Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 2
Nel nostro ordinamento processuale civile la valutazione preventiva dell'attendibilità del teste è riservata al legislatore (come emerge dagli artt. 246 e 247 cod. proc. civ.) ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.), solo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, una volta che la prova sia stata assunta, dovendo, inoltre, escludersi che detto apprezzamento possa rientrare nel giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, di cui al primo comma dell'art. 184 cod. proc. civ., poiché l'ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova, e nessuna norma vieta di assumere un teste solo perché ritenuto inidoneo a rendere una rappresentazione precisa delle circostanze oggetto di prova, mentre la rilevanza concerne il nesso tra i fatti da provare ed il riconoscimento della fondatezza della domanda o dell'eccezione, prescindendo da ogni considerazione della persona chiamata a deporre. Ne consegue che l'ammissione di una prova testimoniale non può negarsi in considerazione del suo probabile esito negativo per l'inverosimiglianza del fatto che si intende provare ovvero per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso.
In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della "colpa grave" contemplata dall'art. 1229 cod. civ., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza "affidato ad elementi umani", idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 casette di sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione imprudente della prova - Trascrizione della relazione tenuta nel corso del convegno "Il punto su: il…Redazione · https://www.diritto.it/ · 14 novembre 2019
Il titolo della mia relazione è “Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione imprudente della prova”. Ora, se noi accordassimo un fondamento a quel che afferma la Corte la mia relazione dovrebbe durare non dieci minuti, bensì dieci secondi, in quanto è a tutti noto il principio secondo cui la Suprema Corte non può sindacare il modo in cui il giudice di merito ha valutato la prova libera, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Al limite è possibile invocare il controllo della logicità e razionalità della motivazione. Un motivo che si spingesse a chiedere questa indagine verrebbe dichiarato inammissibile prima ancora che infondato. Tuttavia, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9640 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. ZO FERRO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore
Dott. Stefano BENINI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI ZZ, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Friggeri n. 13, presso l'avv. Armando Giallombardo, unitamente all'avv. Lorenzo Pecoraro che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.a., in persona del direttore centrale dott. Franco Riolo e del condirettore centrale dott. Alberto Geremia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n. 8, presso l'avv. Enrico Ciccotti, che la rappresenta e difende con gli avv.ti ZO Messina, Enrico Brugnatelli e Laura Cattaneo in virtù di procura in calce all'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale -
nonché
sul ricorso proposto da:
BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.a., in persona del direttore centrale dott. Franco Riolo e del condirettore centrale dott. Alberto Geremia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n. 8, presso l'avv. Enrico Ciccotti, che la rappresenta e difende con gli avv.ti ZO Messina, Enrico Brugnatelli e Laura Cattaneo in virtù di procura in calce all'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
VI ZZ
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 287/96 del 2 aprile 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 1998 dal Relatore Cons. dr. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Pecoraro e Ciccotti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AU LI, il quale ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento del terzo motivo, e per il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 19 febbraio 1991, il signor ZO RD conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la NC Commerciale Italiana s.p.a. e - assumendo di essere concessionaria di una cassetta di sicurezza sita nei locali della banca convenuta il cui contenuto, previa effrazione, era stato asportato da ignoti ladri che nella notte tra il 2 e il 3 giugno 1990 si erano introdotti nel caveau della banca - ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificandoli in L. 300.000.000, corrispondenti, a suo dire, al valore degli oggetti preziosi conservati nella cassetta.
La NC sì opponeva all'accoglimento della domanda, deducendo - da un lato - che l'attrice si era impegnata, con una apposita clausola, a non introdurre nella cassetta cose aventi un valore complessivo non superiore a L. 1.000.000, successivamente portato a L. 10.000.000. E, dall'altro, che l'evento furtivo doveva essere ascritto al fortuito, in quanto nella predisposizione e nella custodia dei locali era stata impiegata la massima cura, facendo ricorso anche agli accorgimenti suggeriti dalla più moderna tecnologia.
Il Tribunale affermava la responsabilità della NC (sul rilievo che non avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1839 c.c.) ma, al tempo stesso, riconosceva la validità della clausola,
muovendo dal convincimento che essa delimitasse il contenuto del contratto e fosse quindi estranea alla disciplina dettata dall'art.1229 c.c.. La NC veniva pertanto condannata al risarcimento dei danni in misura pari al limite massimo (L. 10.000.000) di valore da essa indicato, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. 1.1 - La sentenza era appellata dal RD e, in via incidentale, dalla NC.
Il primo gravame veniva parzialmente accolto. La Corte territoriale, andando in contrario avviso dal Tribunale, ravvisava infatti nella clausola una limitazione pattizia della responsabilità della NC e la dichiarava nulla, affermando che nel suo comportamento erano individuabili gli estremi della colpa grave. L'ammontare del risarcimento era tuttavia lasciato inalterato, in quanto i giudici d'appello, dopo aver respinto richieste di ammissione delle prove (per testi e per giuramento suppletorio) dedotte dall'appellante al fine di dimostrare l'ammontare dei danni subiti, negavano che fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza di un danno maggiore. L'appello proposto dalla NC era invece respinto in ogni sua parte. 1.2 - Il UZ ricorre in questa sede, chiedendo la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso. La NC resiste e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
2 - Deve essere preliminarmente disposta, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, che sono stati proposti contro la stessa sentenza.
