Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, quinto comma della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), l'accordo sindacale non deve necessariamente intervenire in epoca posteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, quarto comma, lett. C) della legge n. 675 del 1977, ne' deve ritenersi indefettibilmente necessaria, in presenza della suddetta dichiarazione di crisi, la cessazione dell'attività aziendale, senza che la non conformità del citato art. 47 alla direttiva comunitaria n. 187 del 1977 (nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia con la sentenza 7 dicembre 1995, in causa C472/1993) ne precluda l'applicazione nell'ordinamento interno (non potendo, comunque, la disposizione comunitaria spiegare legittimamente efficacia diretta nei rapporti tra privati).
Commentario • 1
- 1. Il trasferimento dell’impresa in crisi nell’ordinamento complessoDi : Roberto Cosio · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 ottobre 2020
Testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa. Il trasferimento delle imprese in crisi, sotto l'aspetto giuslavorisitico, rappresenta, da sempre, una materia di estrema complessità . La materia richiede un necessario approfondimento del rapporto tra ordinamenti (europeo e nazionale) e del dialogo tra le Corti (in particolare, tra Corte di giustizia e Cassazione) . Sul tema, con una certa approssimazione, possiamo distinguere quattro fasi. Nella prima (che possiamo collocare dall'inizio degli anni settanta alla fine del novecento) si inseriscono quattro episodi: due di carattere normativo e due di carattere giurisprudenziale. Sul piano normativo si segnala l'esistenza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZO TREZZA - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BR BALLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEW HOLLAND ITALIA SPA;
FIAT HITACHI EXCAVATORS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOTTA CATAL, DONDI GERMANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SO ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FABBRI SC, rappresentato e difeso dall'avvocato IR SI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TE ON, AR IG, DE CA OS, DE IS PE, DE IN ATTILIO, AS NC, OL SI, IN PE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato RZ GIULIO CESARE, rappresentati e difesi dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO SC, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
BO RI TA, CO AN AU, EC GI, UI ROSAN, SS LT, CA LE, ZZ PE, D'MB AT, MM CC, CI ON, UA VI TO, IN IG, IZ IG, AN FE, IC GI, AR EN, MA ON, IA LI, EL SC, AR ON, DR GI, LD SC, VE ZO, ZO AL, LI ON, CA ON, ZZ IO, TA PE, SE IO, ES RI, UC CA, D'MB SV, DI CA ZO, ON ONO, SI SC, UL GI, NS AT, AR IA, MA IG, AN IO, EC BI, EC FA, UI MI, EO PE, MA IO, CI SI, RZ SC, LL GI, NE FE, OL CO, PA ON, TI RI TA, LÈ ZO, ER AL, ER ON, ER EG, RU GI, CINNI FE, OR ZO, EI ON, UA IO, RA LU, IZ DO, AN ZO, AR IG, PE GI, UVA MERCEDES, GA PE, AR IM, AM ON, CI CA, ZO AT, CA AT, CHIRIVION, (EREDI DI IV ON) CO ON, TE IG, D'NI IG, D'IL BR, DE CA IN, SI GI, CA FR, RE GI, AC IG, NO SC, FO IG, TI FA, DA IG, MA FR, TT SI, PA SI, TR LI, ER PE, LI IO, AT PE, OS VI, FA RO, TI RC, AU MO, D'IA SC, PA ON, IR SI, LO AN TA;
STATO ITALIANO
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 13417/98 proposto da:
BO TA RI, SS LT, EC GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FABBRI SC, rappresentati e difesi dall'avvocato RENNA IG, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
NEW HOLLAND ITALIA SPA, FIAT HITACHI EXCAVATORS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOTTA CATAL, DONDI GERMANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
CA LE & ALTRI, DR GI & ALTRI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1248/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/05/98 R.G.N. 1745/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PERSIANI;
udito l'Avvocato IR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GU RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale dal primo al quarto motivo, assorbito il quinto, sesto ed ottavo, rigetto del settimo inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al TO del lavoro di Lecce depositati il 24 aprile 1993 e successivamente riuniti, i lavoratori attuali intimati e controricorrenti, chiamavano in causa la Fiat Hitachi Construction Equipment spa e la Fiat Geotech spa, assumendo di essere dipendenti di quest'ultima società presso lo stabilimento di Lecce;
che l'11 novembre 1992 tra il datore di lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria e le rappresentanze sindacali aziendali era stato stipulato un accordo, in cui si prevedeva il trasferimento dello stabilimento cui erano addetti alla Fiat Hitachi Construction Equipment spa, con passaggio alla società cessionaria solo di 600 dei 1355 dipendenti allora in forza, mentre gli altri sarebbero rimasti dipendenti della società cedente e collocati in Cigs a zero ore senza rotazione;
tutti i ricorrenti, pur sulla base di diverse argomentazioni, deducevano la illegittimità dell'accordo sindacale e chiedevano la declaratoria del loro diritto al passaggio presso la Fiat Hitachi e la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni. Costituitesi le convenute, che contestavano il fondamento delle domande, il TO sollevava preliminarmente d'ufficio la cd. pregiudiziale comunitaria, sottoponendo alla Corte di Giustizia il quesito se la direttiva comunitaria n. 77/187 dovesse essere applicata anche nel caso in cui oggetto del trasferimento fosse un'azienda di cui fosse stato accertato lo stato di crisi aziendale. Riassunta la causa dopo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 7.12.95 e respinta la richiesta avanzata dalle società convenute di chiamata in causa dello Stato italiano. il TO, all'udienza del 22 ottobre 1996, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione di alcuni ricorrenti, dichiarava l'inefficacia dell'accordo sindacale dell'11 novembre 1992, disponeva la ammissione in servizio dei restanti lavoratori presso la cessionaria Fiat Hitachi e dichiarava il diritto di alcuni dei ricorrenti alle differenze tra le retribuzione percepita nell'ultimo anno di lavoro presso la Fiat Geotech e l'integrazione salariale goduta.
