Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL UF, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO AULETTA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
PALMIERI MARIA GRAZIA, n.q. di curatore della minore AL NC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 201/02 della Corte d'Appello di POTENZA, sez. dei minorenni, depositata il 13/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni di Potenza depositato il 28 luglio 2001, LA EU, madre dei minori LA NC, nata il [...], e TI IO, nato il [...], proponevano opposizione avverso il decreto emesso dallo stesso Tribunale in data 18 giugno 2001, con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori suddetti.
Il Presidente del Tribunale nominava il curatore speciale nella persona dell'avv. Maria Grazia Palmieri.
Sentita la ricorrente, il curatore speciale ed il P.M., il Tribunale per i minorenni con sentenza del 26 ottobre - 15 novembre 2001 rigettava l'opposizione avverso il decreto di adottabilità di NC LA.
La Corte d'appello di Potenza, sezione per i minorenni, con sentenza del 20 novembre - 13 dicembre 2002, rigettava l'impugnazione di EU LA ritenendo che la declaratoria di adottabilità della minore NC LA, era giustificata dall'immaturità e dall'inidoneità educativa ed affettiva della madre, la quale non era in grado di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale, pur dopo il decesso del marito, e che tale situazione poteva avere ripercussioni ancora più pesanti sulla bambina.
Avverso la sentenza della Corte d'appello EU LA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 184/1983 e dell'art. 1 della legge 149/2001, travisamento dei fatti tradottosi in illogicità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d'appello la consulenza tecnica non aveva escluso che la sig.ra LA fosse in grado di educare i figli. Il Dott. Maffione, nella dichiarazione del 12 aprile 2000, preso atto del decesso di ME TI, definito quale cattivo elemento di regolarizzazione del gruppo familiare, aveva dichiarato che tale evento incideva molto sulle conclusioni della perizia, auspicando un nuovo compagno per la sig.ra LA, di carattere forte e positivo. Era quindi chiaro che la sig.ra LA, anche con l'aiuto di indirizzo e di sostegno psicologico da parte dei Servizi sociali ben potrebbe educare i figli, verso i quali aveva sempre nutrito affetto, come risultava dalla perizia del Dott. Maffione.
Da ciò deriva, per la ricorrente, la lesione del principio enunciato nell'art. 1 della legge n. 149 del 2001, secondo cui il minore può essere affidato ad altri solo quando siano risultati vani gli interventi di aiuto e di sostegno da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali attraverso i servizi operanti nel territorio, interventi d'ausilio che mai erano stati operati nei confronti della ricorrente.
La Corte d'appello non aveva tenuto conto, poi, degli sforzi operati dalla sig.ra LA, abbandonata dai Servizi, la quale aveva ottenuto da un Istituto di suore che il bambino potesse iscriversi alla scuola materna, scongiurando ogni paventato pericolo. Inoltre, l'omissione di pronuncia riguardo ai mezzi istruttori richiesti in appello (audizione di testi e c.t.u.) avrebbe determinato, secondo la ricorrente la violazione dell'art. 112 c.p.c.. 2. Il motivo non è fondato.
È vero che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, secondo quando stabilito dall'art. 1, comma 1^, della legge 4 maggio 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, ma la stessa legge prevede, al successivo quarto comma dell'art. cit., che quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si applicano gli istituti di cui alla medesima legge e, all'art. 8, comma 1^, che sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La giurisprudenza ha precisato che il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, ne' di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono (Cass. 28 marzo 2002 n. 4503, Cass. 14 gennaio 2003 n. 369). Tale stato ricorre solo quando la vita offerta al minore dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legarne familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli in più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 7 febbraio 2002 n. 1674). La legittima predicabilità dell'esistenza di uno "stato di abbandono" postula l'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per sè, gli estremi del grave pregiudizio per il minore (Cass. 19 marzo 2002 n. 3988). La sentenza impugnata, dopo aver correttamente richiamato le norme ed i principi diritto applicabili in materia, non ha violato tali regole, ma ha basato la decisione su una valutazione in punto di fatto, affermando di condividere gli apprezzamenti del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono. Ora, la verifica in ordine all'inidoneità dei genitori ad assicurare al minore un minimo di assistenza materiale e morale ed al conseguente grave pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico del minore, che costituiscono i caratteri essenziali dello stato di abbandono, spetta al giudice di merito, involgendo accertamenti di fatto (Cass. 28 marzo 2002 n. 4503), che come tali non possono formare oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non nei limiti del controllo del vizio di motivazione. Va sottolineato, però, che, come già rilevato da questa Corte (Cass. 21 marzo 2003 n. 4124), il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983 è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione, perché tale norma, sebbene novellata dall'art. 16, comma secondo, della legge n. 149 del 2001, che ammette il ricorso per motivi diversi dalla violazione di legge, è ancora in vigore nel testo originario. Infatti, l'operatività della legge modificatrice è rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e comunque non oltre il 30 giugno 2004 (per effetto dell'art. 1 del d.l. 24 aprile 2001 n. 150, conv. con mod. nella legge 2 giugno 2001 n. 240, nonché del successivo d.l. 1 luglio 2002 n. 126, conv. con mod. in legge 2 agosto 2002 n. 175 e, da ultimo, dell'art. 15 del d.l. 24 giugno 2003 n. 147, conv. con mod. nella legge 1^ agosto 2003 n. 200).