3 - Con i tre motivi del ricorso principale il ricorrente si duole che la Corte territoriale:
a) non abbia ammesso la prova per testi articolata con l'atto di citazione diretta a provare l'esistenza degli oggetti contenuti nella cassetta, in violazione degli artt. 246 e 247 c.p.c., nonché degli artt. 2721 e 2724, n. 4, c.c. e senza considerare che il teste indicato (fratello di esso ricorrente e a sua volta intestatario di altra cassetta di sicurezza) aveva libero accesso al caveau della NC;
b) non abbia considerato che il danno avrebbe potuto essere accertato con l'ausilio di un consulente tecnico, cosi come previsto in via generale dall'art. 61 c.p.c., e che sarebbe stato comunque possibile liquidarne l'ammontare con apprezzamento equitativo nell'ipotesi contemplata dall'art. 1226 c.c.;
c) non le abbia deferito il giuramento suppletorio, assumendo che tale decisione sarebbe fondata su argomentazioni giuridicamente errate e comunque incongrue e, come tali, censurabili per violazione dell'art. 2736, n. 2, c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. 3.1 - Anche il ricorso incidentale si articola in due motivi, con i quali la NC censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto - in violazione degli artt. 1229, primo comma, c.c. e degli artt. 1322, 1839-1841, 1218 e 2697 dello stesso codice, e senza dar conto in modo adeguato delle ragioni del proprio convincimento:
a) che la clausola con la quale era stato posto un limite al valore delle cose introducibili nella cassetta costituiva, in realtà, un patto di limitazione della responsabilità derivante dalla gestione del servizio ed era quindi assoggettata alla disciplina dettata dal citato art. 1229 c.c.;
b) che il suo comportamento era stato caratterizzato da colpa grave.
4 - Le questioni sollevate con il ricorso incidentale rivestono carattere di pregiudizialità rispetto a quelle prospettate con il ricorso principale e debbono essere quindi esaminate per prime. Il primo motivo, puntualizzato alla lettera a) del precedente paragrafo, è da ritenersi palesemente infondato, alla stregua dell'orientamento di questa Corte, ormai consolidato nel senso che la clausola del contratto relativo all'utilizzazione di una cassetta di sicurezza, la quale disponga che l'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo valore, in correlazione con altra clausola che limiti a tale valore l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria della banca, comporta una restrizione della responsabilità del debitore inadempiente, ed è pertanto nulla, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, C.C., in quanto diretta a far salva tale limitazione anche nelle ipotesi in cui l'inadempimento è determinato da dolo o da colpa grave (Cass. 7 maggio 1992, n. 5421; Cass., S.U., 1^ luglio 1994, n. 6225; Cass. 24 gennaio 1997, n. 750). Da tale orientamento il Collegio non ritiene di doversi discostare, posto:
- che il servizio delle cassette di sicurezza è funzionalmente destinato a consentire la conservazione e la custodia di beni che, per il loro alto valore, richiedono l'utilizzazione di congegni di sicurezza particolarmente sofisticati che solo una complessa organizzazione imprenditoriale, come quella degli istituti di credito, è in grado di offrire;
- che la banca, con la stipulazione del contratto disciplinato dagli artt. 1839 e segg. c.c., assume l'obbligo di assicurare l'idoneità e la custodia dei locali e l'integrità della cassetta e non entra in relazione giuridica con le cose in essa riposte, le quali restano nell'esclusiva disponibilità del cliente;
- che pertanto il maggiore o minor valore di tali beni non incide sul contenuto degli obblighi assunti dalla banca, i quali sono operanti anche se le cassette sono vuote;
- che mancano conseguentemente i presupposti per ritenere che la clausola, della cui validità si controverte nel presente giudizio, riguardi esclusivamente la determinazione del contenuto del contratto e non possa quindi configurarsi come limitativa della responsabilità della banca.
Deve pertanto essere ribadita la piena applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1229, primo comma, c.c. Detta disposizione, del resto, non nega in modo assoluto la validità delle clausole di esonero, totale o parziale, del debitore dalla responsabilità per inadempimento, ma solo di quelle dirette ad escludere o a limitare preventivamente tale responsabilità anche quando l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, e trova quindi il suo fondamento nell'esigenza di assicurare al creditore l'impegno di un minimo di diligenza da parte del debitore, senza il quale la giuridicità del vincolo assunto da tale soggetto finirebbe per perdere gran parte del suo significato.