Nelle more di detto giudizio le società suddette, in data 31/7/96, avevano proposto ricorso, con il quale, chiamando in causa 111 dipendenti della Fiat Geotech e la Repubblica TAna, chiedevano, tra l'altro, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e la sussistenza di quella della Repubblica TAna rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dai lavoratori nei loro confronti, derivanti dall'accordo dell'11 novembre 1992 e dal mancato passaggio alla Fiat Hitachi. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 20 novembre 1996, il TO dichiarava inammissibile la domanda proposta dalle società. Le separate impugnazioni proposte in via principale dalla società avverso le due sentenze di primo grado venivano riunite insieme agli appelli incidentali proposti da alcuni lavoratori e decisi con sentenza non definitiva depositata il 17 novembre 1997, con la quale, per quanto ancora interessa, il Tribunale di Lecce, dichiarata cessata la materia del contendere tra la società ed alcuni dei lavoratori originari ricorrenti, confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado, perché l'appello delle società veniva accolto solo con riguardo alle minori somme spettanti a BA FR e AG SS, ed alla disciplina delle spese nei confronti di alcuni lavoratori, mentre veniva accolto l'appello incidentale di GU OS, CC NN NA, RG TA, RI LT e GR NN, ritenendo il Tribunale che erroneamente il primo giudice aveva emesso una pronunzia di mero accertamento, mentre, attraverso le allegazioni e la documentazione depositata, era possibile emettere la richiesta sentenza di condanna;
disponeva, quindi, il Tribunale che le differenze tra quanto sarebbe spettato nel caso di prestazione lavorativa e quanto percepito per integrazione salariale dovessero essere calcolate con riguardo al periodo dal 19/3/93 per la GU e dal 1/1/93 per gli altri;
dette differenze venivano poi determinate attraverso consulenza tecnica con la sentenza definitiva del 5 maggio 1998. Con la sentenza non definitiva, il Tribunale disattendeva in primo luogo la tesi svolta dalle società per cui, una volta dichiarata dalla Corte di Giustizia la contrarietà alla direttiva comunitaria dell'art. 47 della legge 428/90, l'unico rimedio esperibile dai lavoratori danneggiati dall'erroneo recepimento della norma comunitaria sarebbe l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato TAno, mentre non sarebbe consentita la interpretazione restrittiva dell'art. 47, quinto comma, operata dal primo giudice, la quale prefigurava, secondo gli appellanti, una inaccettabile, accezione quantitativa del criterio di adeguamento del diritto interno a quello comunitario, e realizzava altresì una "strisciante" applicazione orizzontale della direttiva. A queste argomentazioni delle società appellanti il Tribunale rispondeva che, esclusa l'efficacia orizzontale della direttiva, era compito del giudice italiano e non di quello comunitario individuare l'esatto contenuto della disposizione di cui al quinto comma del citato art. 47 e, solo all'esito dell'operazione applicativa della disposizione alla fattispecie in discussione, si doveva verificare la conformita della stessa alla normativa comunitaria. Nella specie il Tribunale condivideva i rilievi fatti dal primo giudice sulla inapplicabilità del citato art. 47 alla fattispecie, e quindi sulla inidoneità dell'accordo intervenuto con le OO.SS. a consentire il passaggio solo parziale presso l'azienda cessionaria del personale in forza presso l'azienda cedente, e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo perché l'accordo sindacale dell'11 novembre 1992 era intervenuto quando non era stata ancora inoltrata al Cipi la richiesta intesa alla dichiara ione dello stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 comma quinto, lettera c), della legge 675/77, giacché la domanda amministrativa era stata avanzata solo il 27 novembre 1992 e lo stato di crisi era stato dichiarato con provvedimento del 3 agosto 1993 in relazione al periodo 1^/1/93-31/12/93. Inoltre mancava l'ulteriore condizione della cessazione dell'attività aziendale, requisito prescritto dal citato art. 47 per legittimare il passaggio parziale dei dipendenti non solo nei casi di azienda sottoposta a procedure concorsuali ma anche nel caso di aziende dichiarate in crisi dal Cipi, come fatto palese dal tenore letterale della norma, dalla sua ratio, nonché dalla necessità di addivenire ad una interpretazione adeguatrice della norma interna alla disciplina comunitaria. Quanto all'appello incidentale proposto dai signori GU, CC, RG, RI e GR, il Tribunale riteneva la carenza di interesse in relazione ai motivi dal primo al quinto e ottavo e nono, poiché i medesimi motivi riproponevano difese già prospettate al primo giudice e da questi, in tutto o in parte, non poste a base della decisione.