L'unica censura attinente alla motivazione esaminabile in questa sede sarebbe quella con cui venisse denunciata l'assenza totale o la mera apparenza della motivazione, ipotesi però che non ricorrono nel caso in esame.
La Corte d'appello ha premesso di condividere le valutazioni del giudice di primo grado in ordine all'immaturità di EU LA e la conseguente inidoneità educativa ed affettiva, condizioni che avevano trovato riscontro nella situazione della minore, la quale - all'osservazione psicologica e dall'esame degli atti processuali - era apparsa una bambina con un grave disagio ed una notevole sofferenza psicologica ed affettiva, essendo stata trascurata negli affetti e nelle cure materiali.
Nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale osserva, tra l'altro: a) che EU LA già all'età di quindici anni aveva avuto un bambino dichiarato immediatamente adottabile;
b) che le relazioni avevano indicato in EU LA una personalità immatura e gravata sia da problematiche affettive che da scarsa capacità di adattamento alla realtà, che aveva bisogno sia di essere guidata anche nel compito materiale di allevare la piccola NC sia di un intervento psicologico e sociale teso a promuoverne la crescita ed a stimolare la sua emancipazione dalla condizione di dipendenza ed isolamento relazionale;
c) che il direttore della scuola elementare di NC si era rivolto al consultorio familiare per segnalare che la bambina aveva spesso perdi te di coscienza per causa di epilessia e che i coniugi TI - LA erano risultati chiusi a qualsiasi contatto con il servizio sociale;
d) che i medesimi non si erano presentati alle convocazioni del Tribunale per i minorenni che aveva ascoltato la minore attraverso l'accompagnamento del servizio sociale;
e) che le assistenti sociali che avevano provveduto all'accompagnamento avevano evidenziato che NC si trovava in stato di abbandono e che non veniva adeguatamente curata per l'epilessia; f) che la situazione di rischio era stata confermata sia dalla relazione dell'assistente sociale in data 3 ottobre 1998 (nella quale si era evidenziato, tra l'altro, che EU LA si era rivolta a lei per chiedere di istituzionalizzare la figlia), sia dalla psicologa del Tribunale;
g) che nel tornare a casa NC aveva più volte chiamato "mamma" l'assistente sociale e "papà" l'autista e si era barricata nella macchina, dovendo essere trattenuta a forza dalla madre, mentre piangeva e tentava di divincolarsi, quando l'assistente sociale era andata via;
h) che la consulenza tecnica aveva evidenziato, per EU LA, un quadro di personalità passiva, immatura, carente sotto l'aspetto strutturale, organizzata su una struttura dell'io notevolmente indebolita sia a causa di un circuito interno di autosvalutazione, sia a causa della probabile presenza di una discontinua attività cerebrale per deficit originario di modesta entità: tratti di personalità che condizionavano negativamente le sue capacità educative e le sue risorse affettive;
i) che nella piccola NC il consulente aveva rilevato, oltre ad un divario tra età cronologica e quella mentale, tratti regressivi ed una difficoltà di concentrazione e del pensiero associata ad eccitabilità, ed anche una tendenza a stabilire con gli adulti rapporti affettivi molto intensi, il che la rende una bambina a rischio di abuso (sia psichico che fisico), perché usa la seduttività per compensare il suo bisogno di affetto;
l) che tali condizioni sono derivate dall'ambiente familiare di riferimento;
m) che, se una certa responsabilità della situazione era da ascrivere a ME TI, la sua immatura scomparsa nulla toglieva alla inidoneità affettiva ed educativa della moglie, ritenuta non in condizioni di svolgere in modo idoneo il ruolo genitoriale pur dopo il decesso del marito (vedi dichiarazione resa dal c.t.u. il 12 aprile 2000).
In base a tali elementi, la Corte d'appello, sezione per i minorenni, ha concluso che, per evitare che da questa situazione derivino alla minore conseguenze ancora più pesanti, si giustificava la declaratoria dello stato di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni.
Ora, osserva il Collegio che i numerosi e significativi elementi esaminati dalla Corte territoriale escludono la ricorrenza di un'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.
Le affermazioni esposte dalla ricorrente in ordine alla sua idoneità ad educare i figli, dopo la scomparsa del marito, con il sostegno dei servizi operanti sul territorio, assumono il valore di un diverso apprezzamento della situazione esistente - contrario a quello formulato dal giudice di merito - che non può formare oggetto di esame in questa sede di legittimità.
Il mancato accoglimento dei mezzi istruttori (testi e c.t.u.) richiesti dall'appellante non è configurabile come vizio di omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., come sostenuto dalla ricorrente, potendo integrare eventualmente un vizio di motivazione denunciabile in Cassazione previa indicazione, nel ricorso stesso, delle circostanze di fatto oggetto di prova al fine di poterne verificare la decisività (Cass. 21 aprile 2000 n. 5269, 24 aprile 2001 n. 6023).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali, in considerazione dell'esito dell'impugnazione e della mancanza di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004