Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 693
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice dell'opposizione le valutazioni dei verbalizzanti in esso contenute nel contesto delle emergenze probatorie in atti, tenuto conto, altresì, delle contestazioni dell'opponente (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda processuale in cui il contravventore, al quale era stata contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 9 legge regione Sicilia n. 127 del 1990 - illecita attività estrattiva di materiale sabbioso -, nel proporre opposizione, poi rigettata dal giudice di merito, non aveva contestato ne' l'estensione della superficie interessata dallo scavo, ne' la quantità di materiale estratto, adducendo di essersi limitato al compimento di opere di livellamento e ripristino del proprio fondo. La S.C., rilevato, ancora, che la motivazione della pronuncia di rigetto dell'opposizione si fondava, oltre che sulle sopraindicate circostanze, anche su di una esauriente documentazione fotografica prodotta in allegato al verbale di accertamento dall'amministrazione convenuta, ha confermato la pronuncia del pretore, enunciando il principio di diritto di cui in massima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 693
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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