Il Tribunale riconfermava, altresì, la declaratoria emessa dal primo giudice di inammissibilità della domanda spiegata dalle due società per fare accertare l'obbligo dello Stato TAno al risarcimento dei danni derivanti ai lavoratori dal mancato passaggio presso la Fiat Hitachi a causa dell'errato recepimento della direttiva comunitaria;
in primo luogo sul rilievo che quella domanda era diretta a far valere il difetto di legittimazione passiva e non la mancanza di titolarità del rapporto controverso ed inoltre perché la obbligazione fatta valere dai lavoratori nei confronti delle società non si riferiva ai danni derivanti dalla omessa o erronea attuazione della direttiva, ma ai danni derivanti dall'illegittimo mancato passaggio alla Fiat Hitachi, ascrivibile alle stesse società cedente e cessionaria.
Avverso entrambe le sentenze le società spa EW OL TA e spa Fiat Hitachi Excavators propongono ricorso affidato ad otto motivi (sette riferiti alla sentenza non definitiva ed uno a quella definitiva), illustrato da memoria.
RG TA RI, RI LT e GR NN hanno depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato, cui le società hanno risposto con controricorso.
Hanno proposto un unico controricorso CO IA, De RI TI, CA LU, De UC AR, NO GI, NI SI, CO IM, e De TT GI, mentre ha proposto controricorso autonomo OZ OR da Nuvoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. In via preliminare va dichiarata, altresì, l'inammissibilità del ricorso principale proposto nei confronti dei lavoratori per i quali la sentenza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione. Ed infatti avverso tale statuizione non è stato spiegato alcun motivo di censura, e non è necessaria la presenza, nel presente giudizio, di tutte le parti che avevano partecipato alle fasi precedenti, giacché si tratta di cause scindibili, per cui la sentenza formalmente unica, consta in realtà di tante pronunzie quanto sono le cause riunite (Cass. 10958/95 e 12703/93). Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata nel controricorso proposto da IA CO ed altri. Va esclusa infatti la dedotta formazione del giudicato sulla inapplicabilità dell'art. 47, quinto comma, della legge 428/90, poiché sono stati impugnati, con il quarto motivo del ricorso principale, entrambi i presupposti sulla base dei quali il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, aveva escluso l'operatività di questa disposizione e cioè l'inidoneità dell'accordo sindacale dell'11 novembre 1992 e la mancanza della cessazione dell'attività aziendale. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia errata a falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 187 del 1977 e dell'art. 47, quinto comma della legge 428 del 1990, sostenendosi che, una volta chiarita, in sede di incidente comunitario, l'applicabilità della direttiva anche nell'ipotesi di trasferimento di aziende in crisi, non restava ai giudici di merito che prendere atto del contrasto tra la direttiva (che in tali ipotesi vieta il passaggio parziale dei dipendenti) e la norma interna sopra citata (che al contrario lo consente) mentre erroneamente gli stessi giudici avrebbero superato tale contrasto, scegliendo una esegesi restrittiva della norma interna, nella convinzione di addivenire così ad una interpretazione "adeguatrice" alla norma comunitaria;
da ciò conseguirebbe non solo una errata interpretazione del diritto interno, ma anche l'attribuzione alla direttiva di una indebita efficacia orizzontale. Al contrario, - sostengono le società ricorrenti - stante l'assenza di efficacia orizzontale della direttiva, le rivendicazioni dei lavoratori avrebbero dovuto essere dirette nei confronti dello Stato.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del medesimo ari 47, primo e quinto comma, per avere escluso che l'accordo sindacale dell'11 novembre 1992 fosse idoneo a derogare la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., e quindi a consentire solo il passaggio parziale dei dipendenti all'azienda cessionaria, avendo ritenuto che ciò fosse consentito solo dal quinto comma di detta disposizione;
viceversa, sostengono le ricorrenti il passaggio parziale sarebbe ammesso anche per l'azienda in bonis, potendo l'accordo sindacale legittimamente escludere il trasferimento di taluni lavoratori.
Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 47, quinto comma, deducendo, sotto altro aspetto, che il trasferimento dell'azienda in crisi sarebbe disciplinato da un diritto speciale, costituito da vane disposizioni anteriori a quella di cui alla norma indicata in epigrafe;
mentre in relazione al trasferimento dell'azienda in bonis rilevano esclusivamente gli interessi privatistici, quando invece il trasferimento riguarda un'azienda in crisi, la legge persegue soprattutto l'interesse pubblico dell'economia, giustificando l'affievolimento della tutela degli interessi dei lavoratori;
il Tribunale avrebbe errato per avere interpretato l'art. 47 citato, astraendolo dal complesso normativo nel quale invece si inserisce.
Con il quarto motivo si denunzia la violazione sotto altro profilo della medesima disposizione, nonché dell'art. 2 lett. c) della legge 12 agosto 1977 n. 675 e dell'art. 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale assegnato rilevanza determinante al fatto che l'accertamento dello stato di crisi fosse avvenuto dopo e non prima della stipulazione dell'accordo sindacale del 11 novembre 1992, nonché al fatto che prima della stipulazione di detto accordo non risultava la cessazione dell'attività produttiva. Quanto alla prima questione, il Tribunale, discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità(che aveva escluso, con riguardo alla precedente legge n. 215 del 1978, la necessità di una rigida sequenza temporale tra il provvedimento del Cipi che dichiara lo stato di crisi e la stipulazione dell'accordo sindacale di deroga all'art. 2112 cod. civ.), aveva ritenuto necessario che, prima dell'accordo, dovesse essere proposta almeno la domanda intesa alla dichiarazione dello stato di crisi;
al contrario - sostengono le ricorrenti - la dichiarazione del Cipi è presupposto dell'efficacia del trasferimento ma non dell'accordo sindacale. Sarebbe inoltre illogico da un lato da richiedere, per l'idoneità dell'accordo a derogare l'art. 2112 cod. civ., la certezza della situazione di crisi aziendale e dall'altro ritenere per ciò sufficiente la mera domanda amministrativa. Peraltro, proprio in ragione dello stato di crisi, era già stata in precedenza concessa l'integrazione salariale straordinaria e la sua proroga.
Sarebbe poi irrilevante l'ulteriore requisito ritenuto necessario dai giudici di merito, ossia la cessazione di attività, poiché questa sarebbe prevista dal citato art. 47 solo con riguardo alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e non per le aziende in stato di crisi, per le quali non viene contemplata la possibilità di emettere un provvedimento che disponga la continuazione dell'attività;
inoltre lo stato di crisi è la premessa per l'intervento di integrazione salariale, che a sua volta presuppone un programma di risanamento, di per sè incompatibile con la cessazione dell'attività produttiva.
Con il quinto motivo si denunzia "error in procedendo" per errata e falsa applicazione dell'art. 329 cod. proc. civ., per avere il Tribunale, senza scendere nel merito affermato la carenza di interesse all'impugnazione dell'ottavo motivo di appello, con il quale era stato censurato il capo della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittima la sospensione dei rapporti di lavoro con ricorso alla Cigs;
ed infatti - sostengono le ricorrenti - poiché si trattava di un capo di motivazione idoneo a sorreggere il dispositivo, vi era un preciso onere di impugnazione per non incorrere nell'acquiescenza. Analoghi rilievi vengono svolti in relazione al nono, decimo e undicesimo motivo di appello. Con il sesto motivo si censura la sentenza per "error in procedendo" per errata applicazione degli artt. 61, 191 e 278 cod. proc. civ., nonché per violazione dell'art. 2697 cod. civ.: erroneamente il giudice d'appello aveva riconosciuto la possibilità di addivenire ad una sentenza di condanna, e non di semplice accertamento del diritto, in relazione alle differenze, chieste dagli appellanti incidentali RG, GR, RI e CC, tra quanto sarebbe spettato nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa e quanto percepito per Cigs, non potendo procedersi a sentenza di condanna generica senza accettazione del contraddittorio della controparte e poiché la richiesta di condanna era priva del minimo supporto probatorio. Con il settimo motivo si denunzia "error in procedendo" per errata e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere confermato la sentenza di primo grado sulla inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della domanda di accertamento proposta dalle società ricorrenti nel distinto giudizio (riunito in fase d'appello), volto a far dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società e la ricorrenza di quella della Repubblica TAna, rispetto alle pretese risarcitorie fatte valere dai lavoratori in conseguenza del mancato passaggio al cessionario. Sostengono le ricorrenti l'erroneità di tale statuizione perché, lungi dal sollevare un questione meramente processuale di legittimazione passiva, esse avevano individuato lo Stato come titolare dal lato passivo del rapporto controverso;
