioso -, nel proporre opposizione, poi rigettata dal giudice di merito, non aveva contestato ne' l'estensione della superficie interessata dallo scavo, ne' la quantità di materiale estratto, adducendo di essersi limitato al compimento di opere di livellamento e ripristino del proprio fondo. La S.C., rilevato, ancora, che la motivazione della pronuncia di rigetto dell'opposizione si fondava, oltre che sulle sopraindicate circostanze, anche su di una esauriente documentazione fotografica prodotta in allegato al verbale di accertamento dall'amministrazione convenuta, ha confermato la pronuncia del pretore, enunciando il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. AN FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE RA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE SAIJA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA, in persona del Capo Distretto Minerario pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 223/96 della Pretura di MESSINA, depositata il 22/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. AN FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 TI AN, con ricorso depositato il 21 ottobre 1994, proponeva opposizione dinanzi al ET di Messina avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il distretto Minerario di Catania gli aveva ingiunto il pagamento di lire 5.070.000 in relazione alla violazione dell'art. 9 della legge regionale siciliana n. 127 del 1990, per avere svolto un' illecita attività
estrattiva di materiale sabbioso. Deduceva di non avere svolto l'attività estrattiva contestatagli, ma di essersi limitato al compimento di opere di livellamento e ripristino del proprio fondo, danneggiato da alluvioni, previa autorizzazione dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina. Chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione. L'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il ET, con sentenza depositata il 22 giugno 1996, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il TI, con atto notificato il 20 novembre 1996, formulando cinque motivi di gravame, ai quali l'Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 7, della legge n. 689 del 1981, con conseguente nullità della sentenza, per non avere il ET, prima di rimettere la causa in decisione, dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato le parti a precisare le conclusioni e a discuterla, così violando il diritto di difesa del ricorrente, che non aveva potuto proporre nuove eccezioni e mezzi di prova.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 7, della legge n. 689 del 1981, per non avere il ET dato lettura del dispositivo in udienza, depositato insieme alla sentenza, come si evincerebbe anche dalla fotocopia del ruolo, dalla quale non risulta alcun provvedimento in corrispondenza della causa in oggetto.
Con il terzo motivo si deduce l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il ET rigettato l'opposizione sulla base della documentazione fotografica prodotta dall'Amministrazione e del verbale di accertamento degli ufficiali di polizia mineraria, senza tenere conto che l'opponente aveva dedotto e documentato di avere proceduto ad un'attività di spianamento del terreno su autorizzazione del Corpo forestale regionale n. 13460 del 1991, cosicché doveva, quanto meno, valutare la sua buona fede. Inoltre, avendo l'opponente chiesto la decisione della causa ove non fosse necessaria un'ulteriore attività istruttoria, il ET avrebbe immotivatamente deciso la causa senza disporre alcuna attività istruttoria.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, della legge n. 689 del 1981, per avere il ET rigettato l'opposizione nonostante la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, non essendo sufficienti a tal fine le risultanze del verbale di accertamento, in quanto contestate mediante l'allegazione della liceità della condotta sanzionata, a seguito dell'autorizzazione di essa da parte del Corpo forestale regionale.
Con il quinto motivo si deduce l'insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento al mancato accoglimento della domanda di riduzione della sanzione, il cui rigetto sarebbe stato inadeguatamente motivato in relazione alla mancanza di prova della marginalità dell'attività estrattiva, omettendosi di tenere conto che l'attività si era svolta previa autorizzazione del Corpo forestale regionale e senza specifica motivazione sulla congruità dell'irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale.
