Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Poiché l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. deve essere attuale e il diritto all'azione ex art. 24 Costituzione ha per oggetto un diritto o un interesse legittimo, deve escludersi l'ammissibilità di un'azione di accertamento che abbia per oggetto un fatto che costituisca uno solo dei presupposti del diritto (fattispecie relativa ad una domanda diretta all'accertamento del solo presupposto sanitario del diritto alla rendita di passaggio ex art. 150 d.P.R. n. 1124 del 1965).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8538 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI I.N.A.I.L., in persona del Dirigente Generale dott. Pasquale Acconcia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania, Giuseppe De Ferrà ed Emilia Favata in virtù di procura in atti e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n.
- ricorrente -
contro
AN UR, elettivamente domiciliato in Roma alla via Pierluigi da Palestrina 19, presso l'avv. Giovanna Dettori Masala, la quale, unitamente all'avv. Danilo Mina, lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.3755 del 13.10.2000, reg. gen. n. 15087/2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. De Ferrà e Dettori Masala;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BuonaJuto ,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 settembre 2000 il Tribunale di Brescia, decidendo sull'appello proposto da UR TO nel confronti dell'INAIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello accertando che l'occupazione attuale del TO comportava rischio di aggravamento della silicosi da cui il medesimo è affetto. Osservava in motivazione, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancanza di interesse ad agire, accolta dal primo giudice, che sussisteva nella specie uno stato di incertezza sulla situazione di fatto dalla quale poteva scaturire un diritto del ricorrente essendo contestato dall'INAIL che l'occupazione del TO fosse pregiudizievole per la silicosi dalla quale il medesimo è affetto.
Era evidente, pertanto, l'interesse dell'assicurato a vedere accertato il presupposto sanitario del diritto alla rendita di passaggio prevista dall'art.150 del TU n. 1124 del 1965, allo scopo di assicurarsi i mezzi di sussistenza costituiti da detta rendita prima di porre in essere l'altro presupposto del diritto costituito dall'abbandono dell'occupazione nociva. Accertava, quindi, per mezzo di consulenza tecnica la pericolosità delle mansioni svolte. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INAIL, resiste con controricorso il TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.150 TU n.1124 del 1965, 100,113 e 132 c.p.c. e il vizio di motivazione, contesta l'ammissibilità
dell'azione esperita dal TO mancando il presupposto processuale dell'interesse ad agire. Osserva che la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'ammissibilità delle azioni di mero accertamento nelle ipotesi in cui abbiano per oggetto non un diritto ma uno solo dei presupposti di esso. Nella specie la pericolosità delle mansioni svolte costituisce solo uno dei presupposti del diritto alla rendita di passaggio, mentre manca allo stato l'altro, costituito dall'abbandono dell'occupazione.
La censura è fondata.
I requisiti del diritto alla rendita di passaggio di cui all'art. 150 del TU n. 1124 del 1965, che assicura in caso di disoccupazione per la durata di un anno i due terzi della retribuzione, ovvero in caso di nuova occupazione i due terzi della differenza tra la minor retribuzione della nuova occupazione non morbigena e quella precedente morbigena, sono la natura morbigena della lavorazione in relazione all'asbestosi o silicosi in essa contratta dal soggetto, l'abbandono della lavorazione e, infine, lo stato di disoccupazione o che la nuova occupazione procuri un reddito inferiore a quello del lavoro abbandonato. Poiché l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c. deve essere attuale ed il diritto all'azione ex art. 24, 1^ comma della Costituzione ha per oggetto un diritto o un interesse legittimo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso l'ammissibilità di un'azione di accertamento che abbia per oggetto un fatto che costituisca uno solo dei presupposti del diritto, cfr. Cass. SS.UU. n. 6468 del 1988, Cass. n. 11452 del 1993, n. 2540 del 1996, n. 336 del 1998. L'azione diretta all'accertamento del presupposto sanitario del diritto alla rendita di passaggio, costituisce uno solo dei requisiti del diritto alla prestazione, non è sorretta da un interesse attuale e va ritenuta inammissibile.
Va aggiunto che l'ordinamento processuale prevede l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art.696 c.p.c. per accertare preventivamente uno stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, ovvero condizioni personali (Corte cost. sent.n.90/ 471) e, quindi, anche la natura morbigena della lavorazione;
mezzo che può soddisfare, con maggiore celerità ed economia, il dedotto interesse dell'assicurato, rilievo che conferma la mancanza di interesse ad agire per il medesimo accertamento con la domanda giudiziale. La causa, non essendo necessari accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda del TO. Non si deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio a sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda del TO, nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001