era erronea anche la ulteriore motivazione del Tribunale, e cioè che difettava in ogni caso l'interesse delle società a far dichiarare l'esclusiva responsabilità di un terzo, stante la reciproca estraneità delle società e dello Stato ai rapporti obbligatori fatti rispettivamente valere nei loro confronti nei due distinti giudizi. Viceversa - sostengono le ricorrenti - le due obbligazioni risarcitorie, si escludono a vicenda e costituiscono due facce della stessa medaglia, dando luogo ad un'unica e complessa fattispecie generatrice della duplice e alternativa responsabilità risarcitoria. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia erronea e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ., nonché "error in procedendo" ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. per nullità della sentenza e carenza di motivazione su un punto decisivo. Nel ricorso introduttivo si era eccepito preliminarmente che nella specie si era al di fuori del campo di applicazione dell'art. 2112 cod. civ., perché non ricorreva una ipotesi di trasferimento d'azienda, e ciò sia perché oggetto del trapasso era stato non un complesso produttivo organico ma una parte dell'opificio di Lecce che, senza l'altra, esclusa e fatta oggetto di locazione, non aveva autonomia funzionale e produttiva;
sia perché la società cedente e la cessionaria erano di fatto la stessa cosa. Erroneamente il TO avrebbe rigettato tale eccezione preliminare ed erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile per mancanza di interesse l'appello incidentale spiegato sul punto.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ. per la non ritenuta nullità dell'accordo dell'11 novembre 1992 per contrasto dell'art. 47 della legge 428/90 con la direttiva Cee n. 77/187, nonché errata e falsa applicazione dell'art. 47 della legge 428/90. Si sostiene che l'accordo sindacale sarebbe stato concluso in ossequio ad una legge interna parzialmente confliggente con la direttiva comunitaria 77/187, la quale, avendo un contenuto chiaro, preciso ed incondizionato, sarebbe immediatamente applicabile nell'ordinamento interno anche nei rapporti tra privati, dal che deriverebbe il diritto al passaggio presso la cessionaria ex art. 2112 cod. civ. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1175, 1375, 1387 e 1388 cod. civ., dell'art. 47 legge 428/90, dell'art. 24 della legge 675/77, dell'art. 3, secondo comma,
della legge n. 22+el 1991, nonché "error in procedendo" ex art. 156 cod. proc. civ. per nullità della sentenza e carenza di motivazione su punto decisivo.
L'accordo sindacale dell'11 novembre 1992 sarebbe nullo per il mancato rispetto della procedura di cui al primo comma del citato art. 47, nonché per difetto di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo e quindi per l'impossibilità di far valere quest'ultimo nei confronti dei lavoratori dissenzienti;
ed ancora per violazione dei criteri di correttezza e buona fede da parte delle società ricorrenti, nonché per la mancata attuazione del piano di ristrutturazione concordato il 14 dicembre 1990.
Con il quarto motivo si denunzia, infine, errata a falsa applicazione degli artt. 137251375 e 1411 cod. civ., nonché "error in procedendo" ex art. 156 cod. proc. civ. per nullità della sentenza e difetto di motivazione, per avere i giudici di merito sia di primo, sia di secondo grado omesso di considerare che, a prescindere dalla legittimità dell'accordo sindacale dell'11 novembre 1992, il loro diritto al passaggio presso la cessionaria derivava dall'art. 4 dell'atto notarile di trasferimento del 29 dicembre 1992, in cui era prevista la continuazione del rapporto di lavoro del personale con la società conferitaria e la conservazione di tutti i diritti. Il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, che, per la loro connessione, conviene esaminare congiuntamente, meritano accoglimento.
Vanno condivise in primo luogo le argomentazioni svolte nelle pagine 61 e seguenti della sentenza impugnata e cioè che, quando concorrano alla regolamentazione della fattispecie una norma interna e quella di una direttiva comunitaria, il giudice nazionale deve preliminarmente reperire quale sia nell'ordinamento interno la disposizione applicabile, giacché, solo all'esito della individuazione della regola iuris operante all'interno, è possibile addivenire al confronto con la disciplina comunitaria.
Non sono altrettanto condivisibili le due ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad escludere l'applicazione del citato quinto comma dell'art. 47, e cioè, "in primis" per il fatto che l'accordo aziendale era anteriore alla domanda intesa ad ottenere la dichiarazione dal Cipi dello stato di crisi di cui alla legge 675 del 19771 ed in secondo luogo perché non vi era stata cessazione dell'attività aziendale.
Quanto al primo aspetto, ne' dal testo letterale, ne' dalla ratio della disposizione si può dedurre la necessità di una rigida sequenza temporale, per cui l'accordo sindacale dovrebbe necessariamente intervenire dopo la richiesta di dichiara ione dello stato di crisi;
si tratta invero di due condizioni che devono congiuntamente sussistere al momento in cui avviene il trasferimento dal cedente al cessionario, ma non è necessario che la seconda preceda il primo.
