Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale formulata per la prima volta in sede d'impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Poteri istruttori d‘ufficio del giudice del lavoro e decadenza delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie. Profili di coordinamento nell'elaborazione…Redazione · https://www.diritto.it/ · 3 maggio 2019
2. L'elaborazione intepretativa sui poteri ufficiosi del giudice in rapporto a quelli delle parti in ordine alla deduzione dei mezzi istruttori. E‘ necessario soffermarsi brevemente sui presupposti elaborati a livello giurusprudenziale in ordine all'esercizio dei poteri istruttori previsti dall'art. 421 c.p.c. Secondo l'orientamento prevalente, se le risultanze della causa hanno portato alla luce significativi elementi di indagine e il giudice ritiene insufficienti le prove già acquisite, si verifica una situazione di incertezza probatoria. Nel regime processuale differenziato del rito del lavoro, il giudice tuttavia, non può applicare la regola dell'onere della prova, ma è chiamato ad …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CRAB S.A.S. DI ON IA & IA, ON IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. TRAVERSARI 55, presso lo studio dell'avvocato MARZANO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICASTRO MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 45/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 20/03/98 R.G.N. 1257/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 febbraio 1995 la C.R.A.B. S.a.S. di BO IS e C., nonché BO IS in proprio e quale socio accomandatario della Società, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, su istanza dell'I.N.P.S., dal Pretore di Città di Castello per l'importo di L. 44.150.578, sostenendo la insussistenza del presupposto di fatto sul quale si basava la richiesta dell'Istituto, ossia la simulazione del contratto di associazione in partecipazione.
Costituitosi tardivamente, l'Ente contestava la opposizione, instando per la conferma del provvedimento monitorio, ed il giudice adito, previo espletamento dell'istruttoria, revocava il decreto ingiuntivo con sentenza del 6.2.1997, confermata dal Tribunale di Perugia con decisione del 20 marzo 1998, all'esito dell'appello proposto dal soccombente.
Ritenevano i giudici di merito, per la parte che ancora interessa in questa sede, che, verificatasi la decadenza in ordine alla richiesta di mezzi istruttori da parte dell'I.N.P.S., volti a supportare la fondatezza della propria pretesa, poteri del giudice - pur trattandosi di controversia di lavoro - non potevano sopperire alla inerzia processuale della parte istante, ne' sanare una decadenza già verificatasi, oppure ovviare ad una preclusione di legge, ne' dilatarsi fino al punto di disporre ex officio, ai sensi dell'art. 421 Cod. Proc. Civile, l'ammissione di mezzi probatori indispensabili a fini decisionali, eludendo in tal modo le conseguenze correlate a preclusioni e decadenze previste rigorosamente dalla normativa pertinente.
Avverso tale sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resistono la Società e BO IS in proprio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma secondo, Cod. Proc. Civile, nonché omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo, della controversia, con riferimento allo art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice di rito.
Deduce che il Tribunale ha errato nel non ammettere le prove testimoniali, pur se tardivamente richieste, in quanto, malgrado siffatta circostanza decadenziale si fosse verificata, non poteva limitarsi ad una mera declaratoria in tal senso, ma doveva comunque procedere ad un apprezzamento motivato circa la loro non indispensabilità a fini decisori, provvedendo, in ipotesi contraria ed al fine di decidere con giustizia, ad ammettere comunque la prova indipendentemente dalla preclusione mediante il concreto esercizio dei poteri di ufficio attribuiti dallo speciale rito del lavoro ai sensi dell'art. 421 C.P.C., in deroga a quelli di cui al processo ordinario.
Il motivo è infondato.
Ritenuta la tardività della richiesta di prova testimoniale, del resto non contestata dallo stesso ricorrente, correttamente i giudici di merito hanno rigettato la relativa istanza dell'Istituto, concernendo essa un mezzo istruttorio la cui formulazione risultava ormai preclusa, ne' per altro verso rientrante in quel potere di ampliamento del quadro probatorio rimesso alla facoltà discrezionale del giudicante ai sensi dell'art. 421, 2^ comma, C.P.C., e non sindacabile in sede di legittimità. Giacché l'esercizio di tale potere istruttorio d'ufficio presuppone la ricorrenza di talune circostanze tutte carenti nella specie, quali la insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali decadenziali ratione temporis;
la opportunità di integrare un quadro probatorio già legittimamente e tempestivamente delineato nei suoi profili di base rispetto alla pretesa azionata;
la indispensabilità di una iniziativa istruttoria di ufficio, ai sensi dello art. 437, secondo comma, Cod. Proc. Civile, volta non già a superare gli effetti ormai verificatisi inerenti ad una tardiva, colpevole formulazione di richiesta istruttoria, ovvero a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della originaria domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa che offrano già significativi dati di indagine, ed in ordine alle quali la parte interessata non è stata in grado di sopperire adeguatamente nei limiti temporali all'uopo legalmente fissati.
A tali principi il Tribunale si è correttamente adeguato, pur nella concisa motivazione di cui al n. 4, primo capoverso, dell'art. 132 C.P.C., sicché la sentenza impugnata non risulta inficiata dalle violazione di legge e dai vizi prospettati in ricorso, che per l'effetto va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 Cod. Proc. Civile, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 22.000=, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 3.000.000 (tremilioni). Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001