5 - A non diverse conclusioni deve giungersi per l'altro motivo del ricorso incidentale, sopra specificato alla lettera b) del paragrafo 3, con il quale la sentenza impugnata viene censurata per non aver considerato che incombeva all'utente della cassetta l'onere di dimostrare che l'effrazione era stata determinata da "colpa grave" della NC e che l'apprezzamento espresso dalla Corte territoriale circa la sussistenza di tale requisito era contraddittorio e, comunque, inadeguato.
Infatti, nella sentenza impugnata si pone in evidenza che - malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza - i ladri ebbero la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'Istituto (dal pomeriggio di venerdì primo giugno alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 cassette di sicurezza, e da tale constatazione si trae argomento per osservare che tali modalità di esecuzione rendono evidente che non era stato predisposto un servizio di vigilanza "affidato ad elementi umani", idoneo ad intercettare tempestivamente l'esecuzione di imprese criminose, e per esprimere l'avviso che una omissione, così madornale, era sufficiente ad integrare gli estremi della "colpa grave" contemplata dal citato art. 1229 c.c. Tutto ciò porta a ritenere che i giudici d'appello abbiano dato conto delle ragioni del proprio convincimento in modo da rendere possibile la verifica del processo logico da essi seguito nell'adottare la decisione impugnata e che quest'ultima sia conseguentemente in grado di resistere alle censure mosse dalla ricorrente. È poi appena il caso di osservare che, essendo contenuto in detta sentenza l'apprezzamento positivo della sussistenza della "colpa grave" e dovendo ritenersi (per le ragioni già indicate) tale valutazione incensurabile, priva d'interesse, e come tale inammissibile, appare l'indagine diretta ad accertare se incombesse al creditore (e quindi all'utente della cassetta) o al debitore (vale a dire alla NC) l'onere della prova contraria.
6 - Può così passarsi all'esame del ricorso principale, proposto dal RD.
Con il primo motivo - come si è anticipato (retro, 3, a) - il ricorrente si duole che sia stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale dedotta al fine di fornire la prova che gli oggetti custoditi nella cassetta erano proprio quelli elencati in citazione. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul duplice rilievo:
a) che, essendo fatto divieto agli estranei di assistere ai depositi e ai prelevamenti effettuati nelle singole cassette di sicurezza dai rispettivi intestatari, "ben difficilmente" il teste sarebbe stato in grado di indicare quali oggetti erano contenuti in quella del ricorrente;
b) che, in ogni caso, il teste non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni precise circa le caratteristiche (natura delle pietre e dei metalli preziosi, numero dei carati, etc.) di tali oggetti, rendendo assai difficile e problematica la valutazione della loro consistenza e del loro valore.
A giudizio del ricorrente, la Corte di merito, così argomentando, avrebbe omesso. di considerare che il teste indicato aveva libero accesso nel locale in cui erano sistemate le cassette di sicurezza e che, comunque, la sua supposta inidoneità ad individuare gli oggetti riposti nella cassetta e a descriverne le caratteristiche non avrebbe mai potuto giustificare, in mancanza di un esplicito divieto di legge, l'affermazione della sua incapacità a rendere testimonianza. 6.1 - La censura è fondata. Invero, come è stato puntualizzato in più di un'occasione da questa Corte, l'ammissione di una prova testimoniale non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo per l'inverosimiglianza dei fatti allegati, ovvero per la ritenuta inidoneità del teste a fare un resoconto preciso dei fatti allegati (Cass. 29 maggio 1998, n. 5313; 28 ottobre 1983, n. 6382). Nel nostro sistema la valutazione preventiva della attendibilità del teste è infatti riservata al legislatore (artt.246 e 248 c.p.c., oltre all'art. 247 dello stesso codice, peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo) ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, solo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, una volta che la prova sia stata assunta (art. 116 c.p.c.). Nè può ritenersi che tale apprezzamento rientri nel giudizio di ammissibilità e di rilevanza dei mezzi di prova che il giudice è tenuto, ad effettuare a norma dell'art. 184, primo comma, c.p.c., posto che l'ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono le modalità e i limiti di deduzione dei singoli mezzi di prova, e nel caso di specie non vi è alcuna disposizione che vieti l'assunzione di un teste, sol perché ritenuto non idoneo a rendere un resoconto preciso delle circostanze oggetto di prova;
e che la rilevanza concerne il nesso tra i fatti da provare e il riconoscimento della fondatezza della domanda o dell'eccezione, prescindendo da ogni considerazione della persona chiamata a deporre.
7 - Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che l'ammontare del danno avrebbe potuto essere accertato mediante consulenza tecnica ed eventualmente determinato con apprezzamento equitativo nell'ipotesi prevista dall'art. 1226 c.c., è conseguentemente assorbito. E a non diverse conclusioni deve giungersi per il terzo motivo di gravame, rivolto al mancato deferimento del giuramento suppletorio.
8 - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al accoglimento formulata con il primo motivo di ricorso. La causa va conseguentemente rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo formulati con lo stesso ricorso;
rigetta il ricorso incidentale;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo anche per le spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1999