Se ne trae conferma considerando che il tenore letterale della norma anteriore al citato art. 47, quinto comma, ossia l'art. 1, terzo comma, della legge 26 maggio 1978 n. 215 di conversione del DL, 30
marzo 1978 n. 80, avente la medesima ragione giustificatrice perché parimenti consentiva alle aziende in crisi la deroga all'art. 2112 cod. civ., sembrava imporre, in senso inverso rispetto alla norma in esame, che l'accordo sindacale dovesse precedere la dichiarazione dello stato di crisi, il che è stato poi escluso dalla sentenza delle Sezioni unite dell'8 agosto 1991 n. 8640. La negazione dell'esigenza di una sequenza temporale rigida tra accordo e provvedimento, ravvisata dalle Sezioni unite con riguardo alla legge 215 del 1978, può essere allora ripetuta con riguardo alla nuova disposizione di cui all'art. 47, essendo indubitabile che il necessario collegamento, non cronologico ma funzionale, tra i due atti sussista anche quando l'accordo sindacale preceda la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi.
E d'altra parte il diverso ambito di tutela corrispondente ai due atti - quello pubblico collocato sul versante sovraindividuale della protezione dell'occupazione e dell'integrità, del complesso aziendale e quello privato regolante il conflitto tra l'interesse dell'impresa cessionaria alla economicità della gestione e quello dei lavoratori al mantenimento dei livelli occupazionale - dimostra che non è il provvedimento amministrativo a legittimare l'esplicazione dell'autonomia collettiva, la quale quindi può svolgersi anche prima dell'inizio della procedura. I due atti, quello privato volto alla tutela dei dipendenti ceduti e quello pubblico volto all'interesse collettivo del mantenimento dei livelli occupazionali, restano autonomi ma convergono a realizzare la finalità della legge, che è quella di agevolare la commerciabilità dell'azienda in crisi, che male si concilia con il mantenimento inalterato delle garanzie previste da detta disposizione, alle quali diviene così possibile derogare.
Le diverse argomentazioni svolte dal Tribunale sarebbero condivisibili solo ove fosse rinvenibile, nel caso concreto, una discrasia temporale, tale da far presumere che la situazione considerata in sede di accordo fosse diversa da quella verificata poi in sede amministrativa;
solo in questa evenienza si potrebbe ravvisare l'insussistenza del predetto collegamento funzionale e teleologico tra i due atti. Ma non è questo il caso accertato dalla sentenza impugnata, in cui si dà atto che nello stesso accordo si era fatto riferimento esplicito e diretto all'istanza in corso di predisposizione;
peraltro lo stato di crisi era stato poi accertato e dichiarato con riferimento al periodo, gennaio/dicembre 1993, prossimo quindi alla data dell'accordo, che era dell'11 novembre 1992, il quale peraltro faceva riferimento ad un trasferimento da attuare nel gennaio 1993.
Quanto poi alla cessazione dell'attività - che il Tribunale ha ritenuto elemento indefettibile ai fini della regolarità della procedura e del verificarsi degli effetti previsti dal citato quinto comma dell'art. 47 - è da rilevare che la maggioranza degli interpreti conviene, pur nella difficoltà di interpretazione del dato normativo, che la condizione ivi prevista, ossia "nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" non sia necessaria nel caso di dichiarazione dello stato di crisi (di cui all'art. 2, quinto comma, lett. c),della legge 12 agosto 1977 n. 675). In primo luogo infatti non è ravvisabile,
nell'ambito di detta procedura, quel provvedimento di continuazione dell'attività aziendale, a cui la norma sembra fare riferimento con il termine "disposta". Inoltre, non pare possibile ritenere che la medesima disposizione accomuni le procedure previste (dichiarazione dello stato di crisi, fallimento, omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), sottoponendole tutte alla condizione della cessazione dell'attività aziendale, perché questa si rivela sicuramente incongrua rispetto ad una delle procedure stesse, cioè al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori;
il che pare spezzare, nel testo della disposizione, il nesso tra la dichiarazione dello stato di crisi e la cessazione dell'attività aziendale, riducendo la maggioranza della dottrina a interpretare la condizione della cessazione dell'attività aziendale come riferita unicamente all'ultima procedura indicata, ossia alla amministrazione straordinaria.
Inoltre, l'art. 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223 - subordinando la dichiarazione di crisi aziendale con concessione dell'integrazione salariale alla presentazione di un "programma che l'impresa intende attuare" e contemplandola per i casi di "ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale" - conferma che scopo della disposizione è quella di favorire il mantenimento del complesso aziendale ed il suo risanamento, per cui appare incoerente, se questo è il fine, ricollegare ad essa la cessazione dell'attività aziendale.