2.I primi due motivi del ricorso sono infondati. Quanto al primo, risulta dai verbali di udienza che la causa fu posta in decisione all'udienza del 26 gennaio 1995 su istanza della procuratrice dell'odierno ricorrente, che pertanto non può lamentare in questa sede una lesione del proprio diritto di difesa per non essere stato invitato previamente a precisare le conclusioni e a discuterla, dovendosi ritenere che, con la richiesta di deciderla, la sua procuratrice avesse ritenuto di mantenere ferme le conclusioni già prese e di limitare la discussione alla richiesta di deciderla. Quanto al secondo motivo, risulta dagli atti che il dispositivo fu redatto lo stesso giorno dell'udienza di discussione, ed essendo attestato nel verbale che la causa fu decisa "come da separato dispositivo", deve ritenersi che il medesimo sia stato letto in udienza, a nulla rilevando che sul ruolo non ne sia stata fatta menzione, non risultando dallo stesso alcuna annotazione in relazione alla causa de qua, che pure quel giorno fu sicuramente discussa e decisa, come risulta dal verbale di udienza e dal dispositivo in atti.
Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo, con i quali si lamenta che la causa sia stata decisa senza che fosse disposta alcuna attività istruttoria, nonostante che la richiesta dell'opponente di porla in decisione fosse subordinata alla mancanza della necessità di disporla, e si contesta che la prova del fatto addebitato al ricorrente potesse essere costituita dal verbale di accertamento e dalla documentazione fotografica prodotta dall'Amministrazione, stante l'allegazione da parte dell'opponente di avere proceduto allo spianamento del terreno a seguito di autorizzazione da parte del Corpo forestale regionale, che dimostrerebbe la sua buona fede.
Quanto alla decisione della causa senza una specifica attività istruttoria, va considerato che, non avendo l'opponente formulato alcuna istanza istruttoria, non può fondatamente lamentare che il ET, ritenendo di avere sufficienti elementi di decisione sulla base delle prove documentali in atti, la abbia decisa in base ad essa, trattandosi di una valutazione rimessa al suo esclusivo apprezzamento e non censurabile in questa sede.
Quanto alle restanti censure formulate con i detti motivi, va considerato che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 9 della legge regionale siciliana n. 127 del 1990, per avere svolto abusivamente un'attività estrattiva di materiale sabbioso, sulla base della documentazione fotografica prodotta dall'Amministrazione e delle emergenze del verbale di accertamento, dal quale risultava che lo scavo aveva interessato una superficie di 500 mq dalla quale erano stati asportati ventimila metri cubi di materiale, cosicché non poteva trattarsi, come sostenuto dall'opponente, di un'opera di livellamento del fondo, autorizzata dal Corpo forestale dello Stato. Il verbale di accertamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 aprile 1998, n. 3939; 23 dicembre 1997, n. 13010; 18 agosto 1997, n. 7667; 1 aprile 1996, n. 2988) fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice le valutazioni dei verbalizzanti in esso contenute, nel contesto delle emergenze probatorie in atti e tenuto conto del contenuto delle contestazioni dell'opponente. Nel caso di specie l'opponente non aveva contestato ne' l'estensione della superficie interessata dallo scavo ne' la quantità di materiale estratto, cosicché nessun vizio motivazionale può rinvenirsi nella motivazione della sentenza che, da tali elementi, oltre che dalla documentazione fotografica, ha tratto la prova - con valutazione di fatto non censurabile nel merito in questa sede - dell'esistenza di un'attività estrattiva e non di semplice ripianamento del terreno. Infondato è infine anche il quinto motivo, relativo alla dedotta eccessività della sanzione irrogata, essendo il rigetto dell'opposizione anche in riferimento a tale profilo adeguatamente motivato sulla base della considerazione che l'asserita "marginalità" dell'attività estrattiva, allegata dall'opponente nel prospettare detto profilo di opposizione risultava non dimostrata, e tenuto conto che la sua buona fede risultava già esclusa dall'accertamento della sua responsabilità per l'illecito in questione.
Ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata e l'opponente condannato alle spese di questo grado, che si liquidano in favore della controparte nella misura di lire un milione di onorari, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di lire un milione per onorari di questo grado, £. 18.700 oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999.