Nè, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è consentito procedere ad una interpretazione restrittiva dei presupposti enunciati dall'art. 47, quinto comma, ritenendo necessario il presupposto della cessazione dell'attività aziendale, affinché la norma interna sia più conforme alla disciplina comunitaria. Nella specie infatti non vi è spazio per una interpretazione "adeguatrice", perché, una volta affermato dalla Corte di Giustizia (con la sentenza resa proprio in sede di rinvio pregiudiziale operato nella presente causa) che la dichiarazione di crisi aziendale di cui all'art. 2 quinto comma, lett. c),della legge 675/77 non è idonea - secondo il diritto comunitario - a derogare alle garanzie previste dalla direttiva a favore dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ne discende che il quinto comma dell'art. 47 - nella parte in cui consente la deroga in caso di dichiarazione di crisi aziendale - si deve ritenere radicalmente "non conforme" alla disciplina comunitaria. Ed allora non può che essere preclusa l'operazione ermeneutica che, volendo essere adeguatrice, proceda all'interpretazione restrittiva di "frammenti" della norma interna, ossia delle condizioni, come quella della cessazione dell'attività aziendale, che, secondo il medesimo art. 47, consentono il venir meno delle garanzie dei lavoratori (cfr. nello stesso senso, in relazione all'art. 2 del d. leg. 27 gennaio 1992 n. 80, Cass. 4 giugno 1999 n. 5524). Va infine rilevato che la contrarietà alla disciplina comunitaria del quinto comma dell'art. 47 citato, che inevitabilmente si deve riconoscere a seguito della interpretazione della direttiva 187/77 fornita dalla Corte di Giustizia, non ne impedisce l'applicazione, stante l'inefficacia diretta della disposizione comunitaria nell'ordinamento nazionale per quanto riguarda i rapporti tra privati, come la medesima Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato, anche in sede di rinvio pregiudiziale operato proprio nella presente causa con la sentenza del 7 dicembre 1995, causa C472/93.
Quanto al secondo motivo, esso rimane assorbito a seguito dell'accoglimento degli altri (dei primo, terzo e quarto), poiché l'interpretazione sopra illustrata dell'art. 47, quinto comma, della legge 428/90 - e cioè che la deroga ivi prevista alla regola del totale passaggio al cessionario dei dipendenti dell'azienda ceduta vale anche nel caso in cui l'accordo sindacale sia anteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi di cui alla legge 675/77 ed anche nel caso in cui non vi sia cessazione dell'attività
aziendale - rende non necessario affrontare la diversa questione prospettata dalle società ricorrenti, ossia che la medesima deroga sarebbe consentita in forza dell'accordo sindacale intervenuto, idoneo a questo effetto anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi.
La caducazione della sentenza impugnata per i motivi sopra illustrati determina altresì l'assorbimento anche del quinto motivo. Questo fa riferimento all'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo d'appello;
con i primi due le società avevano impugnato l'accertamento della illegittimità, ravvisata dal primo giudice, della sospensione in Cigs dei dipendenti rimasti alle dipendenze dell'azienda cedente (perché la società cedente non aveva provveduto previamente a trasferirli in altro stabilimento e perché erano stati sospesi tutti i lavoratori non trasferiti alla Fiat Hitachi) ; il Tribunale aveva risposto che la illegittimità della collocazione in Cigs era circostanza ininfluente perché, dovendosi ritenere la permanenza del rapporto di lavoro presso la società cedente nonostante la collocazione in Cigs, non era precluso il passaggio dei medesimi dipendenti alla cessionaria. Il decimo ed undicesimo motivo d'appello attenevano alle conseguenze derivanti dalla eventuale declaratoria di inefficacia dell'accordo sindacale dell'11 novembre 1992 per illegittimità dei criteri di scelta, ed anch'essi furono ritenuti superati dal Tribunale in forza della affermata inapplicabilità dell'art. 47, quinto comma, della legge 428/90. Tutte dette questioni infatti potranno essere riconsiderate in sede di rinvio a seguito del disposto annullamento della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.
Il medesimo annullamento determina altresì l'assorbimento del sesto motivo, che attiene alla pronuncia non definitiva, in relazione alle differenze, chieste dagli appellanti incidentali RG, GR, RI e CC, tra il trattamento che avrebbero percepito in caso di svolgimento di attività lavorativa e quanto avevano ricevuto per Cigs e/o mobilità.
Il settimo motivo di ricorso va rigettato.
Con esso si denunzia "error in procedendo", per avere confermato la inammissibilità della domanda proposta dalle società, nel diverso giudizio da loro intrapreso, intesa a far valere la propria carenza di legittimazione passiva e la ricorrenza di quella della Repubblica TAna rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dai lavoratori, in conseguenza del mancato passaggio alla società cessionaria. La censura non può essere accolta, in quanto, anche ove si ritenesse che le società avevano fatto valere, non la carenza di legittimazione passiva, ma la non titolarità del rapporto controverso (e cioè la non identificabilità di esse convenute nel soggetto tenuto alla prestazione richiesta dagli attori), la domanda sarebbe parimenti inammissibile. Infatti l'interesse del convenuto a far dichiarare il terzo come esclusivo responsabile sussiste quando la responsabilità del terzo abbia origine nel medesimo fatto generatore, ossia si ricolleghi alla medesima causa petendi. Nella specie, viceversa, il fatto generatore del diritto vantato nei confronti delle società odierne ricorrenti era ben diverso da quello esperibile nei confronti dello Stato TAno, poiché l'obbligazione risarcitoria veniva fatta discendere dai lavoratori in capo alle medesime società per la violazione dell'obbligo - che prospettavano sussistente ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. - di consentire il loro passaggio presso il cessionario;
mentre le società pretendono che la responsabilità risarcitoria venga attribuita allo Stato in conseguenza della mancata o irregolare attuazione nell'ordinamento interno della direttiva. I danni per il mancato passaggio al cessionario derivano dunque da diversa causa petendi e non rileva trattarsi. di due obbligazioni risarcitorie che si escludono vicendevolmente, perché ciò non autorizza le società, al fine di difendersi dalle avverse pretese, a far valere un diritto altrui, poiché solo i lavoratori potrebbero richiedere il risarcimento allo Stato per la mancata attuazione della direttiva.
L'ottavo motivo del ricorso principale è invece inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Esso attiene infatti alla sentenza definitiva, con cui sono state poi determinate le somme spettanti ai lavoratori per il suddetto risarcimento, e la cassazione della sentenza non definitiva sull'an pone nel nulla le pronunzie rese con la sentenza definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., e determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso prodotto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile, che è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità (Cass. 451/90, 363/95 e 6130/98). Quanto al ricorso incidentale condizionato, i signori RG, RI e GR, con il primo, terzo e quarto motivo, sollevano questioni che la sentenza impugnata non ha deciso in senso a loro sfavorevole. Sì tratta infatti degli stessi argomentì dedotti con l'appello incidentale - che invero in quel giudizio avrebbero dovuto essere riproposti ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (senza necessità di ricorrere all'appello incidentale, avendo gli stessi lavoratori già ottenuto dal TO il riconoscimento del diritto fatto valere e dovendosi, nel secondo grado di giudizio, aver riguardo alla soccombenza pratica) - che il Tribunale non ha esaminato, ritenendo la carenza di interesse all'impugnazione, stante il rigetto degli appelli principali e quindi la conferma sostanziale della sentenza impugnata a loro favorevole. Va quindi applicato il principio più volte enunciato, per cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole, avendole ritenute assorbite. Invero tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere sempre riproposte al giudice del rinvio (cfr. ex multis Cass. 20 luglio 1998 n. 7103). È invece ammissibile ma infondato il secondo motivo con il quale - deducendo la illegittimità dell'accordo sindacale dell'11 novembre 1992 per contrarietà alla direttiva comunitaria 77/187 - si viene a censurare la contraria affermazione fatta dal Tribunale, cfr. pag. 60/61, che, confermando l'orientamento del primo giudice, ha escluso l'efficacia diretta della disciplina comunitaria nei rapporti tra privati. L'infondatezza discende dal rilievo che la stessa Corte di Giustizia, - con la sentenza emessa in sede di rinvio, pregiudiziale nella presente causa, e con altre pronunzie anteriori e successive, ha escluso tale efficacia. Detto orientamento è condiviso senza contrasti dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. 4 giugno 1999 n. 5524). Conclusivamente, vanno accolti il primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, vanno dichiarati assorbiti il secondo, il quinto e il sesto, mentre va rigettato il settimo e dichiarato inammissibile l'ottavo.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, vanno dichiarati inammissibili il primo, terzo e quarto motivo, mentre va rigettato il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Lecce, la quale si atterrà al seguente principio ": in caso di trasferimento d'azienda, ai fini della operatività degli effetti previsti dall'art. 47, quinto comma. della legge 428/90 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), l'accordo sindacale non deve necessariamente intercorrere in data posteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, ne' è prescritta, in presenza della suddetta dichiarazione di crisi. la cessazione dell'attività aziendale. La non conformità del medesimo art. 47, quinto comma, della legge 428/90 alla direttiva 77/187, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 7 dicembre 1995, non ne preclude l'applicazione nell'ordinamento interno, non potendo, peraltro, la disposizione comunitaria avere efficacia diretta nei rapporti tra privati."
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti dei soggetti per i quali la sentenza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
accoglie il primo terzo e quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo, il quinto e il sesto, rigetta il settimo, dichiara inammissibile l'ottavo. Rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001